In sintesi
- L'art. 94 estende ai fornitori di modelli GPAI (modelli per finalità generali) i diritti procedurali già previsti dall'art. 18 del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato.
- L'applicazione avviene «mutatis mutandis»: le garanzie procedurali si adattano alle peculiarità dei GPAI, che sono modelli software e non prodotti fisici.
- Rimangono fermi i diritti procedurali più specifici già previsti dall'AI Act stesso per i fornitori di GPAI, che prevalgono in quanto norme speciali.
- I diritti procedurali includono il diritto di essere sentiti, di accedere alla documentazione del procedimento e di contestare le misure adottate dalle autorità.
- La norma garantisce che le procedure di supervisione dei GPAI rispettino il principio del contraddittorio e i diritti di difesa fondamentali.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 94 Reg. (UE) 2024/1689 — Diritti procedurali degli operatori economici del modello di IA per finalità generali
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
L'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1020 si applica mutatis mutandis ai fornitori del modello di IA per finalità generali, fatti salvi i diritti procedurali più specifici previsti dal presente regolamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 94 Cod. Amb. — disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
- Art. 94 D.Lgs. 159/2011 — Effetti delle informazioni del prefetto
- Art. 94 D.Lgs. 209/2005 — Relazione sulla gestione
- Art. 94 D.Lgs. 42/2004 — Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo
- Art. 94 Codice Civile: Luogo della pubblicazione
- Articolo 94 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il contesto: la governance dei modelli GPAI nell'AI Act
Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) dedica un intero capo — il capo V — ai modelli di IA per finalità generali (GPAI, dall'inglese General Purpose AI). Questi modelli — grandi modelli linguistici, modelli multimodali e altri sistemi addestrati su enormi quantità di dati per svolgere un'ampia gamma di compiti — presentano caratteristiche peculiari rispetto ai sistemi di IA tradizionali: non sono progettati per un singolo scopo, ma vengono integrati come componenti in innumerevoli applicazioni sviluppate da terzi. Per questa ragione, il loro regime normativo è distinto da quello dei sistemi di IA ad alto rischio, con obblighi specifici per i fornitori (artt. 51-55) e una supervisione accentrata a livello europeo presso l'Ufficio per l'IA. L'art. 94 si occupa di un profilo essenziale ma spesso trascurato: i diritti procedurali dei fornitori di GPAI nel corso dei procedimenti di vigilanza.
Il rinvio all'art. 18 del regolamento 2019/1020
L'art. 94 opera un rinvio all'art. 18 del regolamento (UE) 2019/1020, che disciplina i diritti procedurali degli operatori economici nell'ambito della vigilanza del mercato dei prodotti. Questo articolo prevede un insieme di garanzie fondamentali: il diritto di essere informato dell'avvio di un procedimento che li riguarda, il diritto di esprimere il proprio punto di vista prima che vengano adottate misure restrittive, il diritto di accedere agli atti del procedimento, il diritto di contestare le misure adottate nelle sedi appropriate. Si tratta, in sostanza, della trasposizione nel diritto della vigilanza del mercato dei princìpi generali del giusto procedimento amministrativo, già sanciti dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (diritto a una buona amministrazione).
Il meccanismo «mutatis mutandis» e le sue implicazioni
L'art. 94 non richiama l'art. 18 del regolamento 2019/1020 in modo meccanico: il rinvio avviene «mutatis mutandis», cioè con gli adattamenti necessari a tenere conto delle differenze tra i prodotti fisici — per i quali il regolamento 2019/1020 è stato originariamente concepito — e i modelli GPAI, che sono entità software immateriali. Gli adattamenti più significativi riguardano la nozione di «operatore economico» (per i GPAI coincide essenzialmente con il fornitore), la nozione di «prodotto» (sostituita dal modello GPAI), e le tipologie di misure applicabili (che non possono includere il ritiro fisico dal mercato ma comprendono la sospensione dell'accesso, le modifiche al modello, la revoca del codice di condotta). L'applicazione mutatis mutandis lascia un certo margine di interpretazione: l'Ufficio per l'IA dovrà specificare nelle proprie procedure come concretamente declinare i diritti procedurali nel contesto dei GPAI.
La clausola di salvaguardia: i diritti più specifici dell'AI Act prevalgono
La seconda parte dell'art. 94 introduce una clausola di salvaguardia importante: i diritti procedurali garantiti dal rinvio all'art. 18 del regolamento 2019/1020 si applicano «fatti salvi i diritti procedurali più specifici previsti dal presente regolamento». Questa clausola risolve i potenziali conflitti tra le garanzie generali della vigilanza del mercato e le disposizioni specifiche dell'AI Act per i GPAI: in caso di contrasto, prevalgono le norme più specifiche dell'AI Act. Ad esempio, se l'AI Act prevede termini diversi o modalità particolari per la contestazione di una misura dell'Ufficio per l'IA, queste prevalgono sulle previsioni generali dell'art. 18 del regolamento 2019/1020. La clausola garantisce coerenza sistematica e impedisce che il rinvio generico eroda le garanzie specificamente costruite per i GPAI.
Rilevanza pratica per i fornitori di GPAI
Per i fornitori di modelli GPAI, l'art. 94 ha una rilevanza pratica diretta nei procedimenti avviati dall'Ufficio per l'IA. Se l'Ufficio avvia un'indagine su un modello GPAI — ad esempio per verificare il rispetto degli obblighi di valutazione delle capacità sistemiche o per indagare su un incidente — il fornitore ha diritto di essere informato tempestivamente, di ricevere gli elementi su cui si fonda il procedimento, di presentare le proprie osservazioni e difese prima che vengano adottate misure restrittive. Ha altresì diritto di contestare le misure adottate nelle sedi appropriate, nazionali o europee. Questi diritti non sono meri formalismi: per un'impresa la cui attività dipende dalla disponibilità del modello sul mercato europeo, la possibilità di essere sentiti e di contestare misure di sospensione o modifica può avere conseguenze commerciali molto rilevanti. La previsione esplicita di questi diritti nell'AI Act è quindi una garanzia importante dell'equilibrio tra supervisione effettiva e tutela degli operatori.
Il coordinamento con le garanzie del diritto UE e della Carta dei diritti fondamentali
L'art. 94 si inserisce in un quadro di garanzie più ampio. Il diritto a una buona amministrazione (art. 41 della Carta), il diritto a un ricorso effettivo (art. 47 della Carta) e i princìpi generali del diritto amministrativo europeo (proporzionalità, certezza del diritto, legittimo affidamento) si applicano ai procedimenti dell'Ufficio per l'IA indipendentemente dal rinvio dell'art. 94. Questi strumenti offrono ai fornitori di GPAI una tutela aggiuntiva: se l'Ufficio per l'IA adottasse misure sproporzionate o non rispettasse il contraddittorio, il fornitore potrebbe impugnarle dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. L'art. 94, in quest'ottica, non è solo una norma procedurale: è un segnale del legislatore europeo che anche nella vigilanza sull'IA — settore nuovo e tecnicamente complesso — i diritti fondamentali degli operatori devono essere rispettati.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
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Domande frequenti
L'art. 94 si applica solo ai fornitori di GPAI con rischio sistemico?
No. L'art. 94 si applica a tutti i fornitori di modelli GPAI soggetti alla supervisione dell'Ufficio per l'IA, indipendentemente dal fatto che il modello sia classificato come a rischio sistemico ai sensi dell'art. 51. Tutti i fornitori di GPAI hanno diritto alle garanzie procedurali dell'art. 94 nei procedimenti che li riguardano.
Cosa prevede l'art. 18 del regolamento 2019/1020 richiamato dall'art. 94?
L'art. 18 del regolamento (UE) 2019/1020 garantisce agli operatori economici il diritto di essere informati delle misure che le autorità di vigilanza del mercato intendono adottare nei loro confronti, il diritto di esprimere il proprio punto di vista, il diritto di presentare informazioni pertinenti e il diritto di ricevere motivazione adeguata delle misure adottate.
I diritti procedurali dell'art. 94 si applicano anche nelle indagini sugli incidenti GPAI?
Sì. Quando l'Ufficio per l'IA conduce un'indagine su un incidente che coinvolge un modello GPAI (art. 90), il fornitore del modello ha diritto alle garanzie procedurali dell'art. 94. Questo include il diritto di essere sentito prima che l'Ufficio adotti conclusioni o misure conseguenti all'indagine.
I diritti procedurali possono essere limitati in caso di urgenza?
In linea di principio sì: quando sussiste un'urgenza particolare, le autorità di vigilanza possono adottare misure provvisorie senza il preventivo contraddittorio, a condizione che il diritto di difesa sia garantito in una fase successiva. Questa possibilità è espressamente prevista dal regolamento 2019/1020 richiamato dall'art. 94 e deve essere esercitata nel rispetto del principio di proporzionalità.
Dinanzi a quale giudice può un fornitore di GPAI contestare le misure dell'Ufficio per l'IA?
Le decisioni dell'Ufficio per l'IA, in quanto organo della Commissione europea, sono impugnabili dinanzi al Tribunale dell'Unione europea ai sensi dell'art. 263 TFUE. Per le misure di natura urgente, è possibile chiedere la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 279 TFUE. I ricorsi nazionali non sono in linea di principio lo strumento appropriato per contestare decisioni adottate direttamente dall'Ufficio.
Vedi anche