In sintesi
- Consente deroghe in materia di acque idonee alla vita dei pesci in casi tassativi
- Di stretta interpretazione, soggetta a onere motivazionale rafforzato
- Richiede pubblicità e comunicazione agli organi UE
- Mantiene gli obblighi di monitoraggio in pendenza di deroga
- Decade automaticamente al cessare delle circostanze giustificative
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 86 Cod. Amb. — deroghe
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per essere idonee alla vita dei pesci, le regioni possono derogare al rispetto dei parametri indicati nella Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto con il simbolo (o) in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto al rispetto dei parametri riportati nella medesima Tabella, in caso di arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell’uomo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 86 D.Lgs. 159/2011 — Validità della documentazione antimafia
- Art. 86 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 86 D.Lgs. 42/2004 — Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
- Art. 86 CAD — Articolo abrogato
- Art. 86 Codice Civile: Libertà di stato
- Articolo 86 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Le ipotesi di deroga agli obiettivi di qualità delle acque sono tassative e di stretta interpretazione, in coerenza con la centralità che la direttiva 2000/60/CE attribuisce al raggiungimento dello stato buono. La deroga richiede una motivazione puntuale ancorata a circostanze eccezionali o a condizioni geomorfologiche peculiari, con obbligo di documentazione e tracciabilità per gli organismi di controllo unionali e nazionali. La disposizione in esame ne disciplina uno specifico profilo.
Stretta interpretazione della deroga
La norma sul tema deroghe in materia di acque idonee alla vita dei pesci consente un'eccezione al regime ordinario degli obiettivi di qualità delle acque. fattispecie di deroga in presenza di circostanze eccezionali o di interesse pubblico prevalente. In coerenza con i principi della direttiva 2000/60/CE, le deroghe sono di stretta interpretazione e richiedono il rispetto puntuale dei presupposti di legge, oltre a un onere motivazionale rafforzato dell'autorità competente.
Presupposti tassativi
La deroga è ammessa solo in presenza di condizioni meteorologiche eccezionali, di caratteristiche geomorfologiche particolari o di esigenze di interesse pubblico prevalente, secondo le ipotesi definite dalla disposizione. È esclusa l'invocabilità della deroga per ragioni economiche generali del soggetto interessato o per meri ritardi attuativi della pubblica amministrazione. La giurisprudenza amministrativa, in linea generale, ha riconosciuto la sindacabilità degli atti di deroga sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di fatto.
Procedura e pubblicità
L'atto che concede la deroga è soggetto a obblighi di motivazione, di durata limitata e di riesame periodico. Le informazioni relative alla deroga devono essere pubblicate per consentire l'accesso del pubblico interessato ai sensi dell'art. 3-sexies del codice e della direttiva 2003/4/CE. La Commissione UE può, nei casi più rilevanti, attivare procedure di infrazione in caso di abuso del meccanismo di deroga.
Effetti pratici
In pendenza della deroga, restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di informazione del pubblico, oltre alle misure alternative imposte dall'autorità a tutela dell'utenza e dell'ecosistema. Al cessare delle circostanze giustificative, la deroga decade automaticamente e si applica il regime ordinario.
Connessioni sistemiche
La norma si raccorda con la disciplina generale degli obiettivi di qualità (artt. 76-80), con la pianificazione di distretto (art. 117) e con il regime degli scarichi (artt. 100-108). Il coordinamento con la disciplina sanitaria (d.lgs. 18/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2020/2184) è essenziale quando la deroga riguarda acque destinate al consumo umano.
Domande frequenti
Quando è ammessa la deroga di cui all'articolo 86?
Solo in presenza dei presupposti tassativi indicati dalla norma: condizioni meteorologiche eccezionali, caratteristiche geomorfologiche particolari o interesse pubblico prevalente. L'autorità deve motivare puntualmente la sussistenza dei presupposti.
La deroga sospende gli obblighi di monitoraggio?
No. Gli obblighi di monitoraggio, informazione del pubblico ed eventuali misure alternative restano fermi anche in pendenza della deroga, a tutela dell'utenza e dell'ecosistema.
La deroga è impugnabile?
Sì. L'atto di deroga è impugnabile innanzi al TAR per vizi di istruttoria, motivazione insufficiente o insussistenza dei presupposti di fatto. Le associazioni ambientaliste e il pubblico interessato hanno legittimazione attiva consolidata.
Vedi anche