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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina norme sanitarie applicabili alle acque destinate a uso umano nella Parte Terza del codice
  • Attua la direttiva 2000/60/CE sugli obiettivi di qualità delle acque
  • Si articola su obiettivi differenziati per uso del corpo idrico
  • Orienta autorizzazioni allo scarico e piani di tutela
  • Affida monitoraggio ad ARPA con supporto tecnico ISPRA

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 90 Cod. Amb. — norme sanitarie

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Le attività di cui agli articoli 87, 88 e 89 lasciano impregiudicata l’attuazione delle norme sanitarie relative alla classificzione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 .

Commento

Il sistema degli obiettivi di qualità per specifica destinazione costituisce uno dei capisaldi della Parte Terza del Codice dell'Ambiente, in attuazione della direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque). La logica è quella di calibrare i requisiti qualitativi del corpo idrico in funzione del suo uso prevalente: produzione di acqua potabile, balneazione, vita dei pesci, molluschicoltura. Su questa cornice si innestano gli obblighi di monitoraggio, le designazioni regionali e le misure di tutela. La norma in esame regola un passaggio specifico di questo sistema.

Logica degli obiettivi per specifica destinazione

La norma in tema di norme sanitarie applicabili alle acque destinate a uso umano si inserisce nella logica della direttiva 2000/60/CE, che affianca agli obiettivi di qualità ambientale degli obiettivi calibrati sull'uso prevalente del corpo idrico. raccordo con il d.lgs. 18/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque potabili. Ne deriva un sistema multilivello in cui un medesimo corpo idrico può essere soggetto a più obiettivi convergenti, prevalendo, in caso di conflitto, lo standard più tutelante.

Designazione e classificazione

Le Regioni designano le acque in funzione della destinazione d'uso, con provvedimento amministrativo soggetto a pubblicità. La classificazione tecnica si avvale dei dati raccolti attraverso le reti di monitoraggio gestite dalle ARPA, con il supporto tecnico di ISPRA. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la natura tecnico-discrezionale degli atti di designazione, sindacabili in sede giurisdizionale per macroscopica irragionevolezza o per violazione delle procedure di partecipazione.

Standard di qualità ambientale

Gli standard di qualità ambientale sono parametri numerici riferiti a sostanze chimiche, microbiologiche o ecologiche, declinati come media annua o come concentrazione massima ammissibile. La direttiva 2008/105/CE come modificata dalla direttiva 2013/39/UE individua le sostanze prioritarie. Il loro mancato rispetto comporta obblighi di intervento per le autorità competenti e può determinare l'aggiornamento delle prescrizioni autorizzatorie sugli scarichi.

Riflessi autorizzatori e di pianificazione

Il raggiungimento degli obiettivi di qualità orienta il rilascio e il riesame delle autorizzazioni allo scarico (artt. 124-127), il calcolo dei valori limite di emissione, l'aggiornamento dei piani di tutela delle acque (art. 121) e dei piani di gestione del distretto (art. 117). In presenza di deterioramento del corpo idrico, è imposto l'adeguamento delle misure secondo il principio di non regressione.

Connessioni sistemiche

La disposizione si raccorda con la classificazione dello stato chimico ed ecologico (artt. 76-77), con la disciplina delle aree sensibili (art. 91), con le zone vulnerabili da nitrati (art. 92) e con la disciplina sanzionatoria della Parte Terza. La sua applicazione richiede coordinamento tra Regioni, ARPA, gestori del servizio idrico integrato e autorità di bacino distrettuale.

Domande frequenti

Cosa significa obiettivo di qualità per specifica destinazione di cui all'articolo 90?

Significa che il corpo idrico deve raggiungere standard qualitativi calibrati sull'uso prevalente: produzione di acqua potabile, balneazione, vita dei pesci, molluschicoltura. In caso di destinazioni concorrenti prevale lo standard più tutelante.

Chi designa le acque per specifica destinazione?

La designazione è di competenza regionale, con atto amministrativo soggetto a pubblicità. La classificazione tecnica si avvale dei dati raccolti dalle ARPA con il supporto di ISPRA. L'atto è sindacabile in sede giurisdizionale per macroscopica irragionevolezza.

Cosa accade se il corpo idrico non raggiunge l'obiettivo di qualità?

L'autorità competente è tenuta ad aggiornare le misure di tutela: riesame delle autorizzazioni allo scarico, revisione del piano di tutela delle acque, intensificazione del monitoraggio. Si applica il principio di non regressione del livello di tutela.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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