- Individua zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione nella Parte Terza del codice
- Attua le direttive 91/271/CEE, 91/676/CEE e 2000/60/CE
- Comporta misure di tutela rafforzata su porzioni di territorio
- Designazione regionale con criteri tecnici nazionali
- Soggetta a riesame periodico in funzione del monitoraggio
Testo dell'articoloVigente
Art. 93 Cod. Amb. — zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Con le modalità previste dall’articolo 92, e sulla base delle indicazioni contenute nell’Allegato 7/B alla parte terza del presente decreto, le regioni identificano le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari secondo i criteri di cui all’ articolo 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall’inquinamento derivante dall’uso di prodotti fitosanitari.
2. Le regioni e le Autorità di bacino verificano la presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nell’ambito della pianificazione di distretto e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d’azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999 . Nota all’art. 93: L’ art. 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , recante: Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O. è il seguente: «21. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’ambiente, sentite le regioni e le province autonome, definisce i criteri per l’individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali le regioni e le province autonome possono chiedere l’applicazione delle limitazioni e delle esclusioni di impiego di cui al comma 20.».
Stesso numero, altri codici
- Art. 93 D.Lgs. 159/2011 — Poteri di accesso e accertamento del prefetto
- Art. 93 D.Lgs. 209/2005 — Deposito e pubblicazione
- Art. 93 D.Lgs. 42/2004 — Determinazione del premio
- Art. 93 Codice Civile: Pubblicazione
- Articolo 93 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 93 Codice del Consumo: Mancato o inesatto adempimento
Commento
L'individuazione di aree sensibili, zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari e aree di salvaguardia delle captazioni costituisce il principale strumento di tutela territoriale qualitativa delle acque. Si tratta di un'architettura che attua le direttive 91/271/CEE (scarichi urbani), 91/676/CEE (nitrati) e 2000/60/CE (Direttiva quadro acque), imponendo misure più rigorose nelle aree maggiormente esposte. La disposizione in esame contribuisce a definire questo perimetro di tutela.
Tutela territoriale rafforzata
La disposizione sul tema zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione introduce un regime di tutela rafforzata su porzioni di territorio particolarmente esposte al rischio di inquinamento idrico. individuazione di zone soggette a misure restrittive nell'uso di sostanze fitosanitarie e a interventi di contrasto alla desertificazione. La logica è di concentrare lo sforzo di tutela laddove la sensibilità ambientale o la vulnerabilità delle falde lo impongono, in coerenza con il principio di proporzionalità e con la direttiva 2000/60/CE.
Procedura di individuazione
L'individuazione delle aree sensibili o vulnerabili è di competenza regionale, sulla base di criteri tecnici definiti a livello statale e di indicazioni ISPRA. L'atto regionale è soggetto a pubblicità e può essere oggetto di riesame periodico, anche in funzione delle risultanze dei programmi di monitoraggio. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la natura tecnico-discrezionale dell'atto, sindacabile in sede giurisdizionale per vizi di istruttoria o motivazione carente.
Misure obbligatorie nelle aree designate
Nelle aree sensibili gli scarichi di acque reflue urbane sono soggetti a trattamenti più spinti, con obbligo di abbattimento di azoto e fosforo. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applica il programma d'azione, con limitazioni quantitative all'apporto di azoto di origine zootecnica e all'epoca di spandimento. Nelle aree di salvaguardia delle captazioni vigono divieti e restrizioni all'esercizio di attività incompatibili con la tutela della risorsa.
Coordinamento con altre discipline
L'individuazione delle aree dialoga con la pianificazione territoriale (PTCP, PAT, PRG/PGT), con la disciplina dei vincoli paesaggistici e con la valutazione ambientale strategica. Il coordinamento è essenziale per evitare contraddizioni o vuoti di tutela e per garantire l'effettività delle misure prescritte. La Cassazione, sul versante penale, ha ribadito la rilevanza delle violazioni dei divieti nelle aree di salvaguardia ai fini delle contravvenzioni in materia di scarichi.
Connessioni sistemiche
La norma si raccorda con la disciplina degli scarichi (artt. 100-108), con i piani di tutela delle acque (art. 121) e con la disciplina dei fertilizzanti e dei fitosanitari (d.lgs. 75/2010, d.lgs. 150/2012). Costituisce strumento centrale di attuazione delle direttive 91/676/CEE (nitrati) e 91/271/CEE (acque reflue urbane).
Domande frequenti
Quale tutela rafforzata comporta la designazione prevista dall'articolo 93?
Nelle aree sensibili gli scarichi urbani sono soggetti a trattamenti più spinti (abbattimento azoto e fosforo). Nelle zone vulnerabili da nitrati si applica il programma d'azione con limiti agli apporti zootecnici. Nelle aree di salvaguardia vigono divieti puntuali.
Chi designa le aree sensibili o vulnerabili?
La designazione è di competenza regionale, sulla base di criteri tecnici definiti a livello statale e di indicazioni ISPRA. L'atto è soggetto a pubblicità e a riesame periodico in funzione del monitoraggio.
Le restrizioni sono compensate?
In linea generale, le restrizioni non comportano indennizzo perché conformative del diritto di proprietà, salvo casi specifici di limitazione di attività preesistenti. La giurisprudenza ha confermato la legittimità di vincoli che si traducano in obblighi di facere o non facere.
Vedi anche