- Individua aree sensibili nella Parte Terza del codice
- Attua le direttive 91/271/CEE, 91/676/CEE e 2000/60/CE
- Comporta misure di tutela rafforzata su porzioni di territorio
- Designazione regionale con criteri tecnici nazionali
- Soggetta a riesame periodico in funzione del monitoraggio
Testo dell'articoloVigente
Art. 91 Cod. Amb. — aree sensibili
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell’Allegato 6 alla parte terza del presente decreto. Sono comunque aree sensibili: a) i laghi di cui all’Allegato 6 alla parte terza del presente decreto, nonché i corsi d’acqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa; b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po; c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 ; d) le aree costiere dell’Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell’Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d’acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa; e) il lago di Garda e il lago d’Idro; f) i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e Ticino; g) il fiume Arno a valle di Firenze e i relativi affluenti; h) il golfo di Castellammare in Sicilia; i) le acque costiere dell’Adriatico settentrionale.
2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , sentita la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto individua con proprio decreto ulteriori aree sensibili identificate secondo i criteri di cui all’Allegato 6 alla parte terza del presente decreto.
3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia.
4. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l’Autorità di bacino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare all’interno delle aree indicate nel comma 2 i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l’Autorità di bacino, delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all’inquinamento di tali aree.
6. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto, da emanare ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, alla reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all’inquinamento delle aree sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 2, 4, e 6 devono soddisfare i requisiti dell’articolo 106 entro sette anni dall’identificazione.
8. Gli scarichi recapitanti nei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili di cui ai commi 2 e 6 sono assoggettate alle disposizioni di cui all’articolo 106.
Stesso numero, altri codici
- Art. 91 D.Lgs. 159/2011 — Informazione antimafia
- Art. 91 D.Lgs. 209/2005 — Principi di redazione
- Art. 91 D.Lgs. 42/2004 — Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
- Art. 91 CAD — Abrogazioni
- Art. 91 Codice Civile: Diversità di razza o di nazionalità
- Articolo 91 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
L'individuazione di aree sensibili, zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari e aree di salvaguardia delle captazioni costituisce il principale strumento di tutela territoriale qualitativa delle acque. Si tratta di un'architettura che attua le direttive 91/271/CEE (scarichi urbani), 91/676/CEE (nitrati) e 2000/60/CE (Direttiva quadro acque), imponendo misure più rigorose nelle aree maggiormente esposte. La disposizione in esame contribuisce a definire questo perimetro di tutela.
Tutela territoriale rafforzata
La disposizione sul tema aree sensibili introduce un regime di tutela rafforzata su porzioni di territorio particolarmente esposte al rischio di inquinamento idrico. individuazione di laghi, corsi d'acqua e zone costiere con presenza di eutrofizzazione, soggette a trattamenti più spinti degli scarichi urbani. La logica è di concentrare lo sforzo di tutela laddove la sensibilità ambientale o la vulnerabilità delle falde lo impongono, in coerenza con il principio di proporzionalità e con la direttiva 2000/60/CE.
Procedura di individuazione
L'individuazione delle aree sensibili o vulnerabili è di competenza regionale, sulla base di criteri tecnici definiti a livello statale e di indicazioni ISPRA. L'atto regionale è soggetto a pubblicità e può essere oggetto di riesame periodico, anche in funzione delle risultanze dei programmi di monitoraggio. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la natura tecnico-discrezionale dell'atto, sindacabile in sede giurisdizionale per vizi di istruttoria o motivazione carente.
Misure obbligatorie nelle aree designate
Nelle aree sensibili gli scarichi di acque reflue urbane sono soggetti a trattamenti più spinti, con obbligo di abbattimento di azoto e fosforo. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applica il programma d'azione, con limitazioni quantitative all'apporto di azoto di origine zootecnica e all'epoca di spandimento. Nelle aree di salvaguardia delle captazioni vigono divieti e restrizioni all'esercizio di attività incompatibili con la tutela della risorsa.
Coordinamento con altre discipline
L'individuazione delle aree dialoga con la pianificazione territoriale (PTCP, PAT, PRG/PGT), con la disciplina dei vincoli paesaggistici e con la valutazione ambientale strategica. Il coordinamento è essenziale per evitare contraddizioni o vuoti di tutela e per garantire l'effettività delle misure prescritte. La Cassazione, sul versante penale, ha ribadito la rilevanza delle violazioni dei divieti nelle aree di salvaguardia ai fini delle contravvenzioni in materia di scarichi.
Connessioni sistemiche
La norma si raccorda con la disciplina degli scarichi (artt. 100-108), con i piani di tutela delle acque (art. 121) e con la disciplina dei fertilizzanti e dei fitosanitari (d.lgs. 75/2010, d.lgs. 150/2012). Costituisce strumento centrale di attuazione delle direttive 91/676/CEE (nitrati) e 91/271/CEE (acque reflue urbane).
Domande frequenti
Quale tutela rafforzata comporta la designazione prevista dall'articolo 91?
Nelle aree sensibili gli scarichi urbani sono soggetti a trattamenti più spinti (abbattimento azoto e fosforo). Nelle zone vulnerabili da nitrati si applica il programma d'azione con limiti agli apporti zootecnici. Nelle aree di salvaguardia vigono divieti puntuali.
Chi designa le aree sensibili o vulnerabili?
La designazione è di competenza regionale, sulla base di criteri tecnici definiti a livello statale e di indicazioni ISPRA. L'atto è soggetto a pubblicità e a riesame periodico in funzione del monitoraggio.
Le restrizioni sono compensate?
In linea generale, le restrizioni non comportano indennizzo perché conformative del diritto di proprietà, salvo casi specifici di limitazione di attività preesistenti. La giurisprudenza ha confermato la legittimità di vincoli che si traducano in obblighi di facere o non facere.
Vedi anche