- Regola pianificazione del bilancio idrico a livello di distretto o regionale
- Attua la direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque)
- Vincola le successive scelte autorizzatorie
- Aggiornata di norma con cadenza sessennale
- Garantisce partecipazione del pubblico ex Convenzione Aarhus
Testo dell'articoloVigente
Art. 95 Cod. Amb. — pianificazione del bilancio idrico
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d’uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell’Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d’Italia – Dipartimento difesa del suolo dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA ) secondo le modalità di cui all’articolo 75, comma
6. 4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono regolate dall’Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
6. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell’ articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici nonché le prescrizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico.
Stesso numero, altri codici
- Art. 95 D.Lgs. 159/2011 — Disposizioni relative ai contratti pubblici
- Art. 95 D.Lgs. 209/2005 — Imprese obbligate
- Art. 95 D.Lgs. 42/2004 — Espropriazione di beni culturali
- Art. 95 Codice Civile: Durata della pubblicazione
- Articolo 95 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 95 Cod.Cons.: Responsabilità per danni diversi da quelli al
Commento
La pianificazione delle acque si articola su due livelli: il piano di gestione del distretto idrografico (di livello eurounitario, ex direttiva 2000/60/CE) e il piano di tutela delle acque (di livello regionale, subordinato al primo). A questi si affianca il programma di misure, strumento operativo per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. La norma in esame regola uno specifico tassello di questo sistema pianificatorio, che orienta tanto i provvedimenti autorizzatori quanto le politiche di tutela qualitativa e quantitativa.
Architettura della pianificazione idrica
La disposizione sul tema pianificazione del bilancio idrico si colloca nel sistema della pianificazione di gestione delle acque introdotto dalla direttiva 2000/60/CE. redazione di piani di gestione delle risorse idriche a livello di distretto, finalizzati al riequilibrio tra disponibilità e prelievi. La pianificazione è strutturata su due livelli: il piano di gestione del distretto idrografico (livello unionale) e il piano di tutela delle acque (livello regionale), che si rapportano secondo il principio di gerarchia.
Soggetti competenti
Le autorità di bacino distrettuale, istituite ai sensi dell'art. 63 del codice, redigono i piani di gestione del distretto. Le Regioni adottano i piani di tutela delle acque (art. 121) e concorrono alla formazione dei piani di gestione attraverso la trasmissione di dati e proposte. ISPRA e ARPA forniscono supporto tecnico, mentre il MASE coordina le attività a livello nazionale e trasmette alla Commissione UE i piani approvati.
Contenuti dei piani
I piani contengono la caratterizzazione del distretto, l'individuazione delle pressioni antropiche, la classificazione dello stato dei corpi idrici, gli obiettivi ambientali, il programma di misure (art. 116) e il registro delle aree protette. I piani sono aggiornati di norma con cadenza sessennale, in coerenza con il ciclo della direttiva quadro acque. La partecipazione del pubblico è garantita attraverso fasi di consultazione formali, ai sensi della Convenzione di Aarhus.
Efficacia e vincolatività
I piani hanno natura prescrittiva: vincolano le successive scelte amministrative in materia di rilascio di concessioni di derivazione, autorizzazioni allo scarico e valutazioni di compatibilità. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto l'idoneità dei piani a fungere da parametro di legittimità dei provvedimenti puntuali, sindacando l'eventuale contrasto in sede di ricorso.
Connessioni sistemiche
La disposizione si raccorda con la disciplina degli obiettivi di qualità (artt. 76-80), delle aree sensibili (art. 91), degli scarichi (artt. 100-108) e con il principio di full cost recovery (art. 119). La pianificazione di distretto interagisce inoltre con i piani di assetto idrogeologico (PAI), con le politiche per la prevenzione delle alluvioni (direttiva 2007/60/CE) e con la strategia marina (direttiva 2008/56/CE).
Domande frequenti
Qual è la funzione del piano disciplinato dall'articolo 95?
Il piano stabilisce obiettivi ambientali, misure di tutela e azioni di adeguamento per il distretto idrografico o per il territorio regionale. Ha natura prescrittiva e vincola le successive scelte autorizzatorie in materia di concessioni e scarichi.
Con quale cadenza è aggiornato il piano?
Di norma con cadenza sessennale, in coerenza con il ciclo della direttiva 2000/60/CE. L'aggiornamento è preceduto da consultazione pubblica e da una valutazione delle pressioni antropiche e dello stato dei corpi idrici.
Il piano è impugnabile?
Sì. I piani sono atti generali impugnabili dinanzi al TAR. La giurisprudenza amministrativa ammette tipicamente l'impugnazione differita unitamente al provvedimento applicativo, salvo che il piano contenga prescrizioni immediatamente lesive.
Vedi anche