- Disciplina riutilizzo dell'acqua nella Parte Terza del codice
- Persegue la sostenibilità degli usi della risorsa idrica
- Attua il principio di full cost recovery (art. 9 dir. 2000/60/CE)
- Si raccorda con la regolazione ARERA del servizio idrico integrato
- Si coordina con il regolamento (UE) 2020/741 sul riutilizzo
Testo dell'articoloVigente
Art. 99 Cod. Amb. — riutilizzo dell’acqua
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue
2. Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell’acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.
Stesso numero, altri codici
- Art. 99 D.Lgs. 159/2011 — Modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica
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- Art. 99 D.Lgs. 42/2004 — Indennità di esproprio per i beni culturali
- Art. 99 Codice Civile: Termine per la celebrazione del matrimonio
- Articolo 99 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 99 Codice del Consumo: Assicurazione
Commento
La tutela quantitativa della risorsa idrica e l'efficienza nei suoi usi rappresentano un capitolo distinto ma complementare alla tutela qualitativa. Le disposizioni in materia di risparmio idrico, riutilizzo delle acque reflue depurate, concessioni di derivazione e recupero dei costi del servizio idrico attuano un modello di gestione sostenibile, coerente con la direttiva 2000/60/CE e con il regolamento (UE) 2020/741 sul riutilizzo. La disposizione in esame interviene su uno specifico profilo di questo quadro.
Tutela quantitativa della risorsa
La norma sul tema riutilizzo dell'acqua si inserisce nel filone della tutela quantitativa della risorsa idrica e della sostenibilità degli usi. rinvio al d.m. 185/2003 e al regolamento (UE) 2020/741 sui requisiti minimi per il riutilizzo dell'acqua a fini irrigui. La sostenibilità degli usi è valore costituzionalmente protetto, in coerenza con l'art. 9 Cost. e con gli artt. 191-193 TFUE, oltre che con la direttiva 2000/60/CE.
Concessioni di derivazione e bilancio idrico
Il rilascio delle concessioni di derivazione è subordinato alla compatibilità con il bilancio idrico del bacino, alla minima deflusso ecologico e al rispetto degli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato. Le Regioni e le Province, con il supporto tecnico delle ARPA e delle autorità di bacino distrettuale, valutano la compatibilità dell'opera. Il regio decreto 1775/1933 resta riferimento normativo storico, modificato per renderlo coerente con la disciplina ambientale moderna.
Recupero dei costi e tariffe
Il principio di full cost recovery, sancito dall'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, impone che le tariffe del servizio idrico integrato riflettano i costi finanziari, ambientali e della risorsa. ARERA, in qualità di autorità di regolazione, definisce il metodo tariffario applicabile, garantendo equità intergenerazionale e copertura degli investimenti. La giurisprudenza, in linea generale, ha riconosciuto la natura non meramente economica del servizio idrico, valorizzando la sua funzione sociale.
Risparmio idrico e riutilizzo
Il risparmio idrico è perseguito attraverso obblighi tecnici (misuratori, sistemi di pressione ottimizzata, riduzione delle perdite di rete) e incentivi economici. Il riutilizzo delle acque reflue depurate è disciplinato dal d.m. 185/2003 e dal regolamento (UE) 2020/741, applicabile dal 26 giugno 2023, che fissa requisiti minimi per il riutilizzo a fini irrigui. Si tratta di leve essenziali in scenari di scarsità idrica connessi ai cambiamenti climatici.
Connessioni sistemiche
La disposizione si raccorda con la pianificazione di distretto (artt. 117 e 121), con la disciplina degli scarichi (artt. 100-108) e con la disciplina del Servizio Idrico Integrato (artt. 147 ss.). L'attuazione richiede coordinamento tra autorità di bacino, Regioni, gestori del SII e ARERA come regolatore tariffario di settore.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 99 in materia di gestione della risorsa idrica?
Disciplina aspetti di sostenibilità degli usi idrici (concessioni, risparmio, riutilizzo, tariffe), perseguendo l'efficienza e l'equità intergenerazionale. Si raccorda con il principio di full cost recovery della direttiva 2000/60/CE.
Quale ruolo ha ARERA?
ARERA è l'autorità di regolazione del servizio idrico integrato. Definisce il metodo tariffario applicabile, vigila sulla qualità del servizio e garantisce la copertura dei costi finanziari, ambientali e della risorsa secondo il principio comunitario.
Il riutilizzo delle acque reflue è obbligatorio?
Non in via generale, ma il regolamento (UE) 2020/741 fissa requisiti minimi per il riutilizzo a fini irrigui in agricoltura. Il riutilizzo è strumento centrale di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione della scarsità idrica.
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