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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina scarichi sul suolo nella Parte Terza del codice
  • Richiede autorizzazione preventiva e valori limite di emissione
  • Differenzia regime per destinazione, natura e contenuto del refluo
  • Si integra con AIA per gli stabilimenti soggetti alla direttiva IED
  • Presidiata da sanzioni amministrative e penali (artt. 133 e 137)

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 103 Cod. Amb. — scarichi sul suolo

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall’articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell’articolo 101, comma

2. Sino all’emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all’articolo 99, comma

1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Commento

La disciplina degli scarichi idrici costituisce il nucleo storico della tutela delle acque dall'inquinamento. Il Codice dell'Ambiente, attuando la direttiva 91/271/CEE (acque reflue urbane) e integrandola con la direttiva 2000/60/CE, distingue gli scarichi per destinazione (acque superficiali, suolo, sottosuolo, reti fognarie) e per natura (domestici, industriali, urbani), imponendo valori limite di emissione, obbligo di autorizzazione preventiva e regimi rafforzati per le sostanze pericolose. La disposizione in esame regola uno specifico profilo del sistema.

Quadro generale della disciplina degli scarichi

La norma sul tema scarichi sul suolo si inserisce nella disciplina degli scarichi delineata dagli artt. 100-108 del Codice dell'Ambiente. divieto generale di scarico sul suolo, salvo eccezioni tassative previste dalla norma per insediamenti isolati e specifiche tipologie. Il sistema distingue per destinazione (acque superficiali, suolo, sottosuolo, reti fognarie), per natura del refluo (domestico, urbano, industriale) e per contenuto (presenza o assenza di sostanze pericolose), imponendo regimi differenziati di limiti e di autorizzazione.

Autorizzazione e valori limite

Tutti gli scarichi sono soggetti ad autorizzazione preventiva dell'autorità competente (Provincia o autorità delegata), salvo diverso regime stabilito dalla legge per gli scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura. I valori limite di emissione sono fissati dalle tabelle dell'Allegato 5 alla Parte Terza e possono essere rese più restrittive dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. L'autorizzazione ha durata tipicamente quadriennale, salvo rinnovo.

Regime degli scarichi industriali e di sostanze pericolose

Gli scarichi industriali sono soggetti a valori limite specifici e a controlli periodici. Quando contengono sostanze pericolose elencate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, trovano applicazione le prescrizioni rafforzate dell'art. 108 e obblighi di monitoraggio in continuo per i principali parametri. Per gli stabilimenti soggetti ad AIA, l'autorizzazione allo scarico è ricompresa nel titolo unico ai sensi dell'art. 29-quater. Le BAT individuate a livello UE costituiscono parametro tecnico di riferimento per le prescrizioni.

Controlli e responsabilità del gestore

Il titolare dello scarico è tenuto a garantire il rispetto dei valori limite, l'effettuazione dei controlli analitici previsti e la comunicazione dei dati all'autorità competente. ARPA esegue controlli ispettivi programmati e a sorpresa, con potestà di campionamento contraddittorio. La violazione dei limiti o delle prescrizioni autorizzatorie comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, delle contravvenzioni penali previste dall'art. 137 del codice. La Cassazione, in linea generale, ha ribadito la natura di reato di pericolo delle fattispecie di scarico non autorizzato.

Connessioni sistemiche

La disposizione si raccorda con la disciplina delle aree sensibili (art. 91), con l'AIA (artt. 29-bis ss.), con i piani di tutela delle acque (art. 121) e con il regime sanzionatorio della Parte Terza (artt. 133 ss.). La l. 68/2015 ha introdotto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.), tra cui l'inquinamento ambientale, applicabili anche a condotte di scarico abusivo o di sostanziale alterazione della qualità delle acque.

Domande frequenti

Quale autorizzazione richiede lo scarico disciplinato dall'articolo 103?

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'autorità competente (di norma la Provincia) prima dell'attivazione, con durata tipicamente quadriennale. Per gli stabilimenti soggetti ad AIA, l'autorizzazione è ricompresa nel titolo unico ex art. 29-quater.

Quali sono i valori limite applicabili?

I valori limite di emissione sono fissati dalle tabelle dell'Allegato 5 alla Parte Terza. Le Regioni possono rendere i limiti più restrittivi in funzione degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore o delle peculiarità territoriali.

Quali sanzioni per scarico non autorizzato?

Le sanzioni sono articolate su un duplice binario: amministrativo (art. 133) e penale (art. 137). La Cassazione ha ribadito la natura di reato di pericolo delle contravvenzioni in materia. La l. 68/2015 ha aggiunto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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