Art. 106 Cod. Amb. – scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 101, commi 1 e 2, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall’articolo 105, comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al settantacinque per cento per il fosforo totale oppure per almeno il settantacinque per cento per l’azoto totale.
3. Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all’inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.
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In sintesi
Disciplina scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici in aree sensibili nella Parte Terza del codice
Richiede autorizzazione preventiva e valori limite di emissione
Differenzia regime per destinazione, natura e contenuto del refluo
Si integra con AIA per gli stabilimenti soggetti alla direttiva IED
Presidiata da sanzioni amministrative e penali (artt. 133 e 137)
Indice dei contenuti
La disciplina degli scarichi idrici costituisce il nucleo storico della tutela delle acque dall'inquinamento. Il Codice dell'Ambiente, attuando la direttiva 91/271/CEE (acque reflue urbane) e integrandola con la direttiva 2000/60/CE, distingue gli scarichi per destinazione (acque superficiali, suolo, sottosuolo, reti fognarie) e per natura (domestici, industriali, urbani), imponendo valori limite di emissione, obbligo di autorizzazione preventiva e regimi rafforzati per le sostanze pericolose. La disposizione in esame regola uno specifico profilo del sistema.
Quadro generale della disciplina degli scarichi
La norma sul tema scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici in aree sensibili si inserisce nella disciplina degli scarichi delineata dagli artt. 100-108 del Codice dell'Ambiente. trattamenti più spinti per gli agglomerati che scaricano in aree sensibili, ai sensi della direttiva 91/271/CEE. Il sistema distingue per destinazione (acque superficiali, suolo, sottosuolo, reti fognarie), per natura del refluo (domestico, urbano, industriale) e per contenuto (presenza o assenza di sostanze pericolose), imponendo regimi differenziati di limiti e di autorizzazione.
Autorizzazione e valori limite
Tutti gli scarichi sono soggetti ad autorizzazione preventiva dell'autorità competente (Provincia o autorità delegata), salvo diverso regime stabilito dalla legge per gli scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura. I valori limite di emissione sono fissati dalle tabelle dell'Allegato 5 alla Parte Terza e possono essere rese più restrittive dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. L'autorizzazione ha durata tipicamente quadriennale, salvo rinnovo.
Regime degli scarichi industriali e di sostanze pericolose
Gli scarichi industriali sono soggetti a valori limite specifici e a controlli periodici. Quando contengono sostanze pericolose elencate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, trovano applicazione le prescrizioni rafforzate dell'art. 108 e obblighi di monitoraggio in continuo per i principali parametri. Per gli stabilimenti soggetti ad AIA, l'autorizzazione allo scarico è ricompresa nel titolo unico ai sensi dell'art. 29-quater. Le BAT individuate a livello UE costituiscono parametro tecnico di riferimento per le prescrizioni.
Controlli e responsabilità del gestore
Il titolare dello scarico è tenuto a garantire il rispetto dei valori limite, l'effettuazione dei controlli analitici previsti e la comunicazione dei dati all'autorità competente. ARPA esegue controlli ispettivi programmati e a sorpresa, con potestà di campionamento contraddittorio. La violazione dei limiti o delle prescrizioni autorizzatorie comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, delle contravvenzioni penali previste dall'art. 137 del codice. La Cassazione, in linea generale, ha ribadito la natura di reato di pericolo delle fattispecie di scarico non autorizzato.
Connessioni sistemiche
La disposizione si raccorda con la disciplina delle aree sensibili (art. 91), con l'AIA (artt. 29-bis ss.), con i piani di tutela delle acque (art. 121) e con il regime sanzionatorio della Parte Terza (artt. 133 ss.). La l. 68/2015 ha introdotto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.), tra cui l'inquinamento ambientale, applicabili anche a condotte di scarico abusivo o di sostanziale alterazione della qualità delle acque.
Casi pratici
Caso 1: Tizio impresa attiva uno scarico industriale
Tizio, titolare di un'impresa, intende attivare uno scarico industriale in pubblica fognatura. Prima dell'attivazione presenta istanza all'autorità competente (o al gestore del servizio idrico integrato) con caratterizzazione dei reflui e progetto del sistema di trattamento. L'autorizzazione fissa i valori limite di emissione e gli obblighi di autocontrollo. L'attivazione senza autorizzazione integra fattispecie sanzionatorie.
Caso 2: Caio impresa supera i limiti autorizzati
Caio, titolare di uno stabilimento, è oggetto di un controllo ARPA che rileva il superamento dei valori limite per uno dei parametri autorizzati. L'autorità competente avvia il procedimento sanzionatorio amministrativo ex art. 133 del codice. Nei casi più gravi, è ipotizzabile la contravvenzione ex art. 137. La Cassazione, in linea generale, ha confermato l'autonomia tra sanzione amministrativa e penale, fermo il principio del ne bis in idem sostanziale.
Domande frequenti
Quale autorizzazione richiede lo scarico disciplinato dall'articolo 106?
L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'autorità competente (di norma la Provincia) prima dell'attivazione, con durata tipicamente quadriennale. Per gli stabilimenti soggetti ad AIA, l'autorizzazione è ricompresa nel titolo unico ex art. 29-quater.
Quali sono i valori limite applicabili?
I valori limite di emissione sono fissati dalle tabelle dell'Allegato 5 alla Parte Terza. Le Regioni possono rendere i limiti più restrittivi in funzione degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore o delle peculiarità territoriali.
Quali sanzioni per scarico non autorizzato?
Le sanzioni sono articolate su un duplice binario: amministrativo (art. 133) e penale (art. 137). La Cassazione ha ribadito la natura di reato di pericolo delle contravvenzioni in materia. La l. 68/2015 ha aggiunto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.).
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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La disciplina degli scarichi idrici costituisce il nucleo storico della tutela delle acque dall'inquinamento. Il Codice dell'Ambiente, attuando la direttiva 91/271/CEE (acque reflue urbane) e integrandola con la direttiva 2000/60/CE, distingue gli scarichi per destinazione (acque superficiali, suolo, sottosuolo, reti fognarie) e per natura (domestici, industriali, urbani), imponendo valori limite di emissione, obbligo di autorizzazione preventiva e regimi rafforzati per le sostanze pericolose. La disposizione in esame regola uno specifico profilo del sistema.
Quadro generale della disciplina degli scarichi
La norma sul tema scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici in aree sensibili si inserisce nella disciplina degli scarichi delineata dagli artt. 100-108 del Codice dell'Ambiente. trattamenti più spinti per gli agglomerati che scaricano in aree sensibili, ai sensi della direttiva 91/271/CEE. Il sistema distingue per destinazione (acque superficiali, suolo, sottosuolo, reti fognarie), per natura del refluo (domestico, urbano, industriale) e per contenuto (presenza o assenza di sostanze pericolose), imponendo regimi differenziati di limiti e di autorizzazione.
Autorizzazione e valori limite
Tutti gli scarichi sono soggetti ad autorizzazione preventiva dell'autorità competente (Provincia o autorità delegata), salvo diverso regime stabilito dalla legge per gli scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura. I valori limite di emissione sono fissati dalle tabelle dell'Allegato 5 alla Parte Terza e possono essere rese più restrittive dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. L'autorizzazione ha durata tipicamente quadriennale, salvo rinnovo.
Regime degli scarichi industriali e di sostanze pericolose
Gli scarichi industriali sono soggetti a valori limite specifici e a controlli periodici. Quando contengono sostanze pericolose elencate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, trovano applicazione le prescrizioni rafforzate dell'art. 108 e obblighi di monitoraggio in continuo per i principali parametri. Per gli stabilimenti soggetti ad AIA, l'autorizzazione allo scarico è ricompresa nel titolo unico ai sensi dell'art. 29-quater. Le BAT individuate a livello UE costituiscono parametro tecnico di riferimento per le prescrizioni.
Controlli e responsabilità del gestore
Il titolare dello scarico è tenuto a garantire il rispetto dei valori limite, l'effettuazione dei controlli analitici previsti e la comunicazione dei dati all'autorità competente. ARPA esegue controlli ispettivi programmati e a sorpresa, con potestà di campionamento contraddittorio. La violazione dei limiti o delle prescrizioni autorizzatorie comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, delle contravvenzioni penali previste dall'art. 137 del codice. La Cassazione, in linea generale, ha ribadito la natura di reato di pericolo delle fattispecie di scarico non autorizzato.
Connessioni sistemiche
La disposizione si raccorda con la disciplina delle aree sensibili (art. 91), con l'AIA (artt. 29-bis ss.), con i piani di tutela delle acque (art. 121) e con il regime sanzionatorio della Parte Terza (artt. 133 ss.). La l. 68/2015 ha introdotto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.), tra cui l'inquinamento ambientale, applicabili anche a condotte di scarico abusivo o di sostanziale alterazione della qualità delle acque.
Casi pratici
Caso 1: Tizio impresa attiva uno scarico industriale
Tizio, titolare di un'impresa, intende attivare uno scarico industriale in pubblica fognatura. Prima dell'attivazione presenta istanza all'autorità competente (o al gestore del servizio idrico integrato) con caratterizzazione dei reflui e progetto del sistema di trattamento. L'autorizzazione fissa i valori limite di emissione e gli obblighi di autocontrollo. L'attivazione senza autorizzazione integra fattispecie sanzionatorie.
Caso 2: Caio impresa supera i limiti autorizzati
Caio, titolare di uno stabilimento, è oggetto di un controllo ARPA che rileva il superamento dei valori limite per uno dei parametri autorizzati. L'autorità competente avvia il procedimento sanzionatorio amministrativo ex art. 133 del codice. Nei casi più gravi, è ipotizzabile la contravvenzione ex art. 137. La Cassazione, in linea generale, ha confermato l'autonomia tra sanzione amministrativa e penale, fermo il principio del ne bis in idem sostanziale.
Domande frequenti
Quale autorizzazione richiede lo scarico disciplinato dall'articolo 106?
L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'autorità competente (di norma la Provincia) prima dell'attivazione, con durata tipicamente quadriennale. Per gli stabilimenti soggetti ad AIA, l'autorizzazione è ricompresa nel titolo unico ex art. 29-quater.
Quali sono i valori limite applicabili?
I valori limite di emissione sono fissati dalle tabelle dell'Allegato 5 alla Parte Terza. Le Regioni possono rendere i limiti più restrittivi in funzione degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore o delle peculiarità territoriali.
Quali sanzioni per scarico non autorizzato?
Le sanzioni sono articolate su un duplice binario: amministrativo (art. 133) e penale (art. 137). La Cassazione ha ribadito la natura di reato di pericolo delle contravvenzioni in materia. La l. 68/2015 ha aggiunto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.).