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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina scarichi di sostanze pericolose nella Parte Terza del codice
  • Richiede autorizzazione preventiva e valori limite di emissione
  • Differenzia regime per destinazione, natura e contenuto del refluo
  • Si integra con AIA per gli stabilimenti soggetti alla direttiva IED
  • Presidiata da sanzioni amministrative e penali (artt. 133 e 137)

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 108 Cod. Amb. — scarichi di sostanze pericolose

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell’ambiente in cui è effettuato lo scarico, l’autorità competente in sede di rilascio dell’autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all’articolo 121, anche per la compre senza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e

2. 3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto . Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente.

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 , e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L’autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell’articolo 124, comma 2, secondo periodo, l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l’autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di e missione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.

6. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

In sintesi

  • Disciplina scarichi di sostanze pericolose nella Parte Terza del codice
  • Richiede autorizzazione preventiva e valori limite di emissione
  • Differenzia regime per destinazione, natura e contenuto del refluo
  • Si integra con AIA per gli stabilimenti soggetti alla direttiva IED
  • Presidiata da sanzioni amministrative e penali (artt. 133 e 137)

La disciplina degli scarichi idrici costituisce il nucleo storico della tutela delle acque dall'inquinamento. Il Codice dell'Ambiente, attuando la direttiva 91/271/CEE (acque reflue urbane) e integrandola con la direttiva 2000/60/CE, distingue gli scarichi per destinazione (acque superficiali, suolo, sottosuolo, reti fognarie) e per natura (domestici, industriali, urbani), imponendo valori limite di emissione, obbligo di autorizzazione preventiva e regimi rafforzati per le sostanze pericolose. La disposizione in esame regola uno specifico profilo del sistema.

Quadro generale della disciplina degli scarichi

La norma sul tema scarichi di sostanze pericolose si inserisce nella disciplina degli scarichi delineata dagli artt. 100-108 del Codice dell'Ambiente. disciplina rafforzata per gli scarichi contenenti le sostanze elencate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza. Il sistema distingue per destinazione (acque superficiali, suolo, sottosuolo, reti fognarie), per natura del refluo (domestico, urbano, industriale) e per contenuto (presenza o assenza di sostanze pericolose), imponendo regimi differenziati di limiti e di autorizzazione.

Autorizzazione e valori limite

Tutti gli scarichi sono soggetti ad autorizzazione preventiva dell'autorità competente (Provincia o autorità delegata), salvo diverso regime stabilito dalla legge per gli scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura. I valori limite di emissione sono fissati dalle tabelle dell'Allegato 5 alla Parte Terza e possono essere rese più restrittive dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. L'autorizzazione ha durata tipicamente quadriennale, salvo rinnovo.

Regime degli scarichi industriali e di sostanze pericolose

Gli scarichi industriali sono soggetti a valori limite specifici e a controlli periodici. Quando contengono sostanze pericolose elencate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, trovano applicazione le prescrizioni rafforzate dell'art. 108 e obblighi di monitoraggio in continuo per i principali parametri. Per gli stabilimenti soggetti ad AIA, l'autorizzazione allo scarico è ricompresa nel titolo unico ai sensi dell'art. 29-quater. Le BAT individuate a livello UE costituiscono parametro tecnico di riferimento per le prescrizioni.

Controlli e responsabilità del gestore

Il titolare dello scarico è tenuto a garantire il rispetto dei valori limite, l'effettuazione dei controlli analitici previsti e la comunicazione dei dati all'autorità competente. ARPA esegue controlli ispettivi programmati e a sorpresa, con potestà di campionamento contraddittorio. La violazione dei limiti o delle prescrizioni autorizzatorie comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, delle contravvenzioni penali previste dall'art. 137 del codice. La Cassazione, in linea generale, ha ribadito la natura di reato di pericolo delle fattispecie di scarico non autorizzato.

Connessioni sistemiche

La disposizione si raccorda con la disciplina delle aree sensibili (art. 91), con l'AIA (artt. 29-bis ss.), con i piani di tutela delle acque (art. 121) e con il regime sanzionatorio della Parte Terza (artt. 133 ss.). La l. 68/2015 ha introdotto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.), tra cui l'inquinamento ambientale, applicabili anche a condotte di scarico abusivo o di sostanziale alterazione della qualità delle acque.

Domande frequenti

Quale autorizzazione richiede lo scarico disciplinato dall'articolo 108?

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'autorità competente (di norma la Provincia) prima dell'attivazione, con durata tipicamente quadriennale. Per gli stabilimenti soggetti ad AIA, l'autorizzazione è ricompresa nel titolo unico ex art. 29-quater.

Quali sono i valori limite applicabili?

I valori limite di emissione sono fissati dalle tabelle dell'Allegato 5 alla Parte Terza. Le Regioni possono rendere i limiti più restrittivi in funzione degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore o delle peculiarità territoriali.

Quali sanzioni per scarico non autorizzato?

Le sanzioni sono articolate su un duplice binario: amministrativo (art. 133) e penale (art. 137). La Cassazione ha ribadito la natura di reato di pericolo delle contravvenzioni in materia. La l. 68/2015 ha aggiunto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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