- Disciplina trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane nella Parte Terza del codice
- Richiede autorizzazione preventiva e valori limite di emissione
- Differenzia regime per destinazione, natura e contenuto del refluo
- Si integra con AIA per gli stabilimenti soggetti alla direttiva IED
- Presidiata da sanzioni amministrative e penali (artt. 133 e 137)
Testo dell'articoloVigente
Art. 110 Cod. Amb. — trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l’utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, l’autorità competente, d’intesa con l’ente di governo dell’ambito , in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell’impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all’autorità competente ai sensi dell’articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all’articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati: a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura; b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell’articolo 100, comma 3; c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.
4. L’attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell’impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L’autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L’autorità competente provvede altresì all’iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma
3. 6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l’apposita tariffa determinata dall’ente di governo dell’ambito .
7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 110 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
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In sintesi
Indice dei contenuti
La disciplina degli scarichi idrici costituisce il nucleo storico della tutela delle acque dall'inquinamento. Il Codice dell'Ambiente, attuando la direttiva 91/271/CEE (acque reflue urbane) e integrandola con la direttiva 2000/60/CE, distingue gli scarichi per destinazione (acque superficiali, suolo, sottosuolo, reti fognarie) e per natura (domestici, industriali, urbani), imponendo valori limite di emissione, obbligo di autorizzazione preventiva e regimi rafforzati per le sostanze pericolose. La disposizione in esame regola uno specifico profilo del sistema.
Quadro generale della disciplina degli scarichi
La norma sul tema trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane si inserisce nella disciplina degli scarichi delineata dagli artt. 100-108 del Codice dell'Ambiente. regime autorizzatorio per l'avvio in co-trattamento di rifiuti liquidi presso impianti di depurazione comunali. Il sistema distingue per destinazione (acque superficiali, suolo, sottosuolo, reti fognarie), per natura del refluo (domestico, urbano, industriale) e per contenuto (presenza o assenza di sostanze pericolose), imponendo regimi differenziati di limiti e di autorizzazione.
Autorizzazione e valori limite
Tutti gli scarichi sono soggetti ad autorizzazione preventiva dell'autorità competente (Provincia o autorità delegata), salvo diverso regime stabilito dalla legge per gli scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura. I valori limite di emissione sono fissati dalle tabelle dell'Allegato 5 alla Parte Terza e possono essere rese più restrittive dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. L'autorizzazione ha durata tipicamente quadriennale, salvo rinnovo.
Regime degli scarichi industriali e di sostanze pericolose
Gli scarichi industriali sono soggetti a valori limite specifici e a controlli periodici. Quando contengono sostanze pericolose elencate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, trovano applicazione le prescrizioni rafforzate dell'art. 108 e obblighi di monitoraggio in continuo per i principali parametri. Per gli stabilimenti soggetti ad AIA, l'autorizzazione allo scarico è ricompresa nel titolo unico ai sensi dell'art. 29-quater. Le BAT individuate a livello UE costituiscono parametro tecnico di riferimento per le prescrizioni.
Controlli e responsabilità del gestore
Il titolare dello scarico è tenuto a garantire il rispetto dei valori limite, l'effettuazione dei controlli analitici previsti e la comunicazione dei dati all'autorità competente. ARPA esegue controlli ispettivi programmati e a sorpresa, con potestà di campionamento contraddittorio. La violazione dei limiti o delle prescrizioni autorizzatorie comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, delle contravvenzioni penali previste dall'art. 137 del codice. La Cassazione, in linea generale, ha ribadito la natura di reato di pericolo delle fattispecie di scarico non autorizzato.
Connessioni sistemiche
La disposizione si raccorda con la disciplina delle aree sensibili (art. 91), con l'AIA (artt. 29-bis ss.), con i piani di tutela delle acque (art. 121) e con il regime sanzionatorio della Parte Terza (artt. 133 ss.). La l. 68/2015 ha introdotto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.), tra cui l'inquinamento ambientale, applicabili anche a condotte di scarico abusivo o di sostanziale alterazione della qualità delle acque.
Domande frequenti
Quale autorizzazione richiede lo scarico disciplinato dall'articolo 110?
L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'autorità competente (di norma la Provincia) prima dell'attivazione, con durata tipicamente quadriennale. Per gli stabilimenti soggetti ad AIA, l'autorizzazione è ricompresa nel titolo unico ex art. 29-quater.
Quali sono i valori limite applicabili?
I valori limite di emissione sono fissati dalle tabelle dell'Allegato 5 alla Parte Terza. Le Regioni possono rendere i limiti più restrittivi in funzione degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore o delle peculiarità territoriali.
Quali sanzioni per scarico non autorizzato?
Le sanzioni sono articolate su un duplice binario: amministrativo (art. 133) e penale (art. 137). La Cassazione ha ribadito la natura di reato di pericolo delle contravvenzioni in materia. La l. 68/2015 ha aggiunto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.).