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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina dighe nella Parte Terza del codice
  • Persegue obiettivi di tutela ecologica e idraulica integrata
  • Si coordina con pianificazione paesaggistica e idrogeologica
  • Soggetta a indicazioni tecniche ISPRA e MASE
  • Si raccorda con la direttiva 2000/60/CE

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 114 Cod. Amb. — dighe

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Le regioni, previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.

2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell’acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull’impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell’ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell’invaso durante le operazioni stesse.

3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 , volte a garantire la sicurezza di persone e cose.

4. Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le caratteristiche di cui all’ articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. Per gli invasi di cui all’ articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , le regioni, in conformità ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati.

5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell’amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al citato articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , il progetto approvato è trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per l’inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’ articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 , e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il pote re di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.

6. Con l’approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.

7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.

8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004 , sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall’emanazione del decreto di cui al comma

4. Fino all’approvazione o alla operatività del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell’ articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 , volte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di condizione per l’esercizio e la manutenzione.

9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell’invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.

In sintesi

  • Disciplina dighe nella Parte Terza del codice
  • Persegue obiettivi di tutela ecologica e idraulica integrata
  • Si coordina con pianificazione paesaggistica e idrogeologica
  • Soggetta a indicazioni tecniche ISPRA e MASE
  • Si raccorda con la direttiva 2000/60/CE
Indice dei contenuti

La Parte Terza del Codice dell'Ambiente disciplina, oltre agli scarichi e alle valutazioni di qualità, alcuni profili specifici della tutela quali-quantitativa della risorsa idrica: le operazioni connesse alle dighe e ai serbatoi artificiali, la tutela delle fasce di pertinenza fluviale e le politiche di contenimento dell'inquinamento diffuso. La disposizione in esame si colloca in questo perimetro e va letta in coordinamento con la pianificazione di distretto e con la direttiva 2000/60/CE.

Profilo tecnico-ambientale della disposizione

La norma sul tema dighe regola un aspetto tecnico e gestionale della tutela delle acque non riconducibile in via diretta alla disciplina degli scarichi o degli obiettivi di qualità. obblighi di monitoraggio dei sedimenti, di sghiaiamento e di gestione delle operazioni di svaso compatibili con la tutela del corpo idrico. L'intervento normativo persegue obiettivi di sostenibilità del rapporto tra infrastrutture e corpo idrico, oltre che di tutela ecologica del contesto fluviale.

Operazioni di gestione delle infrastrutture

Le operazioni connesse alle dighe (sghiaiamento, svaso, sfangamento) sono soggette a procedure tecniche e autorizzatorie che assicurano la compatibilità con la qualità del corpo idrico a valle. La pianificazione delle operazioni considera la stagionalità, la presenza di habitat sensibili e le esigenze di continuità ecologica. ISPRA e MASE forniscono linee guida tecniche, mentre ARPA opera sui controlli locali.

Tutela delle fasce di pertinenza fluviale

Le fasce di pertinenza dei corpi idrici svolgono funzione ecologica essenziale: filtro per nutrienti e sedimenti, habitat riparia, corridoio biologico. La loro tutela, mediante divieti di trasformazione e incentivi a interventi di rinaturalizzazione, persegue obiettivi di miglioramento dello stato ecologico del corpo idrico, in coerenza con la direttiva 2000/60/CE.

Coordinamento con la disciplina paesaggistica e idrogeologica

La disposizione interagisce con la disciplina paesaggistica (d.lgs. 42/2004) e con la pianificazione di assetto idrogeologico (PAI). Le aree di pertinenza fluviale ricadono spesso in zone vincolate, sicché eventuali interventi richiedono autorizzazioni plurime. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato la coerenza tra tutela ambientale, paesaggistica e sicurezza idraulica.

Connessioni sistemiche

La norma si raccorda con i piani di tutela delle acque (art. 121), con la pianificazione di bacino (art. 117) e con la disciplina della valutazione di incidenza ai sensi del d.P.R. 357/1997, quando le operazioni interessino siti della rete Natura 2000.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'articolo 114?

La norma regola dighe, profilo tecnico-ambientale della tutela delle acque. L'attuazione richiede coordinamento tra autorità competenti e operatori, con il supporto tecnico di ISPRA e ARPA.

Sono richieste autorizzazioni preventive?

In linea generale sì. Le operazioni che incidono sull'assetto del corpo idrico o delle sue pertinenze sono soggette a procedure autorizzatorie o di assenso da parte delle autorità competenti, con eventuale valutazione di incidenza per i siti della rete Natura 2000.

Quali sono le connessioni con altre discipline?

La norma si coordina con la pianificazione di tutela delle acque (art. 121), con la disciplina paesaggistica (d.lgs. 42/2004) e con la pianificazione di assetto idrogeologico (PAI).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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