- Regola programmi di misure a livello di distretto o regionale
- Attua la direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque)
- Vincola le successive scelte autorizzatorie
- Aggiornata di norma con cadenza sessennale
- Garantisce partecipazione del pubblico ex Convenzione Aarhus
Testo dell'articoloVigente
Art. 116 Cod. Amb. — programmi di misure
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Le regioni, nell’ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di tutela di cui all’articolo 121 con i programmi di misure costituiti dalle misure di base di cui all’Allegato 11 alla parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per l’approvazione all’Autorità di bacino. Qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l’Autorità di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalità per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev’essere aggiornato ogni sei anni . 1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell’ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione
Stesso numero, altri codici
- Art. 116 D.Lgs. 159/2011 — Disposizioni di coordinamento
- Art. 116 D.Lgs. 209/2005 — (Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)
- Art. 116 D.Lgs. 42/2004 — (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso)
- Art. 116 Codice Civile: Matrimonio dello straniero nella Repubblica
- Articolo 116 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 116 Codice del Consumo: Responsabilità del fornitore
Commento
La pianificazione delle acque si articola su due livelli: il piano di gestione del distretto idrografico (di livello eurounitario, ex direttiva 2000/60/CE) e il piano di tutela delle acque (di livello regionale, subordinato al primo). A questi si affianca il programma di misure, strumento operativo per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. La norma in esame regola uno specifico tassello di questo sistema pianificatorio, che orienta tanto i provvedimenti autorizzatori quanto le politiche di tutela qualitativa e quantitativa.
Architettura della pianificazione idrica
La disposizione sul tema programmi di misure si colloca nel sistema della pianificazione di gestione delle acque introdotto dalla direttiva 2000/60/CE. strumenti operativi di attuazione dei piani di gestione del distretto idrografico, articolati in misure di base e supplementari. La pianificazione è strutturata su due livelli: il piano di gestione del distretto idrografico (livello unionale) e il piano di tutela delle acque (livello regionale), che si rapportano secondo il principio di gerarchia.
Soggetti competenti
Le autorità di bacino distrettuale, istituite ai sensi dell'art. 63 del codice, redigono i piani di gestione del distretto. Le Regioni adottano i piani di tutela delle acque (art. 121) e concorrono alla formazione dei piani di gestione attraverso la trasmissione di dati e proposte. ISPRA e ARPA forniscono supporto tecnico, mentre il MASE coordina le attività a livello nazionale e trasmette alla Commissione UE i piani approvati.
Contenuti dei piani
I piani contengono la caratterizzazione del distretto, l'individuazione delle pressioni antropiche, la classificazione dello stato dei corpi idrici, gli obiettivi ambientali, il programma di misure (art. 116) e il registro delle aree protette. I piani sono aggiornati di norma con cadenza sessennale, in coerenza con il ciclo della direttiva quadro acque. La partecipazione del pubblico è garantita attraverso fasi di consultazione formali, ai sensi della Convenzione di Aarhus.
Efficacia e vincolatività
I piani hanno natura prescrittiva: vincolano le successive scelte amministrative in materia di rilascio di concessioni di derivazione, autorizzazioni allo scarico e valutazioni di compatibilità. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto l'idoneità dei piani a fungere da parametro di legittimità dei provvedimenti puntuali, sindacando l'eventuale contrasto in sede di ricorso.
Connessioni sistemiche
La disposizione si raccorda con la disciplina degli obiettivi di qualità (artt. 76-80), delle aree sensibili (art. 91), degli scarichi (artt. 100-108) e con il principio di full cost recovery (art. 119). La pianificazione di distretto interagisce inoltre con i piani di assetto idrogeologico (PAI), con le politiche per la prevenzione delle alluvioni (direttiva 2007/60/CE) e con la strategia marina (direttiva 2008/56/CE).
Domande frequenti
Qual è la funzione del piano disciplinato dall'articolo 116?
Il piano stabilisce obiettivi ambientali, misure di tutela e azioni di adeguamento per il distretto idrografico o per il territorio regionale. Ha natura prescrittiva e vincola le successive scelte autorizzatorie in materia di concessioni e scarichi.
Con quale cadenza è aggiornato il piano?
Di norma con cadenza sessennale, in coerenza con il ciclo della direttiva 2000/60/CE. L'aggiornamento è preceduto da consultazione pubblica e da una valutazione delle pressioni antropiche e dello stato dei corpi idrici.
Il piano è impugnabile?
Sì. I piani sono atti generali impugnabili dinanzi al TAR. La giurisprudenza amministrativa ammette tipicamente l'impugnazione differita unitamente al provvedimento applicativo, salvo che il piano contenga prescrizioni immediatamente lesive.
Vedi anche