- Disciplina rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici nella Parte Terza del codice
- Attua la direttiva 2000/60/CE sugli obiettivi di qualità delle acque
- Si articola su obiettivi differenziati per uso del corpo idrico
- Orienta autorizzazioni allo scarico e piani di tutela
- Affida monitoraggio ad ARPA con supporto tecnico ISPRA
Testo dell'articoloVigente
Art. 120 Cod. Amb. — rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all’interno di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto. Tali programmi devono essere integrati con quelli già esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformità all’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, nonché con quelli delle acque inserite nel registro delle aree protette. Le risultanze delle attività di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il Sistema informativo nazionale dell’ambiente (SINA), le regioni possono promuovere, nell’esercizio delle rispettive competenze, accordi di programma con l’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 , le province, gli enti di governo dell’ambito , i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresì le modalità di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.
Stesso numero, altri codici
- Art. 120 D.Lgs. 159/2011 — Abrogazioni
- Art. 120 D.Lgs. 209/2005 — (Informazione precontrattuale)
- Art. 120 D.Lgs. 42/2004 — Sponsorizzazione di beni culturali
- Art. 120 Codice Civile: Incapacità di intendere o di volere
- Articolo 120 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 120 Codice del Consumo: Prova
In sintesi
Il sistema degli obiettivi di qualità per specifica destinazione costituisce uno dei capisaldi della Parte Terza del Codice dell'Ambiente, in attuazione della direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque). La logica è quella di calibrare i requisiti qualitativi del corpo idrico in funzione del suo uso prevalente: produzione di acqua potabile, balneazione, vita dei pesci, molluschicoltura. Su questa cornice si innestano gli obblighi di monitoraggio, le designazioni regionali e le misure di tutela. La norma in esame regola un passaggio specifico di questo sistema.
Logica degli obiettivi per specifica destinazione
La norma in tema di rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici si inserisce nella logica della direttiva 2000/60/CE, che affianca agli obiettivi di qualità ambientale degli obiettivi calibrati sull'uso prevalente del corpo idrico. programmi di monitoraggio quantitativo e qualitativo affidati alle ARPA con coordinamento ISPRA. Ne deriva un sistema multilivello in cui un medesimo corpo idrico può essere soggetto a più obiettivi convergenti, prevalendo, in caso di conflitto, lo standard più tutelante.
Designazione e classificazione
Le Regioni designano le acque in funzione della destinazione d'uso, con provvedimento amministrativo soggetto a pubblicità. La classificazione tecnica si avvale dei dati raccolti attraverso le reti di monitoraggio gestite dalle ARPA, con il supporto tecnico di ISPRA. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la natura tecnico-discrezionale degli atti di designazione, sindacabili in sede giurisdizionale per macroscopica irragionevolezza o per violazione delle procedure di partecipazione.
Standard di qualità ambientale
Gli standard di qualità ambientale sono parametri numerici riferiti a sostanze chimiche, microbiologiche o ecologiche, declinati come media annua o come concentrazione massima ammissibile. La direttiva 2008/105/CE come modificata dalla direttiva 2013/39/UE individua le sostanze prioritarie. Il loro mancato rispetto comporta obblighi di intervento per le autorità competenti e può determinare l'aggiornamento delle prescrizioni autorizzatorie sugli scarichi.
Riflessi autorizzatori e di pianificazione
Il raggiungimento degli obiettivi di qualità orienta il rilascio e il riesame delle autorizzazioni allo scarico (artt. 124-127), il calcolo dei valori limite di emissione, l'aggiornamento dei piani di tutela delle acque (art. 121) e dei piani di gestione del distretto (art. 117). In presenza di deterioramento del corpo idrico, è imposto l'adeguamento delle misure secondo il principio di non regressione.
Connessioni sistemiche
La disposizione si raccorda con la classificazione dello stato chimico ed ecologico (artt. 76-77), con la disciplina delle aree sensibili (art. 91), con le zone vulnerabili da nitrati (art. 92) e con la disciplina sanzionatoria della Parte Terza. La sua applicazione richiede coordinamento tra Regioni, ARPA, gestori del servizio idrico integrato e autorità di bacino distrettuale.
Domande frequenti
Cosa significa obiettivo di qualità per specifica destinazione di cui all'articolo 120?
Significa che il corpo idrico deve raggiungere standard qualitativi calibrati sull'uso prevalente: produzione di acqua potabile, balneazione, vita dei pesci, molluschicoltura. In caso di destinazioni concorrenti prevale lo standard più tutelante.
Chi designa le acque per specifica destinazione?
La designazione è di competenza regionale, con atto amministrativo soggetto a pubblicità. La classificazione tecnica si avvale dei dati raccolti dalle ARPA con il supporto di ISPRA. L'atto è sindacabile in sede giurisdizionale per macroscopica irragionevolezza.
Cosa accade se il corpo idrico non raggiunge l'obiettivo di qualità?
L'autorità competente è tenuta ad aggiornare le misure di tutela: riesame delle autorizzazioni allo scarico, revisione del piano di tutela delle acque, intensificazione del monitoraggio. Si applica il principio di non regressione del livello di tutela.