- Regola Piani di tutela delle acque a livello di distretto o regionale
- Attua la direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque)
- Vincola le successive scelte autorizzatorie
- Aggiornata di norma con cadenza sessennale
- Garantisce partecipazione del pubblico ex Convenzione Aarhus
Testo dell'articoloVigente
Art. 121 Cod. Amb. — Piani di tutela delle acque
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell’Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e gli enti di governo dell’ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare: a) i risultati dell’attività conoscitiva; b) l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; c) l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento; d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; e) l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; f) il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti; g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici; g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini; h) l’analisi economica di cui all’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici; i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 . Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.
Stesso numero, altri codici
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- Articolo 121 Codice del Consumo: Pluralità di responsabili
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In sintesi
La pianificazione delle acque si articola su due livelli: il piano di gestione del distretto idrografico (di livello eurounitario, ex direttiva 2000/60/CE) e il piano di tutela delle acque (di livello regionale, subordinato al primo). A questi si affianca il programma di misure, strumento operativo per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. La norma in esame regola uno specifico tassello di questo sistema pianificatorio, che orienta tanto i provvedimenti autorizzatori quanto le politiche di tutela qualitativa e quantitativa.
Architettura della pianificazione idrica
La disposizione sul tema Piani di tutela delle acque si colloca nel sistema della pianificazione di gestione delle acque introdotto dalla direttiva 2000/60/CE. strumenti regionali per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e specifica destinazione dei corpi idrici. La pianificazione è strutturata su due livelli: il piano di gestione del distretto idrografico (livello unionale) e il piano di tutela delle acque (livello regionale), che si rapportano secondo il principio di gerarchia.
Soggetti competenti
Le autorità di bacino distrettuale, istituite ai sensi dell'art. 63 del codice, redigono i piani di gestione del distretto. Le Regioni adottano i piani di tutela delle acque (art. 121) e concorrono alla formazione dei piani di gestione attraverso la trasmissione di dati e proposte. ISPRA e ARPA forniscono supporto tecnico, mentre il MASE coordina le attività a livello nazionale e trasmette alla Commissione UE i piani approvati.
Contenuti dei piani
I piani contengono la caratterizzazione del distretto, l'individuazione delle pressioni antropiche, la classificazione dello stato dei corpi idrici, gli obiettivi ambientali, il programma di misure (art. 116) e il registro delle aree protette. I piani sono aggiornati di norma con cadenza sessennale, in coerenza con il ciclo della direttiva quadro acque. La partecipazione del pubblico è garantita attraverso fasi di consultazione formali, ai sensi della Convenzione di Aarhus.
Efficacia e vincolatività
I piani hanno natura prescrittiva: vincolano le successive scelte amministrative in materia di rilascio di concessioni di derivazione, autorizzazioni allo scarico e valutazioni di compatibilità. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto l'idoneità dei piani a fungere da parametro di legittimità dei provvedimenti puntuali, sindacando l'eventuale contrasto in sede di ricorso.
Connessioni sistemiche
La disposizione si raccorda con la disciplina degli obiettivi di qualità (artt. 76-80), delle aree sensibili (art. 91), degli scarichi (artt. 100-108) e con il principio di full cost recovery (art. 119). La pianificazione di distretto interagisce inoltre con i piani di assetto idrogeologico (PAI), con le politiche per la prevenzione delle alluvioni (direttiva 2007/60/CE) e con la strategia marina (direttiva 2008/56/CE).
Domande frequenti
Qual è la funzione del piano disciplinato dall'articolo 121?
Il piano stabilisce obiettivi ambientali, misure di tutela e azioni di adeguamento per il distretto idrografico o per il territorio regionale. Ha natura prescrittiva e vincola le successive scelte autorizzatorie in materia di concessioni e scarichi.
Con quale cadenza è aggiornato il piano?
Di norma con cadenza sessennale, in coerenza con il ciclo della direttiva 2000/60/CE. L'aggiornamento è preceduto da consultazione pubblica e da una valutazione delle pressioni antropiche e dello stato dei corpi idrici.
Il piano è impugnabile?
Sì. I piani sono atti generali impugnabili dinanzi al TAR. La giurisprudenza amministrativa ammette tipicamente l'impugnazione differita unitamente al provvedimento applicativo, salvo che il piano contenga prescrizioni immediatamente lesive.