Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 122 Cod. Amb. – informazione e consultazione pubblica

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

1. Le regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’attuazione della parte terza del presente decreto, in particolare all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei Piani di tutela. Su richiesta motivata, le regioni autorizzano l’accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del Piano di tutela. Le regioni provvedono affinchè, per il territorio di competenza ricadente nel distretto idrografico di appartenenza, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell’inizio del periodo cui il Piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nell’ambito del bacino idrografico di appartenenza, almeno due anni prima dell’inizio del periodo cui il Piano si riferisce; c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce.

2. Per garantire l’attiva partecipazione e la consultazione, le regioni concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma

1. 3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani di tutela.

In sintesi

  • Regola informazione e consultazione pubblica in materia di acque nella Parte Terza del Codice dell'Ambiente
  • Attua la direttiva 2000/60/CE e la direttiva 91/271/CEE
  • Tutti gli scarichi sono soggetti ad autorizzazione preventiva
  • Limiti di emissione nelle Tabelle dell'Allegato 5 Parte Terza
  • Controlli affidati in linea generale ad ARPA
Indice dei contenuti

La disciplina degli scarichi idrici costituisce il cuore operativo della Parte Terza del Codice dell'Ambiente: ogni scarico - in acque superficiali, sul suolo, in pubblica fognatura - è soggetto, in linea generale, ad autorizzazione preventiva, secondo limiti di emissione e prescrizioni tecniche calibrate sulla tipologia di refluo e sul corpo recettore. La disposizione in esame regola uno specifico passaggio di questo sistema, da leggere in coordinamento con la direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque) e con la direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

Ratio della disciplina dello scarico

La norma in tema di informazione e consultazione pubblica in materia di acque trova la propria ratio nell'esigenza di assoggettare ogni immissione di reflui nei corpi recettori a un controllo preventivo dell'autorità competente. obblighi di trasparenza e di partecipazione del pubblico nei procedimenti relativi alla tutela delle acque, in attuazione della direttiva 2000/60/CE. L'autorizzazione allo scarico costituisce, in linea generale, lo strumento mediante il quale l'autorità verifica che il refluo rispetti i limiti tabellari (Tabelle 3 e 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza) e impone le prescrizioni tecniche e gestionali necessarie a prevenire l'inquinamento delle acque, in attuazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE.

Soggetti coinvolti e iter procedurale

L'autorità competente al rilascio è, in linea generale, la Provincia (o la Città metropolitana) per gli scarichi in corpi idrici superficiali e sul suolo, mentre per gli scarichi in pubblica fognatura interviene il gestore del Servizio Idrico Integrato sulla base del regolamento di fognatura approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito. La domanda contiene la descrizione delle attività produttive, la caratterizzazione quali-quantitativa del refluo, i sistemi di trattamento adottati e il piano di monitoraggio. La durata dell'autorizzazione è di norma quadriennale, salvo proroga su istanza tempestiva del titolare.

Controlli e monitoraggio

Il sistema dei controlli è affidato alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), che operano programmi di ispezione periodica e prelievi a campione. Per gli scarichi di sostanze pericolose (Tabelle 5 e 3/A) sono previsti regimi rafforzati di monitoraggio, comprensivi di autocontrolli a carico del titolare. ISPRA cura il coordinamento tecnico nazionale e la rendicontazione verso la Commissione UE. Per gli impianti complessi in AIA (direttiva 2010/75/UE) il regime dello scarico è ricompreso nell'autorizzazione integrata ambientale.

Profili sanzionatori e diffida

In caso di inosservanza delle prescrizioni l'autorità può adottare, in linea generale, atti di diffida, sospensione o revoca, oltre alle sanzioni amministrative e penali della Parte Terza (artt. 133 e 137). La giurisprudenza amministrativa ha valorizzato il principio di gradualità, esigendo che la revoca sia preceduta da diffida e tentativi di rientro nei limiti, salvo violazioni di particolare gravità. Sul versante penale, le contravvenzioni dell'art. 137 hanno tipicamente natura di pericolo astratto e prescindono dall'effettivo inquinamento.

Coordinamento sistematico

La disposizione si raccorda con la disciplina delle acque reflue urbane (artt. 100-108), con i limiti tabellari dell'Allegato 5 alla Parte Terza, con la disciplina dei fanghi di depurazione (art. 127, d.lgs. 99/1992), con quella delle aree di salvaguardia delle captazioni (art. 94) e con i piani di tutela delle acque regionali. MASE e ISPRA forniscono indicazioni operative per la classificazione dei reflui e per la corretta lettura dei valori-limite. Il quadro deve essere letto unitamente alle norme regionali attuative, spesso più stringenti.

Casi pratici

Caso 1: Tizio attiva un nuovo scarico industriale

Tizio S.r.l. avvia un nuovo stabilimento manifatturiero con uno scarico di acque reflue industriali in acque superficiali. Presenta alla Provincia la domanda di autorizzazione con la caratterizzazione quali-quantitativa del refluo, il progetto del sistema di trattamento e il piano di monitoraggio. L'autorità competente verifica la compatibilità con i limiti tabellari dell'Allegato 5 alla Parte Terza e rilascia l'autorizzazione con prescrizioni sulla frequenza degli autocontrolli e sui parametri da monitorare.

Caso 2: Caio supera i limiti tabellari in occasione di un'ispezione ARPA

Caio S.p.A., titolare di uno scarico autorizzato, è oggetto di un'ispezione ARPA. Le analisi rivelano il superamento dei limiti per alcuni parametri. L'autorità, in linea generale, attiva una diffida con termine per il rientro nei limiti; in caso di reiterazione può disporre la sospensione dell'autorizzazione. Sul piano penale, lo scarico in violazione dei limiti per le sostanze pericolose è contravvenzione ex art. 137, eventualmente estinguibile mediante la procedura degli artt. 318-bis ss.

Domande frequenti

Chi rilascia l'autorizzazione disciplinata dall'articolo 122?

Per gli scarichi in acque superficiali e sul suolo è competente, in linea generale, la Provincia o la Città metropolitana; per gli scarichi in pubblica fognatura interviene il gestore del Servizio Idrico Integrato sulla base del regolamento di fognatura dell'EGA. Per impianti complessi soggetti ad AIA, il regime dello scarico è ricompreso nell'autorizzazione integrata ambientale.

Qual è la durata dell'autorizzazione allo scarico?

L'autorizzazione ha tipicamente durata quadriennale, con possibilità di rinnovo su istanza tempestiva del titolare (di norma sei mesi prima della scadenza). In pendenza di rinnovo lo scarico può, in linea generale, proseguire alle condizioni del titolo scaduto.

Cosa accade in caso di violazione delle prescrizioni?

Possono essere adottati provvedimenti di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, oltre alle sanzioni amministrative (art. 133) e penali (art. 137). La giurisprudenza, in linea generale, esige il rispetto del principio di gradualità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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