Testo dell'articoloVigente
Art. 123 Cod. Amb. – trasmissione delle informazioni e delle relazioni
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Contestualmente alla pubblicazione dei Piani di tutela le regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti successivi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.
2. Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle informazioni dettate, in materia di modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto, relazioni sintetiche concernenti: a) l’attività conoscitiva di cui all’articolo 118 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. I successivi aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a partire dal febbraio 2010; b) i programmi di monitoraggio secondo quanto previsto all’articolo 120 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e successivamente con cadenza annuale.
3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela o dall’aggiornamento di cui all’articolo 121, le regioni trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sui progressi realizzati nell’attuazione delle misure di base o supplementari di cui all’articolo 116.
In sintesi
Indice dei contenuti
La disciplina degli scarichi idrici costituisce il cuore operativo della Parte Terza del Codice dell'Ambiente: ogni scarico - in acque superficiali, sul suolo, in pubblica fognatura - è soggetto, in linea generale, ad autorizzazione preventiva, secondo limiti di emissione e prescrizioni tecniche calibrate sulla tipologia di refluo e sul corpo recettore. La disposizione in esame regola uno specifico passaggio di questo sistema, da leggere in coordinamento con la direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque) e con la direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.
Ratio della disciplina dello scarico
La norma in tema di trasmissione delle informazioni e delle relazioni alla Commissione europea trova la propria ratio nell'esigenza di assoggettare ogni immissione di reflui nei corpi recettori a un controllo preventivo dell'autorità competente. obbligo dello Stato membro di rendicontare alla Commissione UE l'attuazione della disciplina sulla tutela delle acque. L'autorizzazione allo scarico costituisce, in linea generale, lo strumento mediante il quale l'autorità verifica che il refluo rispetti i limiti tabellari (Tabelle 3 e 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza) e impone le prescrizioni tecniche e gestionali necessarie a prevenire l'inquinamento delle acque, in attuazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE.
Soggetti coinvolti e iter procedurale
L'autorità competente al rilascio è, in linea generale, la Provincia (o la Città metropolitana) per gli scarichi in corpi idrici superficiali e sul suolo, mentre per gli scarichi in pubblica fognatura interviene il gestore del Servizio Idrico Integrato sulla base del regolamento di fognatura approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito. La domanda contiene la descrizione delle attività produttive, la caratterizzazione quali-quantitativa del refluo, i sistemi di trattamento adottati e il piano di monitoraggio. La durata dell'autorizzazione è di norma quadriennale, salvo proroga su istanza tempestiva del titolare.
Controlli e monitoraggio
Il sistema dei controlli è affidato alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), che operano programmi di ispezione periodica e prelievi a campione. Per gli scarichi di sostanze pericolose (Tabelle 5 e 3/A) sono previsti regimi rafforzati di monitoraggio, comprensivi di autocontrolli a carico del titolare. ISPRA cura il coordinamento tecnico nazionale e la rendicontazione verso la Commissione UE. Per gli impianti complessi in AIA (direttiva 2010/75/UE) il regime dello scarico è ricompreso nell'autorizzazione integrata ambientale.
Profili sanzionatori e diffida
In caso di inosservanza delle prescrizioni l'autorità può adottare, in linea generale, atti di diffida, sospensione o revoca, oltre alle sanzioni amministrative e penali della Parte Terza (artt. 133 e 137). La giurisprudenza amministrativa ha valorizzato il principio di gradualità, esigendo che la revoca sia preceduta da diffida e tentativi di rientro nei limiti, salvo violazioni di particolare gravità. Sul versante penale, le contravvenzioni dell'art. 137 hanno tipicamente natura di pericolo astratto e prescindono dall'effettivo inquinamento.
Coordinamento sistematico
La disposizione si raccorda con la disciplina delle acque reflue urbane (artt. 100-108), con i limiti tabellari dell'Allegato 5 alla Parte Terza, con la disciplina dei fanghi di depurazione (art. 127, d.lgs. 99/1992), con quella delle aree di salvaguardia delle captazioni (art. 94) e con i piani di tutela delle acque regionali. MASE e ISPRA forniscono indicazioni operative per la classificazione dei reflui e per la corretta lettura dei valori-limite. Il quadro deve essere letto unitamente alle norme regionali attuative, spesso più stringenti.
Casi pratici
Caso 1: Tizio attiva un nuovo scarico industriale
Tizio S.r.l. avvia un nuovo stabilimento manifatturiero con uno scarico di acque reflue industriali in acque superficiali. Presenta alla Provincia la domanda di autorizzazione con la caratterizzazione quali-quantitativa del refluo, il progetto del sistema di trattamento e il piano di monitoraggio. L'autorità competente verifica la compatibilità con i limiti tabellari dell'Allegato 5 alla Parte Terza e rilascia l'autorizzazione con prescrizioni sulla frequenza degli autocontrolli e sui parametri da monitorare.
Caso 2: Caio supera i limiti tabellari in occasione di un'ispezione ARPA
Caio S.p.A., titolare di uno scarico autorizzato, è oggetto di un'ispezione ARPA. Le analisi rivelano il superamento dei limiti per alcuni parametri. L'autorità, in linea generale, attiva una diffida con termine per il rientro nei limiti; in caso di reiterazione può disporre la sospensione dell'autorizzazione. Sul piano penale, lo scarico in violazione dei limiti per le sostanze pericolose è contravvenzione ex art. 137, eventualmente estinguibile mediante la procedura degli artt. 318-bis ss.
Domande frequenti
Chi rilascia l'autorizzazione disciplinata dall'articolo 123?
Per gli scarichi in acque superficiali e sul suolo è competente, in linea generale, la Provincia o la Città metropolitana; per gli scarichi in pubblica fognatura interviene il gestore del Servizio Idrico Integrato sulla base del regolamento di fognatura dell'EGA. Per impianti complessi soggetti ad AIA, il regime dello scarico è ricompreso nell'autorizzazione integrata ambientale.
Qual è la durata dell'autorizzazione allo scarico?
L'autorizzazione ha tipicamente durata quadriennale, con possibilità di rinnovo su istanza tempestiva del titolare (di norma sei mesi prima della scadenza). In pendenza di rinnovo lo scarico può, in linea generale, proseguire alle condizioni del titolo scaduto.
Cosa accade in caso di violazione delle prescrizioni?
Possono essere adottati provvedimenti di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, oltre alle sanzioni amministrative (art. 133) e penali (art. 137). La giurisprudenza, in linea generale, esige il rispetto del principio di gradualità.