- Disciplina principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici nella Parte Terza del codice
- Persegue la sostenibilità degli usi della risorsa idrica
- Attua il principio di full cost recovery (art. 9 dir. 2000/60/CE)
- Si raccorda con la regolazione ARERA del servizio idrico integrato
- Si coordina con il regolamento (UE) 2020/741 sul riutilizzo
Testo dell'articoloVigente
Art. 119 Cod. Amb. — principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del titolo II della parte terza del presente decreto, le Autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in particolare, secondo il principio “chi inquina paga”.
2. Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell’acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonché di cui agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare: a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all’utilizzo dell’acqua; b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell’analisi economica effettuata secondo l’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto.
3. Nei Piani di tutela di cui all’articolo 121 sono riportate le fasi previste per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto. 3-bis. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 154, comma 3, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , possono determinare, stabilendone l’ammontare, la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del principio “chi inquina paga” di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall’articolo 116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell’articolo 71 del presente decreto
Stesso numero, altri codici
- Art. 119 D.Lgs. 159/2011 — Entrata in vigore
- Art. 119 D.Lgs. 209/2005 — Doveri e responsabilità verso gli assicurati
- Art. 119 D.Lgs. 42/2004 — (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale)
- Art. 119 Codice Civile: Interdizione
- Articolo 119 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 119 Codice del Consumo: Messa in circolazione del prodotto
In sintesi
Indice dei contenuti
La tutela quantitativa della risorsa idrica e l'efficienza nei suoi usi rappresentano un capitolo distinto ma complementare alla tutela qualitativa. Le disposizioni in materia di risparmio idrico, riutilizzo delle acque reflue depurate, concessioni di derivazione e recupero dei costi del servizio idrico attuano un modello di gestione sostenibile, coerente con la direttiva 2000/60/CE e con il regolamento (UE) 2020/741 sul riutilizzo. La disposizione in esame interviene su uno specifico profilo di questo quadro.
Tutela quantitativa della risorsa
La norma sul tema principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici si inserisce nel filone della tutela quantitativa della risorsa idrica e della sostenibilità degli usi. attuazione del principio di full cost recovery, comprensivo dei costi finanziari, ambientali e della risorsa, in attuazione della direttiva 2000/60/CE. La sostenibilità degli usi è valore costituzionalmente protetto, in coerenza con l'art. 9 Cost. e con gli artt. 191-193 TFUE, oltre che con la direttiva 2000/60/CE.
Concessioni di derivazione e bilancio idrico
Il rilascio delle concessioni di derivazione è subordinato alla compatibilità con il bilancio idrico del bacino, alla minima deflusso ecologico e al rispetto degli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato. Le Regioni e le Province, con il supporto tecnico delle ARPA e delle autorità di bacino distrettuale, valutano la compatibilità dell'opera. Il regio decreto 1775/1933 resta riferimento normativo storico, modificato per renderlo coerente con la disciplina ambientale moderna.
Recupero dei costi e tariffe
Il principio di full cost recovery, sancito dall'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, impone che le tariffe del servizio idrico integrato riflettano i costi finanziari, ambientali e della risorsa. ARERA, in qualità di autorità di regolazione, definisce il metodo tariffario applicabile, garantendo equità intergenerazionale e copertura degli investimenti. La giurisprudenza, in linea generale, ha riconosciuto la natura non meramente economica del servizio idrico, valorizzando la sua funzione sociale.
Risparmio idrico e riutilizzo
Il risparmio idrico è perseguito attraverso obblighi tecnici (misuratori, sistemi di pressione ottimizzata, riduzione delle perdite di rete) e incentivi economici. Il riutilizzo delle acque reflue depurate è disciplinato dal d.m. 185/2003 e dal regolamento (UE) 2020/741, applicabile dal 26 giugno 2023, che fissa requisiti minimi per il riutilizzo a fini irrigui. Si tratta di leve essenziali in scenari di scarsità idrica connessi ai cambiamenti climatici.
Connessioni sistemiche
La disposizione si raccorda con la pianificazione di distretto (artt. 117 e 121), con la disciplina degli scarichi (artt. 100-108) e con la disciplina del Servizio Idrico Integrato (artt. 147 ss.). L'attuazione richiede coordinamento tra autorità di bacino, Regioni, gestori del SII e ARERA come regolatore tariffario di settore.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 119 in materia di gestione della risorsa idrica?
Disciplina aspetti di sostenibilità degli usi idrici (concessioni, risparmio, riutilizzo, tariffe), perseguendo l'efficienza e l'equità intergenerazionale. Si raccorda con il principio di full cost recovery della direttiva 2000/60/CE.
Quale ruolo ha ARERA?
ARERA è l'autorità di regolazione del servizio idrico integrato. Definisce il metodo tariffario applicabile, vigila sulla qualità del servizio e garantisce la copertura dei costi finanziari, ambientali e della risorsa secondo il principio comunitario.
Il riutilizzo delle acque reflue è obbligatorio?
Non in via generale, ma il regolamento (UE) 2020/741 fissa requisiti minimi per il riutilizzo a fini irrigui in agricoltura. Il riutilizzo è strumento centrale di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione della scarsità idrica.