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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'impresa di assicurazione risponde in solido dei danni arrecati dai produttori diretti per cui agiscono.
  • L'impresa o l'intermediario titolare di mandato risponde in solido dei danni arrecati dagli intermediari di sezione D incaricati.
  • L'intermediario delle sezioni A, B o D e' responsabile dell'attività dei collaboratori iscritti alla sezione E.
  • La responsabilita' opera anche per i danni conseguenti a fatti accertati in sede penale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 119 D.Lgs. 209/2005 — Doveri e responsabilità verso gli assicurati

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

2. L'impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.

3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e).

Commento

La responsabilita' aggravata della filiera distributiva

L'art. 119 stabilisce un regime di responsabilita' solidale a cascata che attraversa tutta la filiera distributiva assicurativa. Il legislatore parte da una considerazione di fatto: l'assicurato dialoga con il singolo intermediario, ma il prodotto e' dell'impresa, e l'attività distributiva e' organizzata per garantire la presenza dell'impresa sul territorio. Se il singolo intermediario o collaboratore commette un illecito (frode, omesso versamento del premio, errata informativa), il danno non può restare solo a suo carico: l'impresa, che si avvale della struttura distributiva, ne risponde in solido.

I tre piani di solidarieta'

Il comma 1 disciplina i produttori diretti (dipendenti dell'impresa): risponde in solido l'impresa per cui agiscono. Il comma 2 riguarda gli intermediari della sezione D (banche, IMEL, SIM, Poste): risponde in solido l'impresa o l'intermediario di sezione A/B titolare del mandato. Il comma 3 disciplina i collaboratori della sezione E (subagenti): risponde l'intermediario di sezione A, B o D che li ha incaricati. La responsabilita' opera in cascata e si cumula nei rapporti complessi.

Estensione ai danni penali

La responsabilita' solidale opera anche per i danni conseguenti a fatti accertati in sede penale: truffe, appropriazioni indebite, falsi. La scelta del legislatore impedisce all'impresa di sottrarsi alla solidarieta' eccependo il dolo del proprio dipendente o agente. La giurisprudenza di legittimita' ha applicato il principio in numerosi casi: Cass. 22592/2017 ha confermato la responsabilita' dell'impresa per appropriazione indebita di premi da parte di un agente.

Confronto con l'art. 2049 c.c.

L'art. 119 e' una specificazione settoriale dell'art. 2049 c.c., che pone in capo al committente la responsabilita' per i danni del commesso. La specificita' assicurativa ne accentua il rigore: a) la solidarieta' si estende a soggetti formalmente autonomi (agenti, broker incaricati); b) opera anche per i fatti penali, escludendo la classica eccezione del fatto fuori dalle mansioni; c) e' inderogabile dalle parti, a differenza dell'art. 2049 c.c. che ammette deroghe contrattuali.

Limiti alla distribuzione tramite sezione D

Il comma 2 prevede che gli intermediari della sezione D possano distribuire solo prodotti con garanzie e clausole predeterminate dall'impresa, non modificabili dal canale distributivo. La regola tutela l'assicurato dal rischio di promiscuita' negoziale, garantendo che il prodotto sia standardizzato e controllabile dall'impresa.

Aspetti pratici per il distributore

Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.

Coordinamento con la disciplina del consumatore

Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformita' a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — appropriazione indebita di premi da parte dell'agente

Caso 2: Caso Caia — responsabilita' a cascata in catena distributiva

Domande frequenti

L'impresa risponde anche dei reati commessi dai propri agenti?

Si'. L'art. 119 estende la responsabilita' solidale dell'impresa anche ai danni conseguenti a fatti accertati in sede penale. La giurisprudenza (Cass. 22592/2017) ha confermato la regola in caso di appropriazione indebita di premi da parte dell'agente.

Quale rapporto c'e' tra art. 119 e art. 2049 c.c.?

L'art. 119 e' una specificazione settoriale dell'art. 2049 c.c. con maggior rigore: estende la solidarieta' a soggetti autonomi, copre i fatti penali e e' inderogabile dalle parti.

Il subagente espone anche l'impresa?

Si', in cascata: il subagente (sezione E) espone l'agente (sezione A, B o D) che lo ha incaricato, che a sua volta espone l'impresa se opera in suo nome.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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