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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'informativa e' resa su supporto cartaceo, gratuita, chiara e in italiano (salvo accordo diverso).
  • Su richiesta del contraente può essere resa su altro supporto durevole o tramite sito web.
  • Il sito web e' ammesso se il contraente conferma di poter accedere alle informazioni e fornisce un indirizzo email.
  • L'informativa orale e' ammessa solo a richiesta espressa o per copertura immediata del rischio.

Testo dell'articoloVigente

Art. 120-quater D.Lgs. 209/2005 — (Modalità dell’informazione)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 121-sexies, 185, 185-bis e 185-ter sono comunicate ai contraenti: a) su supporto cartaceo; b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile; c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; d) a titolo gratuito.

2. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite al contraente con uno dei seguenti mezzi: a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 4; b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 5.

3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo.

4. 4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo; e b) il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo.

5. 5. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al contraente o se sussistono i seguenti requisiti: a) la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo; b) il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet; c) il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni; d) è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del contratto.

6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo se il contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto.

7. L'IVASS, con regolamento, disciplina la struttura del documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e con caratteri di dimensione leggibile.))

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Commento

Il principio: supporto durevole accessibile

L'art. 120-quater disciplina le modalita' di erogazione dell'informazione precontrattuale prevista dagli artt. 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter. La regola base e' il supporto cartaceo, gratuito, chiaro e in italiano: una scelta che tutela il cliente meno digitalizzato e garantisce immediata leggibilita'. Le alternative (altri supporti durevoli, sito web) sono attivabili a richiesta del contraente.

Il supporto durevole non cartaceo

La nozione di supporto durevole e' quella elaborata dalla giurisprudenza UE: strumento che consente di conservare le informazioni in modo che siano accessibili per un periodo adeguato e di riprodurle inalterate (CGUE Content Services C-49/11, 2012). Sono supporti durevoli: PDF inviato via email, area riservata di un sito web con possibilita' di download, chiavetta USB. Non e' supporto durevole un sito web puramente di consultazione, salvo ricorrano specifiche condizioni.

Il sito web come canale alternativo

L'uso del sito web come canale informativo richiede tre condizioni cumulative: a) il contraente ha confermato di poter accedere alle informazioni online; b) il contraente ha fornito un indirizzo email; c) le informazioni sono presentate in modo da consentire il download e la conservazione. La verifica delle condizioni e' onere del distributore e va documentata.

L'informativa orale

L'informativa orale e' ammessa in due ipotesi: a) richiesta espressa del contraente; b) necessita' di copertura immediata del rischio (es. polizza viaggio nell'imminenza della partenza). In entrambi i casi, l'informativa orale e' seguita dall'invio della documentazione cartacea o su supporto durevole, di norma entro 5 giorni dalla conclusione del contratto.

Proporzionalita' e profilo del cliente

Le modalita' di informativa devono essere proporzionate al prodotto e al cliente. Una polizza vita a premio unico complessa per cliente anziano richiede informazione cartacea, spiegazione approfondita, eventuale presenza di un familiare. Una polizza viaggio per cliente digitale può essere informata via app con documentazione PDF. La proporzionalita' e' obiettivo, non scusante: chi sceglie il canale meno tutelante deve giustificarlo.

Aspetti pratici per il distributore

Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.

Coordinamento con la disciplina del consumatore

Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformita' a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio anziano — informativa cartacea più approfondita

Caso 2: Caso Caia — polizza viaggio acquistata all'aeroporto

Domande frequenti

L'informativa puo' essere data solo online?

Si', a condizione che il contraente confermi di poter accedere online, fornisca un indirizzo email e che le informazioni siano scaricabili e conservabili. La modalita' richiede consenso documentato del cliente.

Quando e' ammessa l'informativa orale?

A richiesta espressa del contraente o per copertura immediata del rischio (es. polizza viaggio). In ogni caso e' seguita dall'invio della documentazione cartacea o su supporto durevole, di norma entro 5 giorni.

L'informativa va data in italiano?

Si', salvo che il contraente richieda altra lingua. La regola tutela il cliente non specialistico e garantisce immediata leggibilita'. La traduzione in lingua straniera puo' essere fornita su richiesta per clientela non italofona.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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