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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I distributori operano con equita', onesta', professionalita', correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.
  • Le comunicazioni pubblicitarie devono essere chiare, identificabili come tali e non fuorvianti.
  • I sistemi di remunerazione non devono creare incentivi contrari all'interesse del contraente.
  • I distributori adottano presidi organizzativi per gestire i conflitti di interesse.

Testo dell'articoloVigente

Art. 119-bis D.Lgs. 209/2005 — Regole di comportamento e conflitti di interesse

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. I distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.

2. Le informazioni relative alla distribuzione assicurativa, comprese le comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a contraenti o potenziali contraenti sono corrette, chiare e non fuorvianti, imparziali e complete. Le comunicazioni pubblicitarie sono sempre chiaramente identificabili come tali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182 .

3. L'IVASS può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, utilizzato dai distributori.

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4. I distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti sulla base di criteri che siano contrari al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1.

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5. Ai fini di cui al comma 4, il distributore non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, ogniqualvolta tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.

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6. 6. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i distributori di prodotti assicurativi: a) mantengono e applicano presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse di cui alla lettera b) incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. I presidi organizzativi sono proporzionati alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore; b) adottano misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa.

7. Quando i presidi adottati ai sensi del comma 6, lettera a), non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, il distributore informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter.

8. I distributori possono incassare i premi esclusivamente con mezzi di pagamento che assicurano la tracciabilità dell'operazione secondo soglie e per tipologie di contratti individuati dall'IVASS con regolamento.

9. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo. (45)

Commento

Il principio guida: l'interesse del contraente

L'art. 119-bis e' la norma cardine del Capo II sulla disciplina della condotta. Recepisce l'art. 17 della direttiva IDD 2016/97/UE e codifica per il settore assicurativo i principi già affermati per i servizi di investimento (art. 21 TUF e MiFID II). Il distributore ha un obbligo professionale di agire nel miglior interesse del contraente, non solo di evitare comportamenti scorretti.

I parametri della condotta

Cinque parametri qualificano l'azione corretta: equita', onesta', professionalita', correttezza, trasparenza. Sono parametri valutati ex ante (organizzazione, procedure) e ex post (sindacato giudiziale sul singolo comportamento). La giurisprudenza assimila lo standard a quello del professionista qualificato (art. 1176, comma 2, c.c.), con elevata diligenza richiesta.

Comunicazioni pubblicitarie

Il comma 2 disciplina la pubblicita': deve essere corretta, chiara, non fuorviante, imparziale, completa, sempre identificabile come comunicazione commerciale. IVASS può richiedere in via non sistematica il materiale pubblicitario, anche solo per controllo a campione. Le sanzioni in caso di violazione sono quelle dell'art. 182 (richiamato espressamente).

Sistemi di remunerazione

I commi 4 e 5 introducono una disciplina rigorosa sui sistemi di incentivazione: non possono essere strutturati in modo da indurre il distributore a raccomandare un prodotto diverso da quello più adatto al cliente. Il principio non vieta la differenziazione delle commissioni, ma impone che la struttura incentivante sia neutrale rispetto all'adeguatezza del prodotto. La verifica e' di sostanza, non di forma.

Conflitti di interesse e disclosure

Il distributore adotta presidi organizzativi (separazioni funzionali, chinese walls, codici interni) per evitare che i conflitti di interesse incidano sull'interesse del contraente. Quando i presidi non sono sufficienti, scatta la disclosure: il conflitto va comunicato in modo chiaro al contraente prima della conclusione del contratto. La disclosure non sana il conflitto ma rende informato il contraente, che decide consapevolmente. La giurisprudenza richiede che la comunicazione sia specifica, non generica, e contestuale al momento decisionale.

Aspetti pratici per il distributore

Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.

Coordinamento con la disciplina del consumatore

Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformita' a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — sanzione IVASS per incentivi distorti

Caso 2: Caso Caia — disclosure tempestiva del conflitto

Domande frequenti

Cosa significa agire nel miglior interesse del contraente?

Significa scegliere il prodotto piu' adatto alle richieste e alle esigenze del cliente, non quello piu' redditizio per il distributore. Il dovere si traduce in un obbligo di diligenza qualificata (art. 1176, comma 2, c.c.) che opera ex ante (organizzazione) ed ex post (condotta concreta).

Quando bisogna comunicare un conflitto di interesse?

Quando i presidi organizzativi (chinese walls, separazione di funzioni) non sono sufficienti per evitare che il conflitto incida sull'interesse del contraente. La comunicazione e' specifica, contestuale al momento decisionale e fatta prima della conclusione del contratto.

Le commissioni differenziate sono ammesse?

Si', purche' non inducano il distributore a raccomandare un prodotto diverso da quello piu' adatto al cliente. La verifica e' sostanziale: una struttura incentivante che genera divergenze sistematiche tra adeguatezza e remunerazione e' vietata dal comma 5.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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