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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'intermediario fornisce al contraente, prima della conclusione del contratto, identita', status, sezione del registro, presenza di consulenza, procedure di reclamo.
  • L'impresa fornisce identita', status, presenza di consulenza, procedure di reclamo.
  • Va consegnata la documentazione precontrattuale dell'art. 185 (DIP, Set informativo).
  • L'obbligo si applica anche al rinnovo e alle modifiche di rilievo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 120 D.Lgs. 209/2005 — (Informazione precontrattuale)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni: a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attività e lo status di intermediario assicurativo; b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 3; c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli intermediari assicurativi nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione; d) la sezione del registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato; e) se l'intermediario agisce su incarico del cliente o se agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione.

2. 2. Le imprese di assicurazione prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni: a) denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status di impresa di assicurazione; b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 2; c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti delle imprese di assicurazione nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione.

3. Il distributore consegna al contraente, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all'articolo 185.

4. Agli intermediari a titolo accessorio si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d).

5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.

6. L'IVASS, con regolamento, individua le modalità applicative del presente articolo.))

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Commento

L'informazione come presupposto del consenso informato

L'art. 120 e' la disposizione fondamentale sull'informazione precontrattuale assicurativa, applicabile a tutti i distributori (intermediari e imprese). Recepisce gli artt. 18, 19 e 20 della direttiva IDD 2016/97/UE. La logica e' quella del consenso informato: il contraente deve conoscere, prima di firmare, sia il prodotto sia il soggetto con cui contratta. La trasparenza e' precondizione della scelta consapevole.

Le informazioni sull'intermediario

L'intermediario deve indicare: a) nome o denominazione, indirizzo, status di intermediario; b) se fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3; c) procedure di reclamo (interno e ADR ex art. 187-ter); d) sezione del registro di iscrizione e mezzi per verificarla; e) se agisce su incarico del cliente o per conto di una o più imprese. L'informativa sul tipo di mandato (mono o plurimandatario, broker) e' cruciale per la valutazione dell'indipendenza.

Le informazioni dell'impresa

L'impresa fornisce: a) denominazione sociale, indirizzo, status di impresa; b) presenza di consulenza ex art. 119-ter comma 2; c) procedure di reclamo e ADR. L'asimmetria con l'intermediario (l'impresa non indica la sezione di iscrizione perché opera in proprio) riflette il diverso ruolo nel sistema distributivo.

La documentazione precontrattuale

Il distributore consegna la documentazione dell'art. 185: Documento informativo precontrattuale (DIP) per le polizze danni, Set informativo per le polizze vita, KID per gli IBIP. La documentazione e' standardizzata, in formato sintetico, con linguaggio comprensibile. Il regolamento IVASS 41/2018 definisce i contenuti minimi e le modalita' di consegna.

Esenzioni

Sono esclusi dagli obblighi informativi (artt. 120, 119-ter, 120-bis, 120-ter) i distributori che operano nei grandi rischi (assicurazione di soggetti che superano due dei tre parametri dimensionali: 6,2 milioni totale attivo, 12,8 milioni fatturato, 250 dipendenti) e gli intermediari riassicurativi. La ratio e' la posizione qualificata del contraente, che non necessita di tutela equivalente al consumatore.

Aspetti pratici per il distributore

Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.

Coordinamento con la disciplina del consumatore

Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformita' a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — informativa carente sul tipo di mandato

Caso 2: Caso Caia Industries — assicurazione grandi rischi

Domande frequenti

Cosa deve dire l'intermediario al cliente prima del contratto?

Identita', indirizzo, status di intermediario; presenza di consulenza; procedure di reclamo; sezione del registro; se agisce su incarico del cliente o per conto di una o piu' imprese. L'informativa va data anche al rinnovo e alle modifiche di rilievo.

Cosa e' la documentazione precontrattuale (art. 185)?

E' la documentazione standardizzata da consegnare prima del contratto: DIP per le polizze danni, Set informativo per le polizze vita, KID per gli IBIP. Il regolamento IVASS 41/2018 ne definisce contenuti e modalita'.

Chi e' esentato dagli obblighi informativi?

I distributori che operano nei grandi rischi (soggetti con dimensioni elevate definite dalla normativa UE) e gli intermediari riassicurativi. La ragione e' la posizione qualificata del contraente, che non necessita di tutela equivalente al consumatore.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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