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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Se la polizza e' venduta in pacchetto con altro prodotto/servizio, il distributore informa il cliente della possibilita' di acquisto separato.
  • Vanno specificati i costi separati di ciascuna componente del pacchetto.
  • Se il pacchetto modifica i rischi o le coperture, vanno descritte le interazioni.
  • Se la polizza e' accessoria a un bene/servizio non assicurativo, il cliente deve poter acquistare il bene/servizio separatamente.

Testo dell'articoloVigente

Art. 120-quinquies D.Lgs. 209/2005 — Vendita abbinata

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.

2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio o la copertura assicurativa derivanti dall'accordo o dal pacchetto proposto a un contraente sono diversi dalle componenti considerate separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la copertura assicurativa.

3. Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al contraente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente. Il presente comma non si applica se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o attività di investimento quali definiti all'articolo 1, comma 5, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, a un contratto di credito quale definito all'articolo 120- quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario , a un contratto di credito al consumo quale definito all'articolo 121, comma 1, lettera c), del testo unico bancario o a un conto di pagamento quale definito all'articolo 126-decies del testo unico bancario. 83

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi per cui il prodotto assicurativo che è parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo è ritenuto indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS, con riferimento all'attività di distribuzione assicurativa, può applicare le misure cautelari e interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto diverso dall'assicurazione indipendentemente dal fatto che l'accessorietà afferisca all'assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall'assicurazione, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB, coerentemente con le rispettive competenze.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di rischio.».

7. Sono fatte salve le previsioni del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , ove applicabili. (45)

Commento

Vendita abbinata e rischio di vincoli impropri

L'art. 120-quinquies recepisce l'art. 24 della direttiva IDD sul tying e bundling. Le vendite abbinate (polizza più altro prodotto o servizio: mutuo, viaggio, software, telefonia) sono frequenti perché generano efficienza distributiva e cross-selling. Pero' possono trasformarsi in vincoli impropri se il cliente non ha alternativa rispetto all'acquisto del pacchetto. La norma bilancia efficienza e tutela: il pacchetto e' lecito, ma la separazione deve essere possibile e i costi devono essere trasparenti.

L'obbligo di informativa separata

Il comma 1 impone al distributore di informare il cliente sulla possibilita' di acquistare separatamente le componenti del pacchetto. La descrizione di ciascuna componente e' specifica; i costi sono presentati in modo separato. L'obiettivo e' consentire al cliente la comparazione: confrontare il prezzo del pacchetto con la somma delle componenti acquistabili individualmente.

L'interazione tra componenti

Il comma 2 affronta i casi in cui il pacchetto modifica il profilo di rischio o copertura rispetto alle componenti separate. In molti casi il pacchetto offre vantaggi (sinergie tra prodotto e copertura) ma può anche generare gap (esclusioni che si attivano solo se le componenti sono separate). L'informativa illustra come l'interazione modifica i rischi.

Polizza accessoria a un bene/servizio

Il comma 3 disciplina il caso in cui la polizza e' accessoria a un bene o servizio non assicurativo: il cliente deve poter acquistare il bene o servizio principale senza la polizza. La regola vieta il pacchetto obbligatorio. Si pensi a un'auto venduta con polizza obbligatoria di prodotto, o a un viaggio con assicurazione integrata: il cliente deve poter scegliere la polizza alternativa o nessuna polizza (salvo obbligatorieta' di legge come per la RC auto).

Le esclusioni

Il divieto del comma 3 non si applica se la polizza e' accessoria a: servizi di investimento (TUF), credito al consumatore (TUB art. 121), mutuo o conto di pagamento. Il legislatore ha mantenuto in questi ambiti la disciplina speciale del TUB/TUF che già regola il bundling con regole specifiche di trasparenza. IVASS può intervenire con misure cautelari e interdittive se il pacchetto contrasta con la protezione degli assicurati.

Aspetti pratici per il distributore

Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.

Coordinamento con la disciplina del consumatore

Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformita' a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — mutuo e polizza vita non separabile

Caso 2: Caso Caia — viaggio aereo con assicurazione integrata

Domande frequenti

E' legittimo vendere polizza e altro prodotto in pacchetto?

Si', purche' il distributore informi il cliente della possibilita' di acquisto separato, specifichi i costi distinti di ciascuna componente e illustri l'eventuale interazione tra componenti che modifica rischi e coperture.

Posso acquistare il bene principale senza la polizza accessoria?

Si', salvo che la polizza sia accessoria a servizi di investimento, credito al consumatore, mutuo o conto di pagamento (per cui resta la disciplina speciale TUB/TUF). Per tutto il resto vale la regola della separabilita'.

IVASS puo' vietare un pacchetto specifico?

Si'. Se la vendita abbinata contrasta con la protezione degli assicurati, IVASS puo' adottare misure cautelari e interdittive previste dal Codice, inclusi il divieto di vendita come parte di un pacchetto e ordini di rimodulazione dell'offerta.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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