- I premi e le somme destinate ai risarcimenti gestiti dall'intermediario sono versati su un conto separato.
- Sul conto separato non sono ammessi pignoramenti, sequestri o compensazioni da parte di creditori dell'intermediario.
- I creditori di assicurati e imprese possono agire ma solo nei limiti delle somme spettanti al singolo.
- Agenti, broker e produttori diretti possono essere esentati con fideiussione bancaria pari al 4% dei premi (minimo 18.750 euro).
Testo dell'articoloVigente
Art. 117 D.Lgs. 209/2005 — Separazione patrimoniale
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. Il limite minimo è aggiornato mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
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Commento
Il problema della commistione patrimoniale
L'intermediario assicurativo (agente, broker, produttore diretto) e' titolare di un flusso finanziario continuo: incassa premi destinati all'impresa di assicurazione e riceve somme destinate al pagamento dei sinistri verso gli assicurati. Senza una disciplina di separazione, queste somme si confonderebbero con il patrimonio personale dell'intermediario, esponendo assicurati e imprese al rischio della sua insolvenza. L'art. 117 risolve il problema con uno strumento di matrice fiduciaria: il conto separato.
Il regime del conto separato
Il conto separato e' acceso presso una banca italiana o UE. Titolare può essere l'intermediario, ma solo nella qualita' espressa: la titolarita' nominale e' resa trasparente dall'intestazione. Le somme depositate costituiscono un patrimonio autonomo, separato sia dal patrimonio dell'intermediario sia da quello della banca depositaria. La separazione opera ex lege: non occorrono atti negoziali specifici.
Gli effetti protettivi: insequestrabilita' e incompensabilita'
Tre regole concorrono a tutelare gli assicurati e le imprese: a) i creditori dell'intermediario non possono aggredire il conto separato con pignoramento o sequestro; b) i creditori degli assicurati e delle imprese possono agire ma solo nei limiti della quota spettante al singolo; c) non operano la compensazione legale e giudiziale né e' ammissibile la compensazione convenzionale verso la banca depositaria. Il conto e' immune dai rapporti di conto corrente accessori dell'intermediario.
L'esenzione con fideiussione
Il comma 3-bis prevede un'alternativa: agenti, broker e produttori diretti (sezioni A, B, D del registro) possono essere esentati dall'obbligo di conto separato se documentano in modo permanente, con fideiussione bancaria, una capacita' finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con minimo di 18.750 euro. La cifra e' aggiornata periodicamente con disposizioni UE direttamente applicabili in base all'indice europeo dei prezzi al consumo. La fideiussione opera come strumento equivalente: la banca garantisce la restituzione delle somme.
Profili processuali in caso di crisi
In caso di fallimento o liquidazione coatta dell'intermediario, le somme sul conto separato non rientrano nella massa attiva. Gli assicurati e le imprese le rivendicano in via diretta ai sensi dell'art. 103 della legge fallimentare (oggi art. 201 del Codice della crisi d'impresa, D.Lgs. 14/2019). La giurisprudenza riconosce la natura fiduciaria del rapporto: Cass. 11066/2003 e Cass. 13901/2007 sui conti separati assimilabili.
Aspetti pratici per il distributore
Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.
Coordinamento con la disciplina del consumatore
Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformita' a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Broker SRL — fallimento e tutela dei premi
Caso 2: Caso Caia Broker — fideiussione alternativa
Domande frequenti
Cosa transita sul conto separato dell'intermediario?
I premi pagati dall'assicurato e destinati all'impresa di assicurazione, e le somme destinate ai risarcimenti che l'impresa fa transitare tramite l'intermediario. Non vi transitano commissioni o rimborsi spese di pertinenza dell'intermediario.
I creditori dell'intermediario possono pignorare il conto?
No. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. La separazione opera ex lege.
E' possibile evitare il conto separato?
Si', con fideiussione bancaria permanente pari al 4% dei premi incassati, minimo 18.750 euro (importo aggiornato in base all'indice europeo dei prezzi al consumo). L'esenzione e' riservata alle sezioni A, B e D del registro.
Vedi anche