- IVASS vigila sul rispetto delle regole di condotta italiane applicabili alle succursali di intermediari UE.
- Se rileva violazioni, ordina di porvi fine e ne informa l'autorita' di origine.
- Se la violazione persiste o le misure dell'autorita' di origine sono inadeguate, IVASS adotta misure proprie, fino al divieto di prosecuzione dell'attività.
- In caso di urgenza, IVASS adotta misure immediate non discriminatorie.
Testo dell'articoloVigente
Art. 116-octies D.Lgs. 209/2005 — (Violazione degli obblighi nell’esercizio della libertà di stabilimento)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, accerta che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo, che eserciti l'attività in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica, violi le disposizioni di cui agli articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX ed agli articoli 185, 185-bis e 185-ter e relative disposizioni di attuazione, può adottare misure idonee.
2. Laddove l'IVASS abbia motivo di ritenere che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo di altro Stato membro, operante nel territorio della Repubblica, attraverso una stabile organizzazione, violi le disposizioni in materia di distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui al presente codice rispetto alle quali ai sensi del comma 1 l'IVASS, in qualità di Autorità dello Stato membro ospitante, non esercita la vigilanza, ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine, ai fini dell'adozione di eventuali misure che pongano rimedio alle irregolarità commesse.
3. Qualora, nonostante le misure adottate ai sensi del comma 2 o in ipotesi di mancata adozione delle misure necessarie o di inadeguatezza delle stesse, l'intermediario continui ad agire nel territorio della Repubblica in modo contrario all'interesse generale degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative o al corretto funzionamento del mercato assicurativo o riassicurativo italiano, l'IVASS può, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine, adottare adeguate misure preventive di nuove irregolarità, ivi inclusa l'adozione di un provvedimento motivato che vieti la continuazione dell'esercizio dell'attività sul territorio della Repubblica, in regime di stabilimento da parte di intermediario di altro Stato membro.
4. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .
5. Nel caso in cui si renda strettamente necessaria un'azione immediata finalizzata a tutelare i diritti degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative e se i provvedimenti equivalenti adottati dallo Stato membro d'origine risultano inadeguati o in caso di mancata adozione di tali provvedimenti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, l'IVASS può adottare misure idonee non discriminatorie volte a prevenire o porre fine alle irregolarità commesse sul territorio italiano, ivi inclusa l'adozione nei confronti dell'intermediario, anche a titolo accessorio, di un provvedimento di divieto dell'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.
6. Le misure adottate dall'IVASS in conformità al presente articolo, sono assunte con provvedimento motivato e comunicate all'intermediario interessato, nonché senza indugio all'autorità competente dello Stato membro d'origine, all'AEAP e alla Commissione europea))
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Commento
La vigilanza host country sulla succursale
Nel regime di stabilimento (art. 116-quinquies) la succursale italiana di un intermediario UE e' sottoposta a un controllo più intenso da parte di IVASS rispetto al regime di LPS. La ragione sta nella presenza stabile dell'organizzazione e nella maggiore esposizione della clientela italiana al rischio di violazione delle regole di condotta. L'art. 116-octies disciplina i poteri di IVASS in qualita' di autorita' ospitante.
La sequenza dei poteri
La norma prevede una sequenza di interventi: 1) IVASS rileva la violazione e ordina alla succursale di porvi fine; 2) ne informa l'autorita' di origine; 3) se la violazione persiste o le misure dell'origine sono inadeguate, IVASS può adottare misure proprie, fino al divieto di prosecuzione; 4) in caso di urgenza, misure immediate non discriminatorie. Il modello e' parallelo a quello dell'art. 116-septies per la LPS, ma e' attivabile in via più rapida grazie al contatto diretto con la struttura italiana.
Cosa controlla IVASS sulla succursale
Il perimetro del controllo italiano comprende: le regole di comportamento (artt. 119, 119-bis), le procedure di vendita (artt. 119-ter, 120-quinquies), gli obblighi informativi precontrattuali (artt. 120 ss.), la trasparenza sulle remunerazioni (art. 120-bis), la separazione patrimoniale dei premi (art. 117), l'antiriciclaggio italiano. Restano allo Stato di origine i requisiti di accesso, l'onorabilita', la copertura RC.
Coordinamento con la procedura sanzionatoria
Le misure dell'art. 116-octies si affiancano e non sostituiscono la procedura sanzionatoria ordinaria degli artt. 324 ss. del Codice. IVASS può contestare la violazione, irrogare la sanzione amministrativa e contestualmente adottare misure inibitorie. Il provvedimento sanzionatorio e' impugnabile davanti al TAR Lazio entro 60 giorni.
Tutela del contraente
Le misure dell'art. 116-octies tutelano l'interesse generale del mercato e dei contraenti italiani, ma non incidono sui rapporti contrattuali in essere. Per i contratti già stipulati prima del divieto restano applicabili le regole sostanziali e processuali del Codice. Il singolo contraente che ha subito un danno può agire individualmente in sede civile.
Aspetti pratici per il distributore
Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.
Coordinamento con la disciplina del consumatore
Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformita' a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Branch Italia — divieto di nuova produzione
Caso 2: Caso Caia Agency Roma — misura d'urgenza per vendita abbinata
Domande frequenti
In cosa si differenzia l'art. 116-octies dall'art. 116-septies?
L'art. 116-octies riguarda le succursali (stabilimento), l'art. 116-septies la libera prestazione di servizi. Sulla succursale IVASS puo' intervenire in via piu' diretta grazie alla presenza fisica dell'organizzazione, mentre in LPS il controllo passa di norma per l'autorita' di origine.
Quali violazioni puo' contestare IVASS?
Violazioni delle regole di condotta italiane: artt. 119, 119-bis, 119-ter, 120-quinquies, obblighi informativi, separazione patrimoniale, antiriciclaggio. Restano allo Stato di origine i requisiti prudenziali e di accesso.
I contratti gia' stipulati restano validi?
Si'. Le misure inibitorie operano pro futuro: non incidono sulla validita' dei contratti gia' conclusi. Il contraente puo' agire in sede civile per ottenere il risarcimento di eventuali danni.
Vedi anche