In sintesi
- L'IVASS pubblica sul proprio sito le norme italiane di interesse generale applicabili agli intermediari UE.
- La pubblicazione e' presupposto di opponibilita' delle norme agli intermediari esteri.
- L'elenco e' aggiornato e accessibile in modo gratuito.
- L'obbligo recepisce l'art. 11 della direttiva IDD 2016/97/UE.
- La pubblicita' tutela la certezza del diritto nel mercato unico assicurativo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 116-undecies D.Lgs. 209/2005 — (Pubblicazione delle norme di interesse generale)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((1. L'IVASS rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attività di distribuzione che, nell'interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano, ivi inclusa l'eventuale informativa riguardante l'imposizione di disposizioni più stringenti nei confronti dei distributori nell'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica.)) ((45))
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il dovere di pubblicita' come strumento di certezza
L'art. 116-undecies impone a IVASS la pubblicazione delle norme di interesse generale individuate ai sensi dell'art. 116-decies. La norma recepisce l'art. 11 della direttiva IDD 2016/97/UE, che pone la pubblicita' come condizione di opponibilita' delle regole nazionali agli intermediari UE. Senza pubblicazione, l'intermediario estero non può essere ragionevolmente tenuto a conformarsi a regole locali specifiche, salvo quelle di interesse generale ricavabili dal diritto comunitario stesso.
Forma e contenuto della pubblicazione
La pubblicazione avviene sul sito istituzionale di IVASS, nella sezione dedicata alla cooperazione internazionale. L'elenco comprende: testo della norma, fonte normativa, area tematica (informazione, condotta, antiriciclaggio, fiscalita'), eventuali atti regolamentari attuativi. Il documento e' bilingue (italiano e inglese) per facilitare la consultazione da parte degli intermediari UE.
Aggiornamento
L'elenco e' aggiornato in occasione di ogni modifica normativa rilevante. IVASS provvede d'ufficio; gli intermediari possono segnalare omissioni o incoerenze. La data dell'ultimo aggiornamento e' visibile in calce al documento per consentire la verifica della vigenza.
Effetti dell'inadempimento
La mancata o tardiva pubblicazione di una norma di interesse generale ne impedisce l'opponibilita' all'intermediario estero. Il principio e' affermato dalla giurisprudenza CGUE in materia di trasparenza normativa e di certezza del diritto comunitario (Heinrich C-345/06, 2009). Il giudice nazionale disapplica la norma non pubblicata.
Rapporti con la trasparenza generale dell'azione amministrativa
L'obbligo di pubblicazione si raccorda con la disciplina generale della trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013) e con i poteri regolamentari di IVASS (art. 5 del Codice). La pubblicazione e' atto dovuto e non discrezionale: l'omissione integra responsabilita' amministrativa dell'Autorita'.
Aspetti pratici per il distributore
Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.
Coordinamento con la disciplina del consumatore
Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformita' a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Vienna Versicherung — disapplicazione per omessa pubblicazione
Caso 2: Caso Caia Bruxelles SA — segnalazione di omissione
Domande frequenti
Dove si trova l'elenco delle norme di interesse generale?
Sul sito istituzionale IVASS, sezione cooperazione internazionale. L'elenco e' bilingue italiano/inglese e indica fonte normativa, area tematica e atti attuativi.
La norma non pubblicata e' opponibile?
No. La mancata pubblicazione ne impedisce l'opponibilita' agli intermediari UE. Il giudice nazionale disapplica la norma non pubblicata, in linea con la giurisprudenza CGUE sulla trasparenza.
Chi cura l'aggiornamento dell'elenco?
IVASS d'ufficio, in occasione di ogni modifica normativa rilevante. Gli intermediari possono segnalare omissioni; la data dell'ultimo aggiornamento e' indicata in calce al documento.
Vedi anche