- L'apertura di una succursale richiede una notifica preventiva all'Organismo.
- I dati comprendono indirizzo della succursale, persona di riferimento e rami operativi.
- L'Autorità ospitante riceve la comunicazione entro un mese.
- L'attività può avviarsi dopo due mesi salvo opposizione motivata.
Testo dell'articoloVigente
Art. 116-ter D.Lgs. 209/2005 — (Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((
1. 1. L'intermediario di cui all'articolo 116 che intende effettuare per la prima volta attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro, attraverso una succursale o una presenza permanente, ne fornisce comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, trasmettendo le seguenti informazioni: a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la sede legale e i dati relativi all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 109 dell'intermediario; b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare; c) la categoria di intermediario alla quale appartiene ed eventualmente, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta, nonché i dati identificativi dei soggetti iscritti alla sezione e) del Registro della cui collaborazione intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di intermediazione in altro Stato membro; d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare; e) l'indirizzo nello Stato membro ospitante della sede dello stabilimento presso la quale è possibile ottenere documenti; f) il nominativo del soggetto responsabile della gestione della succursale o presenza permanente.
2. Fatto salvo il caso in cui l'IVASS abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria dell'intermediario in relazione all'attività di distribuzione prospettata, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'autorità competente dello Stato membro ospitante.
3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica all'intermediario l'avvenuta ricezione delle informazioni da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, nonché l'accessibilità alle disposizioni di interesse generale applicabili nello Stato membro ospitante, che l'intermediario è tenuto a rispettare per l'esercizio dell'attività in tale Stato membro attraverso il sito internet dell'Autorità competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell'AEAP.
4. L'intermediario può altresì iniziare ad esercitare l'attività nello Stato ospitante, in assenza della comunicazione di cui al comma 3 nel termine di trenta giorni successivi alla ricezione delle informazioni di cui al comma 1.
5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, comunica all'intermediario con provvedimento motivato, il rifiuto di procedere alla comunicazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante.
6. L'intermediario comunica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le modifiche intervenute rispetto alle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, almeno 30 giorni prima della relativa attuazione. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nel termine di 30 giorni successivi alla data di ricezione delle variazioni alle informazioni di cui al comma 1, informa altresì l'autorità competente dello Stato membro ospitante))
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Commento
Lo stabilimento come presenza stabile
L'art. 116-ter cod. ass. disciplina l'apertura di una succursale o di una presenza permanente di intermediari italiani in un altro Stato membro. Lo stabilimento è la modalità più impegnativa di operatività transfrontaliera: richiede una struttura fisica, personale dedicato, una connessione organizzativa stabile con il territorio ospitante. Per questa ragione la procedura di notifica è più articolata di quella della libera prestazione di servizi (art. 116-bis).
Il contenuto della notifica
Il comma 1 elenca i dati che l'intermediario deve trasmettere all'Organismo: nome o ragione sociale, indirizzo o sede legale e dati di iscrizione al RUI (lettera a); Stato o Stati membri in cui intende operare (lettera b); categoria di intermediario di appartenenza, imprese di assicurazione o riassicurazione rappresentate e collaboratori della sezione E della cui collaborazione si avvale (lettera c); rami assicurativi in cui intende operare (lettera d). A queste informazioni si aggiungono, in coerenza con la natura dello stabilimento, l'indirizzo della succursale, la persona designata come responsabile della struttura e i dettagli operativi.
Il termine di un mese
L'Organismo trasmette la documentazione all'Autorità ospitante entro un mese dalla ricezione. È un tempo coerente con la rilevanza dell'attività di stabilimento. Decorso questo termine, e dopo un ulteriore termine di un mese a disposizione dell'Autorità ospitante per le proprie verifiche (per un totale di due mesi), l'intermediario può iniziare l'attività nella succursale, salvo opposizione motivata dell'Autorità competente. È il regime classico del passporting con stabilimento.
Il dialogo fra le Autorità
Il termine bimestrale è inteso a consentire all'Autorità ospitante di valutare la coerenza dell'operatività stabilita con le regole di condotta locali e di organizzare il proprio dialogo con l'intermediario. L'Autorità ospitante può fornire all'intermediario informazioni sulle regole applicabili alla succursale, sulle modalità di gestione dei reclami nel proprio territorio, sui rapporti con i sistemi di garanzia eventualmente esistenti. La cooperazione fra IVASS e l'Autorità ospitante è disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 e dagli orientamenti EIOPA.
Profili operativi e sanzionatori
La succursale è soggetta alle regole di condotta del Paese ospitante nei rapporti con i clienti locali (good of the consumer), mentre restano in capo a IVASS la vigilanza prudenziale e organizzativa sull'intermediario. La direzione della succursale risponde delle proprie scelte sia all'Autorità ospitante sia all'Organismo. Sul piano sanzionatorio, le violazioni delle regole di condotta locali possono essere oggetto di intervento dell'Autorità ospitante; le violazioni delle regole organizzative italiane sono di competenza IVASS, con possibile applicazione delle sanzioni degli artt. 324 e seguenti cod. ass. Le modifiche significative delle informazioni notificate (cambio di indirizzo della succursale, ingresso di nuove imprese mandanti, modifica dei rami operativi) richiedono una nuova notifica all'Organismo. La cessazione dell'attività in stabilimento richiede un piano di chiusura ordinato che salvaguardi i contratti in corso e i diritti della clientela locale.
Casi pratici
Caso 1: Apertura di succursale a Lisbona
Caso 2: Modifica significativa dei rami operativi
Domande frequenti
Quanto tempo serve per aprire una succursale in altro Stato membro?
Circa due mesi: un mese per la trasmissione dall'Organismo all'Autorità ospitante e un mese a disposizione dell'Autorità ospitante per le proprie verifiche.
La succursale segue le regole italiane o quelle locali?
Per le regole di condotta verso i clienti, quelle del Paese ospitante. Per la vigilanza prudenziale e organizzativa, quelle italiane sotto IVASS.
Posso usare collaboratori della sezione E nella succursale estera?
Sì, indicandone i dati nella notifica ex art. 116-ter cod. ass. Restano iscritti al RUI italiano e operano sotto la responsabilità dell'intermediario principale.
Vedi anche