Testo dell'articoloVigente
Art. 116-quater D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. L'accesso all'attività di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorità di tale Stato, delle informazioni di cui all'articolo 116-bis.
2. L'intermediario di cui al comma 1 può iniziare ad esercitare l'attività sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell'Autorità dello Stato di origine la comunicazione dell'avvenuta notifica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1))
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il passaporto unico dell'intermediario assicurativo
L'art. 116-quater traduce in diritto interno il principio del passaporto unico previsto dalla direttiva 2016/97/UE (Insurance Distribution Directive, IDD), recepita con il D.Lgs. 68/2018. Un intermediario regolarmente iscritto nel registro di uno Stato membro può operare in tutta l'Unione senza dover ottenere una seconda autorizzazione, purche' rispetti la procedura di notifica preventiva. Il modello e' lo stesso utilizzato per banche (TUB), imprese di investimento (TUF) e imprese di assicurazione (artt. 23 e 24 del Codice). La ratio e' duplice: integrare il mercato unico dei servizi finanziari e mantenere un controllo coordinato tra autorita' di origine (home country control) e autorita' ospitante (host country supervision).
La procedura operativa
L'intermediario residente in altro Stato UE comunica all'Autorita' del proprio paese l'intenzione di esercitare in Italia. L'Autorita' estera trasmette all'Organismo per la registrazione degli intermediari (OIA, struttura associata a IVASS) le informazioni dell'art. 116-bis: identita', sezione di iscrizione, rami assicurativi, eventuale agente legale di riferimento. L'OIA prende atto della notifica; l'attività può iniziare dal momento in cui l'Autorita' di origine comunica all'intermediario l'avvenuto inoltro. Non e' previsto un atto di assenso espresso dell'IVASS: il silenzio non e' diniego, e' presa d'atto della procedura comunitaria.
Differenza con il regime di stabilimento
La libera prestazione di servizi (LPS) si caratterizza per l'assenza di una sede stabile in Italia: l'attività e' transfrontaliera, episodica o continuativa ma senza presenza fisica organizzata. Il regime di stabilimento (art. 116-quinquies) presuppone invece un'organizzazione stabile, un agente designato o una succursale. La distinzione, già tracciata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (Gebhard, C-55/94, 1995), incide sulle norme di interesse generale applicabili e sul perimetro dei controlli IVASS in qualita' di autorita' ospitante.
Vigilanza ripartita
L'IVASS, quale autorita' ospitante, vigila sul rispetto delle norme italiane di interesse generale (art. 116-decies): trasparenza, informazione precontrattuale, regole di comportamento. La vigilanza prudenziale (requisiti di onorabilita', professionalita', copertura assicurativa RC) resta invece all'Autorita' di origine. In caso di violazione delle norme italiane si attiva il meccanismo di notifica e cooperazione dell'art. 116-septies.
Profili pratici per l'intermediario UE
L'intermediario che opera in Italia in LPS deve comunque rispettare le regole di condotta del Codice (artt. 119, 119-bis, 119-ter), gli obblighi informativi degli artt. 120 ss., la disciplina antiriciclaggio italiana per i contratti distribuiti sul territorio. Non e' richiesta iscrizione alla sezione del registro italiano, ma e' opportuna la designazione di un referente per le comunicazioni con IVASS.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Broker GmbH - broker tedesco che assicura un imprenditore italiano
Caso 2: Caso Caia & Co. - sospensione operativita' senza notifica
Domande frequenti
Serve una doppia iscrizione per operare in Italia in LPS?
No. Il passaporto unico previsto dalla direttiva IDD consente di operare con la sola iscrizione nello Stato membro di origine, previa notifica trasmessa dall'Autorita' di origine all'Organismo italiano per la registrazione degli intermediari.
Quando puo' iniziare l'attivita' in Italia?
Dal momento in cui l'Autorita' dello Stato membro di origine comunica all'intermediario l'avvenuta notifica delle informazioni all'OIA. Non occorre attendere un atto espresso di IVASS.
Quali regole italiane si applicano a chi opera in LPS?
Le norme di interesse generale individuate dall'art. 116-decies, fra cui le regole di comportamento (art. 119-bis), gli obblighi informativi precontrattuali (artt. 120 ss.) e la disciplina antiriciclaggio italiana per i contratti distribuiti sul territorio.