Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 116-novies D.Lgs. 209/2005 – (Violazione degli obblighi nell’esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((1. L'IVASS può adottare, nei confronti di intermediari con residenza o sede legale in Italia, anche su segnalazione dell'autorità competente dello stato membro ospitante, misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse nell'esercizio dell'attività di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri. Dell'adozione di tali misure l'IVASS informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante.)) ((45))
Vedi anche
→art. 116-septies ASSICURAZIONI→art. 116-octies ASSICURAZIONI→art. 116-decies ASSICURAZIONI→art. 117 ASSICURAZIONI→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 116-undecies D.Lgs. 209/2005 – (Pubblicazione delle norme di interesse generale)→Art. 116-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro ospitante)→Art. 116-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica)→Art. 116-quater D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il rovescio della medaglia del passaporto unico
L'art. 116-novies disciplina la situazione speculare a quella degli artt. 116-septies e 116-octies: un intermediario italiano che opera in altro Stato membro (in LPS o in stabilimento) viola le regole locali e l'autorita' ospentante chiede l'intervento dell'IVASS. La norma codifica il dovere di cooperazione dell'autorita' di origine, in attuazione del principio comunitario di leale collaborazione tra Stati membri.
La procedura
L'autorita' ospitante (es. BaFin tedesca, ACPR francese) segnala a IVASS la violazione e descrive le misure ritenute necessarie. IVASS apre un'istruttoria, contesta l'addebito all'intermediario ai sensi dell'art. 326 del Codice e, accertata la violazione, irroga la sanzione amministrativa. Le misure interdittive (sospensione, cancellazione dal registro) si affiancano alla sanzione pecuniaria.
Il principio di reciprocita'
La cooperazione effettiva con le autorita' ospitanti e' condizione di reciprocita' del passaporto unico: l'Italia non può pretendere che le autorita' UE tutelino la propria clientela contro intermediari esteri se non offre la stessa tutela ai clienti UE contro intermediari italiani. La ratio e' la fiducia reciproca tra autorita' di vigilanza, condizione di funzionamento del mercato unico.
Sanzioni applicabili
Si applicano le sanzioni del Capo III del Titolo XVIII del Codice: pecuniaria fino a 5 milioni di euro per le violazioni più gravi, sospensione dal registro fino a 4 mesi, cancellazione nei casi più gravi. Le sanzioni sono adottate con provvedimento motivato, impugnabile davanti al TAR Lazio.
Profili di responsabilita' civile
L'intermediario italiano che viola le regole nello Stato ospitante risponde davanti al cliente straniero secondo la legge applicabile al contratto (di norma quella della residenza del consumatore, ai sensi dell'art. 7 del regolamento Roma I). La responsabilita' amministrativa di IVASS non esclude quella civile, che resta autonoma.
Aspetti pratici per il distributore
Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.
Coordinamento con la disciplina del consumatore
Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformita' a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Italia Insurance - sanzione per omessa informativa in Germania
Caso 2: Caso Caia Broker SRL - cancellazione per violazioni reiterate
Domande frequenti
Cosa succede se un intermediario italiano viola le regole all'estero?
L'autorita' ospitante segnala la violazione a IVASS, che apre un'istruttoria, contesta l'addebito e, accertata la violazione, irroga la sanzione amministrativa e adotta eventuali misure interdittive.
Quale legge si applica al contratto stipulato all'estero?
Di norma la legge della residenza del consumatore, ai sensi dell'art. 7 del regolamento UE Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
L'intermediario puo' impugnare la sanzione?
Si', davanti al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Il sindacato del giudice amministrativo verifica la legittimita' formale e la proporzionalita' della sanzione.