Testo dell'articoloVigente
Art. 116-decies D.Lgs. 209/2005 – (Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. L'IVASS, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, può adottare misure non discriminatorie idonee a sanzionare le irregolarità commesse nel territorio della Repubblica, in caso di mancata osservanza delle disposizioni di interesse generale di cui all'articolo 116-undecies, ivi inclusa l'adozione di misure che vietino all'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo di esercitare l'attività, in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, nel territorio della Repubblica.
2. L'IVASS, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, può adottare misure dirette a vietare l'esercizio da parte di un distributore di prodotti assicurativi con sede in altro Stato membro dell'attività sul territorio della Repubblica, in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento, qualora l'attività sia svolta completamente o prevalentemente nel territorio della Repubblica, al fine di sottrarsi all'applicazione delle disposizioni ivi vigenti per i distributori italiani e, laddove al contempo, tale attività pregiudichi l'efficace funzionamento dei mercati assicurativi o riassicurativi italiani con riguardo alla tutela degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'IVASS, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, può adottare nei confronti del distributore di prodotti assicurativi misure idonee dirette alla tutela dei diritti degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .))
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In sintesi
Indice dei contenuti
Le norme di interesse generale come limite al passaporto unico
Il passaporto unico previsto dalla direttiva IDD non e' assoluto: lo Stato ospitante può imporre il rispetto di norme che ritiene di interesse generale, purche' proporzionate, non discriminatorie e necessarie alla tutela di valori meritevoli. Il concetto e' stato elaborato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di libera prestazione di servizi (van Schaik C-55/93, Alpine Investments C-384/93, Gebhard C-55/94) e poi codificato nelle direttive di settore. L'art. 116-decies recepisce il principio per gli intermediari assicurativi.
Cosa rientra nell'interesse generale
Tipicamente rientrano nell'interesse generale: la tutela del consumatore di servizi assicurativi, l'integrita' e la trasparenza del mercato, la prevenzione delle frodi e del riciclaggio, l'ordine pubblico economico. L'IVASS individua nel concreto le norme che ritiene di interesse generale e le pubblica sul proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata alla cooperazione internazionale.
Esempi di norme di interesse generale
Sono norme di interesse generale, secondo l'elenco IVASS: gli obblighi informativi degli artt. 120 ss.; la disciplina della consulenza (art. 119-ter); la separazione patrimoniale dei premi (art. 117); la disciplina degli incentivi commerciali (art. 119-bis); la trasparenza sulle remunerazioni (art. 120-bis). Sono escluse le regole prudenziali (capitale, onorabilita', RC professionale), che restano allo Stato di origine.
Il test di proporzionalita'
Per essere opponibile agli intermediari UE, la norma di interesse generale deve superare un triplo test: a) tutelare un valore riconosciuto dal diritto UE; b) essere idonea allo scopo; c) non eccedere quanto necessario. Il test e' stato applicato dalla CGUE in numerose pronunce, fra cui Commissione c. Italia C-518/06 (2009) e Commissione c. Spagna C-340/17 (2019). Un'eventuale norma sproporzionata e' disapplicata dal giudice nazionale.
Conseguenze operative per gli intermediari UE
L'intermediario UE che opera in Italia deve consultare l'elenco IVASS prima di iniziare l'attività per sapere quali norme italiane lo vincolano. La consultazione e' onere di diligenza professionale; la sua omissione non può valere come scusante in caso di sanzione.
Aspetti pratici per il distributore
Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.
Coordinamento con la disciplina del consumatore
Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformita' a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Norvegese Broker - controllo preventivo elenco IVASS
Caso 2: Caso Caia Direct Spain - disapplicazione norma sproporzionata
Domande frequenti
Cosa sono le norme di interesse generale?
Sono le regole nazionali che lo Stato ospitante puo' imporre agli intermediari UE in deroga al mutuo riconoscimento, purche' proporzionate e non discriminatorie. IVASS le individua e le pubblica sul proprio sito.
Le regole prudenziali sono di interesse generale?
No. I requisiti prudenziali (capitale, onorabilita', RC professionale) restano di competenza dello Stato di origine. L'interesse generale ospitante riguarda le regole di condotta e tutela del consumatore.
Cosa succede se una norma e' sproporzionata?
E' disapplicata dal giudice nazionale in conformita' alla giurisprudenza CGUE. La proporzionalita' e' parametro di legittimita' comunitario del provvedimento di vigilanza che vi si fondi.