Testo dell'articoloVigente
Art. 116-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro ospitante)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. Nell'ipotesi in cui l'attività principale di un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo sia esercitata in uno Stato membro diverso da quello di origine, le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante possono concludere un accordo in forza del quale l'esercizio delle funzioni di vigilanza sia rimesso all'autorità dello stato membro ospitante con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 30-decies, 185, 185-bis, 185-ter, 187-ter e 205-ter, al Titolo IX, con esclusione delle disposizioni relative agli obblighi di registrazione, e al Titolo XVIII.
2. Laddove ricorra l'ipotesi di accordo di cui al comma 1, l'IVASS, se agisce in qualità di autorità dello stato membro d'origine, informa tempestivamente l'intermediario interessato e l'AEAP))
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il problema della frammentazione della vigilanza
Negli anni successivi al recepimento della prima direttiva intermediari (2002/92/CE), si era manifestato un disallineamento tra autorita' di origine e ospitante in caso di intermediari operanti su più mercati. La direttiva IDD del 2016 ha introdotto una clausola di cooperazione rafforzata, recepita dall'art. 116-sexies, per consentire la stipula di accordi bilaterali o multilaterali tra autorita' nazionali.
Contenuto tipico degli accordi
Gli accordi definiscono: l'autorita' lead, responsabile del coordinamento; il perimetro delle attività soggette al controllo di ciascuna autorita'; le modalita' di scambio di informazioni e di ispezioni congiunte; la gestione dei reclami della clientela; la ripartizione delle sanzioni in caso di violazioni transnazionali. Sono in linea con le linee guida EIOPA del 2018 sulla cooperazione tra autorita' di vigilanza.
Tutela del contraente
L'accordo amministrativo tra autorita' non può incidere sui diritti del contraente. Il consumatore o l'impresa cliente conserva il diritto di proporre reclamo a IVASS quale autorita' ospitante (art. 7 del Codice) e di accedere ai meccanismi ADR italiani (art. 187-ter). La ratio e' impedire che il coordinamento amministrativo si traduca in un downgrade della protezione effettiva.
Coordinamento con AEAP/EIOPA
In caso di disaccordo tra autorita' nazionali, l'art. 116-sexies rinvia al meccanismo di mediazione dell'art. 19 del regolamento UE 1094/2010 istitutivo dell'EIOPA. La decisione vincolante dell'autorita' europea garantisce la tenuta del sistema in situazioni di stallo.
Applicazioni pratiche
Gli accordi sono stati conclusi soprattutto con autorita' di Stati con forte presenza di banche/assicurazioni cross-border in Italia (Germania, Francia, Austria, Lussemburgo, Irlanda). I memorandum sono pubblicati nella sezione cooperazione internazionale del sito IVASS e contengono procedure standard per scambio dati e ispezioni congiunte.
Aspetti pratici per il distributore
Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.
Coordinamento con la disciplina del consumatore
Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformita' a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Insurance Group - ispezione congiunta IVASS-BaFin
Caso 2: Caso Caia Re S.A. - mediazione EIOPA
Domande frequenti
Quali sono i contenuti tipici di un accordo ex art. 116-sexies?
Individuazione della lead authority, perimetro dei controlli, scambio di informazioni e ispezioni congiunte, gestione dei reclami, ripartizione delle sanzioni. Sono accordi di natura amministrativa, conformi alle linee guida EIOPA.
Il contraente puo' ancora reclamare a IVASS se esiste un accordo?
Si'. L'accordo non incide sui diritti del contraente, che conserva il diritto di reclamo all'autorita' ospitante e l'accesso ai meccanismi ADR italiani.
Cosa succede in caso di disaccordo tra autorita'?
Si applica il meccanismo di mediazione vincolante dell'art. 19 del regolamento UE 1094/2010 (EIOPA), che puo' adottare decisioni dirimenti.