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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS, in qualita' di autorita' ospitante, informa l'Autorita' di origine quando ritiene violate le norme italiane da un intermediario in LPS.
  • Se le misure dell'autorita' di origine sono inadeguate, IVASS può adottare misure proprie, fino al divieto di prosecuzione dell'attività.
  • In casi di urgenza IVASS può adottare misure immediate non discriminatorie a tutela degli assicurati.

Testo dell'articoloVigente

Art. 116-septies D.Lgs. 209/2005 — (Violazione degli obblighi nell’esercizio della libera prestazione dei servizi)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. L'IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, abbia motivo di ritenere che l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo operante nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi violi le disposizioni per l'esercizio di tale attività, ne informa l'Autorità dello Stato membro d'origine.

2. Nell'ipotesi in cui, nonostante le misure adottate dall'autorità dello Stato membro di origine o in caso di inadeguatezza o assenza di tali misure, l'intermediario continui ad operare nel territorio della Repubblica in modo dannoso rispetto agli interessi generali degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative e per il corretto funzionamento del mercato assicurativo e riassicurativo italiano, l'IVASS può, dopo aver informato l'Autorità dello stato membro di origine, adottare misure idonee a prevenire il compimento di ulteriori irregolarità, ivi inclusa la possibilità di vietare all'intermediario interessato la prosecuzione dell'esercizio dell'attività sul territorio della Repubblica.

3. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

4. Nel caso in cui si renda necessaria un'azione immediata finalizzata a tutelare i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative l'IVASS può adottare ogni misura non discriminatoria idonea a prevenire o porre fine alle irregolarità commesse sul territorio della Repubblica, ivi inclusa l'adozione di un provvedimento che vieti l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica.

5. Le misure adottate dall'IVASS in conformità alle disposizioni del presente articolo, sono assunte con provvedimento motivato e oggetto di comunicazione all'intermediario interessato, nonché senza indugio all'autorità competente dello Stato membro d'origine, all'AEAP e alla Commissione europea))

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Commento

Il principio della cooperazione progressiva

L'art. 116-septies disciplina la reazione dell'autorita' ospitante (IVASS) alle violazioni commesse da un intermediario UE operante in Italia in libera prestazione di servizi. La norma codifica un modello di intervento progressivo, mutuato dall'art. 5 della direttiva IDD: prima si attiva la cooperazione con l'autorita' di origine, poi, in caso di inerzia o inadeguatezza, IVASS interviene direttamente.

Le quattro fasi della reazione

Prima fase: IVASS informa l'autorita' di origine della violazione e attende il suo intervento. Seconda fase: se le misure dell'autorita' di origine mancano o sono insufficienti, IVASS può adottare misure proprie, motivate, fino al divieto di operare in Italia. Terza fase: in caso di urgenza, IVASS adotta immediatamente misure non discriminatorie idonee a tutelare gli assicurati, salvo comunicazione successiva. Quarta fase: IVASS può rinviare la questione all'EIOPA per l'attivazione del meccanismo di mediazione vincolante.

Tipologia di misure adottabili

Le misure sono di natura amministrativa: divieto di stipula di nuovi contratti in Italia, sospensione temporanea, ordine di rettifica delle comunicazioni pubblicitarie, ordine di chiusura del canale digitale rivolto a clienti italiani. Possono accompagnarsi a sanzioni pecuniarie ex artt. 324 ss. del Codice. La proporzionalita' e la non discriminazione sono parametri di legittimita' del provvedimento.

Profili processuali

Il provvedimento di IVASS e' impugnabile davanti al TAR Lazio per il sindacato sulla legittimita' formale e sostanziale (art. 5 ter D.L. 27/1997, art. 7 c.p.a.). Il sindacato del giudice amministrativo e' pieno sulla discrezionalita' tecnica, secondo il modello consolidato dopo Cons. Stato 2546/2018 e Cass. SS.UU. 1013/2014.

Confronto con il regime di stabilimento

L'art. 116-octies disciplina la procedura simmetrica per gli intermediari operanti in stabilimento. La differenza sostanziale sta nella maggiore intensita' del controllo ospitante in stabilimento, giustificato dalla presenza fisica dell'organizzazione sul territorio italiano.

Aspetti pratici per il distributore

Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.

Coordinamento con la disciplina del consumatore

Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformita' a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio Direct Insurance UK — sospensione del sito italiano

Caso 2: Caso Caia Online Broker — misura d'urgenza

Domande frequenti

Quando puo' intervenire direttamente IVASS contro un intermediario UE in LPS?

Solo dopo aver informato l'autorita' di origine e se le sue misure mancano o sono inadeguate. In casi di urgenza, IVASS puo' intervenire immediatamente con misure non discriminatorie a tutela degli assicurati, salvo comunicazione successiva.

Quali misure puo' adottare IVASS?

Divieto di stipula di nuovi contratti in Italia, sospensione dell'operativita', ordine di rettifica delle comunicazioni pubblicitarie, chiusura del canale digitale italiano. Le misure sono motivate e impugnabili davanti al TAR Lazio.

Il provvedimento di IVASS e' impugnabile?

Si', davanti al TAR Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione. Il sindacato del giudice amministrativo e' pieno sulla discrezionalita' tecnica esercitata dall'Autorita'.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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