In sintesi
- Entrata in vigore differenziata: libro I e III subito, libro II capi I-IV in via differita.
- La documentazione antimafia è operativa dal 13 febbraio 2013, dopo il D.Lgs. 218/2012 e due mesi di vacatio.
- Il rinvio ha consentito di rendere operativa la banca dati nazionale unica antimafia (BDNA).
- Per le altre parti del Codice è valsa la vacatio legis ordinaria: efficacia dal 13 ottobre 2011.
- Nel periodo intermedio è rimasto applicabile il D.P.R. 252/1998 sui certificati antimafia.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 119 D.Lgs. 159/2011 — Entrata in vigore
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
((
1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5 , e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136 .
))
Stesso numero, altri codici
- Art. 119 Cod. Amb. — principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici
- Art. 119 D.Lgs. 209/2005 — Doveri e responsabilità verso gli assicurati
- Art. 119 D.Lgs. 42/2004 — (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale)
- Art. 119 Codice Civile: Interdizione
- Articolo 119 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 119 Codice del Consumo: Messa in circolazione del prodotto
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 119 è una norma breve ma strategica: regola l'entrata in vigore del Codice antimafia in modo non uniforme, riconoscendo che alcune parti — segnatamente la documentazione antimafia — richiedevano un periodo di rodaggio amministrativo prima di diventare effettive. Il testo, come modificato dal D.Lgs. 218/2012, è oggi quello visibile nella versione vigente.
Una vacatio legis differenziata
Per il libro I (misure di prevenzione personali e patrimoniali) e per i capi V e VI del libro II, oltre che per il libro III, ha operato la regola comune dell'art. 73, comma 3, Cost.: vacatio legis di quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 28 settembre 2011. Le misure di prevenzione e l'architettura dell'Agenzia sono quindi divenute operative il 13 ottobre 2011.
Il differimento del libro II, capi I-IV
Diverso trattamento per il sistema della documentazione antimafia, oggetto dei capi I, II, III e IV del libro II (artt. 82-101). L'art. 119 prevede che queste norme entrino in vigore decorsi due mesi dalla pubblicazione del primo decreto integrativo-correttivo adottato ai sensi degli artt. 1, comma 5, e 2, comma 4, della L. 13 agosto 2010, n. 136 (la legge delega). Il decreto è arrivato con il D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, pubblicato in G.U. il 13 dicembre 2012: la nuova disciplina della documentazione antimafia è dunque divenuta efficace il 13 febbraio 2013.
La ratio del differimento
Il rinvio non è stato casuale. Il sistema della comunicazione e dell'informazione antimafia, basato sulla banca dati nazionale unica antimafia (BDNA) gestita dal Ministero dell'interno (art. 96 ss.), richiedeva una preparazione tecnica significativa: protocolli con le Prefetture, formazione del personale, raccordo con gli sportelli unici per le attività produttive. Anticipare l'entrata in vigore avrebbe esposto le imprese al rischio di paralisi negli affidamenti pubblici per mancanza di strumenti operativi.
Effetti pratici sulle gare e sui contratti
L'effetto più sensibile del differimento ha riguardato le procedure di evidenza pubblica. Fino al 13 febbraio 2013 ha continuato ad applicarsi il D.P.R. 252/1998, sostituito poi dal nuovo regime. Le imprese hanno potuto contare su un periodo cuscinetto in cui i certificati antimafia rilasciati sotto la vecchia normativa restavano validi fino alla naturale scadenza. Sul versante interno, il differimento ha consentito al Ministero dell'interno di completare i regolamenti attuativi sulla BDNA e di stipulare i protocolli con la rete delle Prefetture.
Coordinamento con l'art. 120
La struttura dell'art. 119 si specchia simmetricamente nell'art. 120 sulle abrogazioni. Tutta la disciplina previgente sulla documentazione antimafia — D.Lgs. 490/1994, D.P.R. 252/1998 e D.P.R. 150/2010 — è caduta esattamente dalla data fissata dal comma 1 dell'art. 119, evitando vuoti normativi. Per i collegamenti si vedano art. 84 (definizioni), art. 91 (informazione antimafia), art. 96 (banca dati nazionale unica) e art. 120 (abrogazioni).
Casi pratici
Caso 1: Certificato antimafia rilasciato sotto il vecchio regime
Caso 2: Affidamento avviato a cavallo del 13 febbraio 2013
Domande frequenti
Quando è entrato in vigore il Codice antimafia?
La gran parte del Codice è entrata in vigore il 13 ottobre 2011, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione in G.U. del 28 settembre 2011. Il sistema della documentazione antimafia è invece slittato al 13 febbraio 2013.
Perché il libro II è entrato in vigore in ritardo?
L'art. 119 ha condizionato l'efficacia dei capi I-IV del libro II all'adozione di un decreto integrativo-correttivo (D.Lgs. 218/2012) e a due mesi ulteriori, per consentire al Ministero dell'interno di rendere operativa la banca dati nazionale unica antimafia.
Quali norme continuavano ad applicarsi nel periodo intermedio?
Per la documentazione antimafia, fino al 13 febbraio 2013 sono rimaste in vigore le disposizioni del D.P.R. 252/1998, abrogate dall'art. 120, comma 2, con effetto dalla stessa data.
Vedi anche