- I procedimenti già avviati prima del 13 ottobre 2011 restano regolati dalla disciplina previgente.
- Il comma 2, sul personale ANBSC, è stato soppresso dalla L. 228/2012 e assorbito nell'art. 113-bis.
- Per il 2011-2012 l'Agenzia ha usato personale comandato e contratti a termine, con 6 mln complessivi.
- Dalla nomina del direttore ANBSC cessa il Commissario straordinario, con subentro ex lege.
- In attesa dei regolamenti, i beni seguono le norme previgenti, con obbligo informativo all'Agenzia.
Testo dell'articoloVigente
Art. 117 D.Lgs. 159/2011 — Disciplina transitoria
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228 .
3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 . Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga alle disposizioni dell'articolo 113-bis, commi 1, 2 e 3, nonché nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate all'Agenzia ai sensi del terzo periodo del presente comma, e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per tali fini, all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.
4. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 111, comma 2, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonché, nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione già occupata presso il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 118, comma 1, può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.
5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 113, ai procedimenti di cui all'articolo 110, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 110, comma 2, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.
6. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 5, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.
7. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), l'Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato.
8. L'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda confiscata non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.
8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8 e nei limiti di cui all'articolo 48, comma 8-bis, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti
Stesso numero, altri codici
- Art. 117 Cod. Amb. — piani di gestione e registro delle aree protette
- Art. 117 D.Lgs. 209/2005 — Separazione patrimoniale
- Art. 117 D.Lgs. 42/2004 — Servizi per il pubblico
- Art. 117 Codice Civile: Matrimonio contratto con violazione degli
- Articolo 117 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 117 Codice del Consumo: Prodotto difettoso
Commento
L'articolo 117 governa il delicato passaggio dalla legislazione antimafia stratificata (L. 1423/1956, L. 575/1965, decreti di metà anni Duemila) al sistema organico introdotto dal Codice. È una norma transitoria a fisarmonica: salvaguarda i procedimenti pendenti, accompagna la nascita dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC) e fissa una finestra temporale entro cui far convivere vecchio e nuovo regime.
La regola tempus regit actum sulle misure di prevenzione
Il comma 1 stabilisce che il libro I del Codice (misure personali e patrimoniali) non si applica ai procedimenti in cui la proposta di applicazione era già stata formulata al 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del decreto. La logica è di certezza processuale: una volta avviato il giudizio di prevenzione, le parti non vedono cambiare le regole sotto i piedi. Continua dunque ad applicarsi la disciplina previgente, in particolare la L. 575/1965 sulle misure patrimoniali contro la mafia e la L. 1423/1956 sulle misure personali. La Corte costituzionale, con sentenza n. 24 del 2019, ha poi ridisegnato in modo strutturale l'intera materia delle misure di prevenzione, ma sul piano intertemporale l'art. 117, comma 1, ha continuato a operare per i giudizi più risalenti.
Il comma 2 soppresso e l'assestamento ANBSC
Il secondo comma — originariamente dedicato al transito di personale verso l'Agenzia — è stato cancellato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha riassorbito quelle previsioni nell'articolato organico dell'art. 113-bis. È un caso emblematico di come la disciplina transitoria abbia avuto vita breve: il legislatore ha preferito disciplinare in via stabile il quadro organizzativo, evitando la coabitazione di norme parallele.
Il potenziamento iniziale dell'Agenzia (comma 3)
Per consentire all'ANBSC di partire operativamente, il comma 3 ha autorizzato l'utilizzo di personale comandato o distaccato dalle amministrazioni pubbliche, dall'Agenzia del demanio e dagli enti territoriali, oltre a contratti a tempo determinato regolati anche dal D.Lgs. 276/2003. Le risorse stanziate — 2 milioni nel 2011 e 4 milioni nel 2012 — fotografano la dimensione modesta della struttura nei primi anni, ben prima della crescita organica avvenuta con la riforma del 2017.
Il subentro al Commissario straordinario (comma 4)
Il comma 4 chiude la lunga stagione del Commissario straordinario per i beni confiscati, istituito nel 1999. Dalla nomina del direttore dell'Agenzia, prevista dall'art. 111, comma 2, il Commissario cessa e tutte le sue funzioni, convenzioni, contratti di collaborazione e risorse strumentali confluiscono nell'ANBSC. Il passaggio è automatico e non richiede atti di novazione: è una successione ex lege che ha consentito di salvaguardare i procedimenti in corso, evitando interruzioni nella gestione dei patrimoni sotto sequestro.
L'attesa dei regolamenti attuativi (commi 5 e 6)
I commi 5 e 6 disegnano il regime ponte per i procedimenti di destinazione dei beni confiscati ex art. 110, comma 2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 113, le pratiche continuano a essere trattate secondo le norme anteriori, ma con un obbligo informativo nuovo: il giudice delegato deve comunicare i dati all'Agenzia, che può avanzare proposte sull'amministrazione e formulare osservazioni vincolanti. È il primo embrione del modello di cooperazione tra autorità giudiziaria e ANBSC poi consolidato con la riforma Bindi-Mattiello del 2017 (L. 161/2017). Per il quadro complessivo si vedano art. 110 sulle funzioni dell'Agenzia, art. 111 sugli organi e art. 113-bis sulla dotazione organica.
Casi pratici
Caso 1: Procedimento di prevenzione pendente nel 2011
Caso 2: Successione nei contratti del Commissario
Domande frequenti
I procedimenti di prevenzione avviati prima del 13 ottobre 2011 seguono il Codice antimafia?
No. Se la proposta di applicazione era già stata formulata, continuano ad applicarsi le norme previgenti (L. 1423/1956 e L. 575/1965), in base al principio tempus regit actum sancito dal comma 1.
Perché il comma 2 dell'art. 117 risulta soppresso?
È stato cancellato dalla L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) perché le previsioni sul personale ANBSC sono state trasferite, in forma organica e stabile, nell'art. 113-bis del Codice.
Cosa è successo al Commissario straordinario per i beni confiscati?
Dalla nomina del direttore dell'Agenzia nazionale (art. 111, comma 2) il Commissario è cessato per legge e tutte le sue funzioni, risorse e convenzioni sono passate all'ANBSC senza atti di novazione.
Vedi anche