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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I richiami alla L. 1423/1956 si intendono riferiti alle disposizioni del Codice antimafia.
  • Lo stesso vale per i richiami alla L. 575/1965 sulla mafia.
  • I richiami agli artt. 1, 3 e 5 del D.L. 345/1991 convertito dalla L. 410/1991 sono riferiti al Codice.
  • Anche i richiami a vecchie norme antimafia (D.Lgs. 490/1994, D.P.R. 252/1998, D.P.R. 150/2010) sono trasferiti al Codice.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 116 D.Lgs. 159/2011 — Disposizioni di coordinamento

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

3. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute negli articoli 1 , 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli … 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonché quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

Commento

L'art. 116 è una norma transitoria e di coordinamento. Disciplina il rapporto tra il Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) e le numerose disposizioni previgenti in materia di misure di prevenzione e documentazione antimafia, garantendo continuità normativa e applicativa.

La ratio delle norme di rinvio aggiornato

Quando un codice o un testo unico abrogano e riordinano un complesso di norme preesistenti, è frequente che altre disposizioni dell'ordinamento contengano richiami a quelle norme abrogate. Senza un meccanismo di traslazione automatica del rinvio, l'intera architettura normativa rischierebbe di entrare in cortocircuito. L'art. 116 risolve il problema disponendo che i richiami alle vecchie norme si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice.

I richiami alla L. 1423/1956

Il comma 1 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del Codice, i richiami alle disposizioni della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (vecchia disciplina delle misure di prevenzione personali), ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice. La L. 1423/1956 era la matrice storica delle misure di prevenzione personali, ora confluita negli artt. 1-15 del Codice antimafia.

I richiami alla L. 575/1965

Il comma 2 estende lo stesso meccanismo ai richiami alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (cosiddetta legge antimafia), che aveva esteso le misure di prevenzione agli indiziati di appartenenza a associazioni mafiose. Le sue disposizioni sono confluite nel Codice e nelle norme sulle misure di prevenzione patrimoniali.

I richiami al D.L. 345/1991

Il comma 3 si occupa dei richiami agli articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Si tratta delle norme istitutive della Direzione investigativa antimafia e della disciplina dei suoi poteri, oggi rifluite nel Codice (artt. 108 e seguenti).

I richiami al D.Lgs. 490/1994 e succ.

Il comma 4 affronta i richiami a norme abrogate sulla documentazione antimafia: D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150. Dalla data di entrata in vigore dei capi I-IV del libro II del Codice, i richiami si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice. È la versione documentale del meccanismo di traslazione del rinvio.

Effetti pratici e giurisprudenziali

La norma evita la necessità di una caccia interpretativa alla disposizione corrispondente. La giurisprudenza ha confermato l'operatività automatica del meccanismo anche per i contratti, gli atti amministrativi e i regolamenti settoriali che continuino a richiamare le vecchie disposizioni: il rinvio si attualizza, senza necessità di rinegoziazione o riformulazione testuale.

Il valore sistematico delle norme di coordinamento

Le norme di coordinamento come l'art. 116 sono spesso sottovalutate, ma rappresentano un elemento essenziale di stabilità dell'ordinamento. Senza di esse, ogni nuovo codice rischierebbe di lasciare scoperte ampie aree applicative o di richiedere una rivisitazione testuale di tutte le disposizioni interferenti. Il meccanismo di traslazione automatica del rinvio risponde al principio di economia normativa.

Profili giurisprudenziali

La Cassazione e i giudici amministrativi hanno ripetutamente applicato l'art. 116 per dirimere questioni di legittimità di provvedimenti che richiamavano norme abrogate. Il principio costantemente affermato è che la successione delle leggi non priva di efficacia gli atti adottati sotto la vecchia disciplina, purché conformi ai criteri sostanziali rinvenibili nel Codice. È un punto fermo che ha evitato vasti contenziosi in fase di prima applicazione.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Richiamo in un contratto pubblico

Caso 2: Caso 2 — Regolamento comunale obsoleto

Domande frequenti

Cosa succede se una legge ancora richiama la L. 575/1965?

Il richiamo si intende automaticamente riferito alle corrispondenti disposizioni del Codice antimafia, ai sensi dell'art. 116. Non è necessaria una novella per aggiornare il rinvio.

Esistono richiami non coperti dall'art. 116?

Sì, possibili soprattutto in caso di norme citate per profili non sostanzialmente riprodotti nel Codice. Per tali residui occorre un'interpretazione caso per caso e, se necessario, un intervento legislativo specifico.

Come si individua la disposizione corrispondente?

Attraverso una comparazione di contenuto. Le tavole di concordanza pubblicate da editori giuridici e dagli stessi uffici legislativi del Ministero dell'interno facilitano la ricerca.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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