- Oltre all'organico ordinario, l'ANBSC può avvalersi di fino a dieci dirigenti in incarico speciale.
- Operano alle dirette dipendenze del Direttore in presenza di professionalità specifiche.
- Provengono da amministrazioni pubbliche, Forze di polizia o enti pubblici economici.
- Il regime è di comando o distacco, salvo eccezioni per prefettura e Forze di polizia.
Testo dell'articoloVigente
Art. 113-ter D.Lgs. 159/2011 — Incarichi speciali
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. In aggiunta al personale di cui all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore può operare, in presenza di professionalità specifiche ed adeguate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 , e successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n.121, nonché ad enti pubblici economici.
2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unità, delle Forze di polizia, che può essere collocato fuori ruolo, è posto in posizione di comando o di distacco, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . All'atto del collocamento fuori ruolo, che è disposto entro i limiti massimi consentiti ove previsti dai rispettivi ordinamenti, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario
3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all' articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , posto in posizione di comando presso l'Agenzia, si applica l' articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . (20)
In sintesi
L'art. 113-ter introduce uno strumento di flessibilità organizzativa per l'ANBSC: gli incarichi speciali, fino a dieci unità di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, posti alle dirette dipendenze funzionali del Direttore. Il meccanismo consente all'Agenzia di acquisire competenze specialistiche di alto profilo senza modificare la propria dotazione organica.
Il limite di dieci unità
Il limite di dieci unità è tassativo. Si tratta di personale aggiuntivo rispetto all'organico ordinario (art. 113-bis) e con qualifica dirigenziale o equiparata. La selezione avviene in presenza di professionalità specifiche e adeguate, nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Le provenienze
Il personale può provenire dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (Ministeri, enti pubblici non economici, regioni, enti locali, università), dalle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 121/1981, ovvero da enti pubblici economici. La platea è ampia e consente di pescare competenze in tutti i comparti pubblici.
Il regime di servizio
Il personale è in posizione di comando o distacco, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel rispetto dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unità, per le Forze di polizia, è prevista la possibilità di collocamento fuori ruolo. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un posto equivalente nell'amministrazione di provenienza.
Le dipendenze funzionali
Il personale opera alle dirette dipendenze funzionali del Direttore. La scelta riflette la natura strategica di tali incarichi: si tratta di figure di alto profilo professionale, chiamate a guidare progetti specifici o segmenti complessi della gestione (riuso sociale, aziende confiscate, contenzioso patrimoniale, internazionalizzazione).
Il rapporto con il fuori ruolo
Il fuori ruolo è limitato alla carriera prefettizia e a un massimo di tre unità delle Forze di polizia. Per il resto del personale si applica il regime del comando o del distacco. La differenza è significativa per il trattamento economico e per la disciplina previdenziale, che resta in capo all'amministrazione di provenienza.
Durata e revoca
Gli incarichi speciali sono temporanei e seguono la disciplina generale degli incarichi dirigenziali a tempo determinato. Possono essere revocati per ragioni organizzative o per mutamento delle esigenze, secondo le regole interne dell'Agenzia e nel rispetto del principio del contraddittorio.
Il valore degli incarichi speciali
Gli incarichi speciali consentono all'ANBSC di acquisire profili professionali altrimenti difficili da reperire attraverso le procedure ordinarie. Sono utili soprattutto per progetti complessi, come la gestione di grandi compendi aziendali confiscati o l'avvio di partenariati con enti pubblici e privati. La temporaneità garantisce flessibilità e ricambio di competenze.
Equilibrio con l'organico ordinario
Il limite di dieci unità impedisce che gli incarichi speciali possano sostituire la struttura ordinaria dell'Agenzia. Sono strumenti complementari, non alternativi, finalizzati a integrare le competenze interne con apporti specialistici di alto profilo. La distinzione è importante per mantenere la coerenza organizzativa e l'identità istituzionale dell'ANBSC.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Comando di un dirigente AdE
Caso 2: Caso 2 — Fuori ruolo della carriera prefettizia
Domande frequenti