In sintesi
- L'articolo modifica l'art. 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646 (legge Rognoni-La Torre).
- La modifica riguarda la competenza territoriale degli accertamenti patrimoniali.
- Le parole 'territorialmente competente' sono sostituite con il riferimento al tribunale del capoluogo del distretto.
- Il criterio si collega alla dimora del soggetto destinatario degli accertamenti.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 115 D.Lgs. 159/2011 — Modifiche all’articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1 . All' articolo 23-bis, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646 , le parole: «territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona».
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 115 è una norma di coordinamento e modifica testuale. Interviene sulla legge 13 settembre 1982, n. 646 (cosiddetta legge Rognoni-La Torre), che ha introdotto nell'ordinamento italiano gli strumenti più incisivi di contrasto patrimoniale alla mafia. La modifica è di portata limitata ma operativamente rilevante.
Il contesto della L. 646/1982
La legge Rognoni-La Torre è la matrice storica della normativa antimafia: ha introdotto il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e le misure di prevenzione patrimoniali. L'art. 23-bis, in particolare, ha regolato gli accertamenti patrimoniali e le indagini su patrimoni di provenienza illecita.
La modifica testuale
L'art. 115 sostituisce, nell'art. 23-bis, comma 1, della L. 646/1982, le parole 'territorialmente competente' con 'presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona'. È un intervento di precisione che concentra la competenza presso il tribunale distrettuale, ossia presso la sede della corte d'appello, in coerenza con la specializzazione distrettuale della trattazione dei procedimenti antimafia.
La ratio della concentrazione
La concentrazione presso il tribunale distrettuale è coerente con la logica generale del Codice antimafia: trattare i procedimenti di criminalità organizzata e i procedimenti patrimoniali a essi collegati presso sedi giudiziarie con specializzazione e risorse adeguate. Eviterebbe la dispersione delle indagini patrimoniali presso tribunali ordinari, garantendo continuità con le DDA e con le sezioni specializzate per le misure di prevenzione.
Il criterio della dimora
Il riferimento alla dimora della persona segue il principio generale del foro della residenza o dimora abituale in materia di accertamenti personali. È un criterio di prossimità che facilita l'esecuzione degli atti e la conoscenza del contesto socio-economico della persona destinataria degli accertamenti.
Rilevanza pratica
L'effetto pratico della modifica è la sicura individuazione del tribunale competente per gli accertamenti ex art. 23-bis della L. 646/1982. Pur essendo norma di coordinamento, contribuisce a evitare conflitti di competenza che potrebbero rallentare procedimenti già di per sé complessi. La modifica resta in vigore e si applica agli accertamenti patrimoniali condotti dalle DDA in raccordo con la D.I.A.
Sopravvivenza dell'art. 23-bis
L'art. 23-bis della L. 646/1982 è ancora vigente e si applica congiuntamente alle norme del Codice antimafia. Molti istituti della legge Rognoni-La Torre sono stati riassorbiti nel Codice; altri, come gli accertamenti patrimoniali specifici, mantengono autonomia operativa.
L'interazione con altri istituti
L'art. 23-bis della L. 646/1982 si inserisce in un sistema di accertamenti patrimoniali che oggi vede protagonisti la D.I.A., la guardia di finanza, l'Agenzia delle entrate, le DDA e i nuclei specializzati delle forze di polizia. Il coordinamento tra questi soggetti è essenziale per evitare duplicazioni di attività e per assicurare l'efficacia degli accertamenti. La concentrazione presso il tribunale distrettuale facilita questo coordinamento.
Profili evolutivi
Il quadro è in continua evoluzione, anche per effetto delle direttive europee sul recupero patrimoniale (da ultimo la Direttiva UE 2024/1260). Le procedure interne italiane si stanno progressivamente allineando agli standard europei in materia di asset recovery, con riflessi anche sulle norme di competenza e sulle modalità operative degli accertamenti.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Competenza per accertamenti patrimoniali
Caso 2: Caso 2 — Trasferimento di dimora
Domande frequenti
L'art. 115 ha portata sostanziale?
È una norma di coordinamento, ma ha rilievo procedurale. Determina il giudice competente per gli accertamenti patrimoniali ex L. 646/1982, evitando incertezze applicative.
La L. 646/1982 è ancora applicabile?
In larga parte sì. Diverse disposizioni sono confluite nel Codice antimafia, ma alcune norme specifiche, come l'art. 23-bis, restano applicabili in via autonoma.
Come si determina la dimora del destinatario?
Si guarda al luogo dove la persona ha la dimora abituale, accertata sulla base delle risultanze anagrafiche e delle indagini di polizia giudiziaria, con criteri analoghi a quelli del processo penale.
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