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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo chiude il Codice abrogando in blocco la legislazione antimafia previgente.
  • Cadono L. 1423/1956 (misure personali), L. 575/1965 (misure patrimoniali) e DL 4/2010 sull'ANBSC.
  • Soppressi gli artt. 18-24 L. 152/1975, l'art. 16 L. 646/1982 e parti della L. 327/1988.
  • Il comma 2 abroga, dal 13 febbraio 2013, D.Lgs. 490/1994, D.P.R. 252/1998 e D.P.R. 150/2010.
  • Abrogazione differenziata: misure di prevenzione subito, documentazione antimafia in via differita.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 120 D.Lgs. 159/2011 — Abrogazioni

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ; b) legge 31 maggio 1965, n. 575 ; c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 , convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50 ; d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ; e) articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646 ; f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 ; g) articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ; h) articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ; i) articoli 1 , 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 ; l) articoli 70-bis , 76-bis , 76-ter , 110-bis e 110-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 .

((2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 ;

b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 ;

c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150 .))

Commento

L'art. 120 è la pietra tombale della legislazione antimafia previgente. Con un'unica disposizione il Codice cancella oltre cinquant'anni di stratificazione normativa, dalla legge sui confinati di pubblica sicurezza del 1956 fino al D.P.R. 150/2010 che disciplinava la banca dati antimafia in via provvisoria. È il completamento logico della scelta di razionalizzazione voluta dalla legge delega 136/2010.

Le leggi storiche soppresse (comma 1)

Il primo comma abroga, con effetto dal 13 ottobre 2011, un nucleo di norme che hanno scritto la storia delle misure di prevenzione. Cade la L. 1423/1956, che aveva introdotto sorveglianza speciale, divieto e obbligo di soggiorno per le "persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità". Cade la L. 575/1965, primo vero strumento antimafia patrimoniale, che aveva esteso le misure di prevenzione agli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose. Sono superati anche il DL 4/2010, convertito nella L. 50/2010, che aveva istituito in via provvisoria l'Agenzia per i beni confiscati, e l'art. 34 della L. 55/1990 sulla scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione.

Le norme di sistema cancellate

Sempre nel comma 1 vengono soppressi gli artt. da 18 a 24 della L. 152/1975 (cosiddetta legge Reale), che disciplinavano l'applicazione delle misure di prevenzione agli indiziati di reati associativi non mafiosi. Cade l'art. 16 della L. 646/1982 (legge Rognoni-La Torre), che pure aveva segnato un'epoca introducendo il sequestro dei beni dei mafiosi. Sono soppresse anche parti significative della L. 327/1988 (artt. 2-11, 13 e 15) e diverse disposizioni del regio decreto 12/1941 sull'ordinamento giudiziario, riassorbite nella nuova architettura processuale del Codice.

L'abrogazione differenziata del comma 2

Il comma 2 segue uno schema diverso: aggancia l'abrogazione al meccanismo dell'art. 119, cioè alla data di entrata in vigore del libro II, capi I-IV (13 febbraio 2013, dopo il D.Lgs. 218/2012). Da quella data cadono il D.Lgs. 490/1994 sui certificati antimafia, il D.P.R. 252/1998 che ne era il regolamento attuativo e il D.P.R. 150/2010 sulla banca dati antimafia in fase di sperimentazione. È stato un differimento tecnicamente necessario: senza di esso le imprese si sarebbero trovate, dal 13 ottobre 2011, prive di qualsiasi disciplina sui certificati antimafia.

Effetti sulle norme richiamate da terzi

Un punto sensibile concerne i rinvii formali contenuti in altre leggi alle disposizioni abrogate. Vale la regola dell'art. 15 delle Preleggi e l'orientamento consolidato della giurisprudenza: in linea generale, ove una norma rinvii a una disposizione poi abrogata e sostituita da altra di analogo contenuto, il rinvio si intende riferito alla nuova disposizione (rinvio recettizio dinamico). Si pensi ai numerosi richiami della L. 575/1965 contenuti in normative speciali successive: oggi vanno letti come riferiti agli articoli corrispondenti del Codice. Per il quadro complessivo si vedano art. 1 (destinatari delle misure), art. 16 (proposta) e art. 84 (definizioni documentazione antimafia).

Casi pratici

Caso 1: Norma speciale che richiama la L. 575/1965

Caso 2: Procedura antimafia avviata sotto il D.P.R. 252/1998

Domande frequenti

Da quando sono abrogate le leggi storiche sulle misure di prevenzione?

La L. 1423/1956 e la L. 575/1965 sono state abrogate dal 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del Codice antimafia. Resta salvo, per i procedimenti già avviati, il regime transitorio dell'art. 117.

Quando ha perso efficacia il D.P.R. 252/1998 sui certificati antimafia?

Dal 13 febbraio 2013, in coincidenza con l'entrata in vigore del libro II, capi I-IV, del Codice. Fino a quella data la documentazione antimafia ha continuato a essere disciplinata dal vecchio regolamento.

Cosa succede alle leggi speciali che rinviavano alle norme abrogate?

I rinvii formali, in mancanza di indicazioni contrarie, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice antimafia (rinvio recettizio dinamico, ex art. 15 Preleggi e giurisprudenza consolidata).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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