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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Individua disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano nella Parte Terza del codice
  • Attua le direttive 91/271/CEE, 91/676/CEE e 2000/60/CE
  • Comporta misure di tutela rafforzata su porzioni di territorio
  • Designazione regionale con criteri tecnici nazionali
  • Soggetta a riesame periodico in funzione del monitoraggio

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 94 Cod. Amb. — disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Su proposta degli enti di governo dell’ambito , le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

3. La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un’estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev’essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; e) aree cimiteriali; f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h) gestione di rifiuti; i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; m) pozzi perdenti; n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all’interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività: a) fognature; b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma

4. 6. In assenza dell’individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l’uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all’interno delle zone di protezione, le seguenti aree: a) aree di ricarica della falda; b) emergenze naturali ed artificiali della falda; c) zone di riserva.

In sintesi

  • Individua disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano nella Parte Terza del codice
  • Attua le direttive 91/271/CEE, 91/676/CEE e 2000/60/CE
  • Comporta misure di tutela rafforzata su porzioni di territorio
  • Designazione regionale con criteri tecnici nazionali
  • Soggetta a riesame periodico in funzione del monitoraggio

L'individuazione di aree sensibili, zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari e aree di salvaguardia delle captazioni costituisce il principale strumento di tutela territoriale qualitativa delle acque. Si tratta di un'architettura che attua le direttive 91/271/CEE (scarichi urbani), 91/676/CEE (nitrati) e 2000/60/CE (Direttiva quadro acque), imponendo misure più rigorose nelle aree maggiormente esposte. La disposizione in esame contribuisce a definire questo perimetro di tutela.

Tutela territoriale rafforzata

La disposizione sul tema disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano introduce un regime di tutela rafforzata su porzioni di territorio particolarmente esposte al rischio di inquinamento idrico. zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione a tutela dei punti di captazione ad uso potabile. La logica è di concentrare lo sforzo di tutela laddove la sensibilità ambientale o la vulnerabilità delle falde lo impongono, in coerenza con il principio di proporzionalità e con la direttiva 2000/60/CE.

Procedura di individuazione

L'individuazione delle aree sensibili o vulnerabili è di competenza regionale, sulla base di criteri tecnici definiti a livello statale e di indicazioni ISPRA. L'atto regionale è soggetto a pubblicità e può essere oggetto di riesame periodico, anche in funzione delle risultanze dei programmi di monitoraggio. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la natura tecnico-discrezionale dell'atto, sindacabile in sede giurisdizionale per vizi di istruttoria o motivazione carente.

Misure obbligatorie nelle aree designate

Nelle aree sensibili gli scarichi di acque reflue urbane sono soggetti a trattamenti più spinti, con obbligo di abbattimento di azoto e fosforo. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applica il programma d'azione, con limitazioni quantitative all'apporto di azoto di origine zootecnica e all'epoca di spandimento. Nelle aree di salvaguardia delle captazioni vigono divieti e restrizioni all'esercizio di attività incompatibili con la tutela della risorsa.

Coordinamento con altre discipline

L'individuazione delle aree dialoga con la pianificazione territoriale (PTCP, PAT, PRG/PGT), con la disciplina dei vincoli paesaggistici e con la valutazione ambientale strategica. Il coordinamento è essenziale per evitare contraddizioni o vuoti di tutela e per garantire l'effettività delle misure prescritte. La Cassazione, sul versante penale, ha ribadito la rilevanza delle violazioni dei divieti nelle aree di salvaguardia ai fini delle contravvenzioni in materia di scarichi.

Connessioni sistemiche

La norma si raccorda con la disciplina degli scarichi (artt. 100-108), con i piani di tutela delle acque (art. 121) e con la disciplina dei fertilizzanti e dei fitosanitari (d.lgs. 75/2010, d.lgs. 150/2012). Costituisce strumento centrale di attuazione delle direttive 91/676/CEE (nitrati) e 91/271/CEE (acque reflue urbane).

Domande frequenti

Quale tutela rafforzata comporta la designazione prevista dall'articolo 94?

Nelle aree sensibili gli scarichi urbani sono soggetti a trattamenti più spinti (abbattimento azoto e fosforo). Nelle zone vulnerabili da nitrati si applica il programma d'azione con limiti agli apporti zootecnici. Nelle aree di salvaguardia vigono divieti puntuali.

Chi designa le aree sensibili o vulnerabili?

La designazione è di competenza regionale, sulla base di criteri tecnici definiti a livello statale e di indicazioni ISPRA. L'atto è soggetto a pubblicità e a riesame periodico in funzione del monitoraggio.

Le restrizioni sono compensate?

In linea generale, le restrizioni non comportano indennizzo perché conformative del diritto di proprietà, salvo casi specifici di limitazione di attività preesistenti. La giurisprudenza ha confermato la legittimità di vincoli che si traducano in obblighi di facere o non facere.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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