- Il bilancio è corredato da una relazione degli amministratori con analisi fedele della situazione e dei rischi.
- Vanno indicate evoluzione del portafoglio, andamento sinistri, riassicurazione, R&S, politica investimenti.
- Vanno esplicitati gli obiettivi di gestione del rischio finanziario e l'esposizione a rischi di prezzo, credito, liquidità.
- Va fornita informativa sul contenzioso significativo e sulle azioni proprie detenute.
- La relazione integra il bilancio con disclosure qualitative e prospettiche.
Testo dell'articoloVigente
Art. 94 D.Lgs. 209/2005 — Relazione sulla gestione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. 1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano: a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo; b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati; c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati; d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato; e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti; e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi; f) notizie in merito al contenzioso, se significativo; g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni; h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate; i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate; l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi. Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione. (74) 79
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona. (5)
Commento
Una relazione settorialmente arricchita
L'art. 94 dettaglia il contenuto della relazione sulla gestione delle compagnie, andando oltre i requisiti generali dell'art. 2428 c.c. La logica è quella di completare il bilancio con informazioni qualitative settoriali, utili per assicurati, azionisti e supervisione: dimensioni del portafoglio, evoluzione dei sinistri, mix riassicurativo, politica degli investimenti, rischi finanziari. La relazione è uno strumento di responsabilizzazione del management, che deve esporre in modo organico le scelte gestionali e le loro motivazioni.
Informazioni obbligatorie
Il comma 1 elenca le informazioni minime: a) evoluzione del portafoglio assicurativo (numero contratti, premi raccolti per ramo); b) andamento dei sinistri nei principali rami esercitati (frequenza, costo medio, sinistralità); c) forme riassicurative significative (proporzionali, non proporzionali, captive, retro); d) ricerca e sviluppo e nuovi prodotti immessi sul mercato; e) linee della politica degli investimenti (asset allocation, criteri ESG, esposizione a settori); e-bis) obiettivi e politiche di gestione del rischio finanziario, con esposizione a rischi di prezzo, credito, liquidità e variazione dei flussi; f) contenzioso significativo (controversie con assicurati, riassicuratori, fisco, regolatori); g) azioni proprie detenute.
Risk reporting
La lettera e-bis è stata inserita per allineare il reporting civilistico ai principi di trasparenza sui rischi propri delle istituzioni finanziarie. La compagnia deve esplicitare gli obiettivi della funzione di risk management (es. mantenere lo SCR ratio sopra una determinata soglia), le politiche di copertura per categorie di operazioni rilevanti (derivati, riassicurazione finanziaria, garanzie infragruppo), l'esposizione a rischi quantitativi (price risk su azioni e immobili, credit risk su obbligazioni e controparti riassicurative, liquidity risk, cash flow risk). Le informazioni si integrano con quelle richieste dal SFCR Solvency II, evitando duplicazioni ma garantendo coerenza.
Contenzioso
La lettera f) richiede l'informativa sul contenzioso significativo. La nozione di significatività è qualitativa e quantitativa: rilevano controversie il cui esito potrebbe avere effetti materiali sul patrimonio o sul risultato (sinistri di entità rilevante, controversie con riassicuratori su trattati pluriennali, accertamenti tributari, sanzioni amministrative). Va data evidenza della natura della controversia, dello stato del procedimento, delle valutazioni di probabilità di soccombenza e degli accantonamenti effettuati nel fondo per rischi e oneri (artt. 2424-bis e 2427 c.c.).
Coordinamento con il MOG 231 e l'ESG
La relazione sulla gestione delle compagnie EIP integra inoltre informazioni richieste da normative settoriali contigue: il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (informativa sintetica sui presidi anticorruzione), la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per i gruppi di grandi dimensioni ex D.Lgs. 254/2016 (in transizione verso la Corporate Sustainability Reporting Directive 2022/2464), le informative ESG su rischi di sostenibilità e tassonomia ambientale. L'integrazione richiede un coordinamento editoriale tra le funzioni finance, risk, compliance, sustainability.
Casi pratici
Caso 1: Esposizione concentrata su un'asset class
Caso 2: Contenzioso fiscale rilevante
Domande frequenti
La relazione sulla gestione è obbligatoria per tutte le compagnie?
Sì, l'art. 94 si applica a tutte le compagnie con sede legale in Italia, indipendentemente dalle dimensioni o dalla quotazione.
Va divulgato ogni contenzioso?
No, solo quello significativo per natura ed entità; la valutazione di significatività è di responsabilità degli amministratori, con criteri condivisi con il revisore.
Come si coordina la relazione con il SFCR Solvency II?
Sono documenti complementari: la relazione civilistica copre il bilancio, il SFCR copre la posizione prudenziale; le informazioni vanno coordinate per coerenza ma con destinazioni diverse.
Vedi anche