← Torna a Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'obbligo di consolidato vale anche per imprese assicurative o holding senza relazioni di controllo ma sottoposte a direzione unitaria.
  • La direzione unitaria può derivare da contratti, clausole statutarie o composizione comune degli organi amministrativi.
  • Rilevano anche legami importanti e durevoli di riassicurazione.
  • Sono equiparate le imprese sottoposte alla direzione unitaria di una controllante non assicurativa.
  • La norma estende il perimetro del consolidato oltre il controllo formale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 96 D.Lgs. 209/2005 — Direzione unitaria

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa o imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.

))

2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti: a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una impresa di partecipazione assicurativa o da un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis; b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste all'articolo 97; c) una persona fisica.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.

4. 4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati; b) la redazione del bilancio consolidato non è richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

5. In caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa esonerata.

6. Restano salve le disposizioni relative alle società che hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati.

Commento

Direzione unitaria come collante

L'art. 96 disciplina una fattispecie peculiare: l'obbligo di consolidato sorge anche tra imprese assicurative o holding non legate da relazioni di controllo ai sensi dell'art. 95, ma operanti sotto direzione unitaria. La norma riconosce che la sostanza economica dei gruppi può superare la forma giuridica del controllo: due o più imprese senza alcun socio comune possono operare di fatto come un unico soggetto economico se condividono strategia, organi e politiche industriali. La direzione unitaria è quindi un presupposto sufficiente per attivare il consolidamento di vigilanza e civilistico.

Fonti della direzione unitaria

La direzione unitaria può derivare da tre fonti tipiche: (1) un contratto tra le imprese che disciplina le politiche comuni; (2) clausole dei rispettivi statuti che impongono regole condivise di governance; (3) composizione in maggioranza coincidente degli organi di amministrazione (interlocking directorate). La giurisprudenza ha aggiunto, in via interpretativa, il caso di legami importanti e durevoli di riassicurazione: la disposizione lo codifica ora espressamente. Si pensi a un riassicuratore che assume sistematicamente il 90% dei rischi del cedente, dirigendone di fatto la politica di sottoscrizione.

Imprese sottoposte a controllante esterna

Il comma 2 estende l'obbligo alle imprese sottoposte alla direzione unitaria di un soggetto esterno: un'impresa o ente costituito in Italia, diverso da una compagnia o holding, che eserciti direzione unitaria su più compagnie. Si pensi a un'industria che possiede tre compagnie senza che alcuna di esse controlli l'altra: l'industria-controllante (anche non finanziaria) impone la direzione unitaria e attiva l'obbligo di consolidamento delle compagnie assicurative del gruppo. La norma evita che la frammentazione formale del controllo eviti la vigilanza consolidata.

Effetti sul consolidato

Quando opera la direzione unitaria, le imprese coinvolte devono determinare quale di loro redige il consolidato (di solito l'impresa di maggiori dimensioni o quella indicata dal contratto), oppure se il consolidato è redatto dalla controllante non assicurativa con appendice per il settore assicurativo. La scelta è comunicata a IVASS per consentire la vigilanza supplementare. Il consolidato include tutte le imprese del perimetro applicando gli IFRS e con piena eliminazione delle operazioni infragruppo, anche se non vi è una catena formale di partecipazioni.

Coordinamento con la vigilanza supplementare

L'art. 96 si raccorda con la disciplina della vigilanza supplementare sui gruppi assicurativi (artt. 207 ss. cod. ass.). La direzione unitaria attiva la vigilanza consolidata: requisito patrimoniale di gruppo, concentrazione del rischio, operazioni infragruppo, sistema di governance di gruppo. Anche quando manca un controllo formale, le esigenze prudenziali richiedono una visione di insieme delle entità che operano come unico soggetto economico. L'estensione del perimetro garantisce che i rischi sistemici siano sotto controllo e che gli assicurati siano protetti rispetto alle interconnessioni effettive tra imprese.

Casi pratici

Caso 1: Compagnie con CdA coincidenti

Caso 2: Holding industriale con tre compagnie

Domande frequenti

Quando si parla di direzione unitaria?

Quando due o più imprese operano secondo una strategia comune in virtù di contratti, clausole statutarie o composizione coincidente degli organi amministrativi.

I legami di riassicurazione possono integrare direzione unitaria?

Sì, se i rapporti riassicurativi sono importanti e durevoli e producono una soggezione gestionale del cedente al riassicuratore.

Chi redige il consolidato in caso di direzione unitaria senza controllo?

Le imprese coinvolte concordano la capogruppo redattrice, comunicando la scelta a IVASS; di norma la maggiore o quella indicata dal contratto di direzione unitaria.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.