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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il consolidato è corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento del gruppo.
  • L'analisi è fedele, equilibrata ed esauriente e copre costi, ricavi e investimenti.
  • Devono essere indicati ricerca e sviluppo, azioni proprie e prevedibile evoluzione.
  • La relazione include i principali rischi e incertezze del gruppo assicurativo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 100 D.Lgs. 209/2005 — Relazione sulla gestione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. 1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano: a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato; b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente; c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative; d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato; d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi.

1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. L'analisi di cui al comma 1, è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali, spiegando in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione. (74) 79

1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle società incluse nel consolidamento. (5)

Commento

Una relazione di gruppo, non un'addizione di bilanci

L'art. 100 cod. ass. impone agli amministratori della capogruppo di accompagnare il bilancio consolidato con una relazione che fotografi il gruppo come unità economica. Non è una mera somma delle relazioni delle singole società consolidate: il legislatore chiede una visione d'insieme, capace di evidenziare i flussi infragruppo, le aree di specializzazione, l'interconnessione tra rami danni, rami vita ed eventuali attività finanziarie ricomprese nel perimetro.

Il triplice canone: fedele, equilibrato, esauriente

L'analisi richiesta deve essere fedele (corrispondente ai dati contabili), equilibrata (proporzionata fra aspetti positivi e negativi) ed esauriente (capace di coprire le grandezze rilevanti). Sono tre canoni che ricalcano l'art. 2428 c.c. sulla relazione del bilancio d'esercizio, ma con l'aggiunta di una specificità assicurativa: la descrizione dei principali rischi e incertezze. Il rischio sottoscrittivo, il rischio di riservazione, il rischio di mercato sui portafogli a copertura delle riserve tecniche e il rischio operativo del gruppo emergono qui in chiave narrativa, prima di trovare la propria rappresentazione tecnica nel SFCR e nell'ORSA (art. 30-ter, comma 5).

I contenuti elencati dal comma 1

La norma scandisce voci specifiche. Le attività di ricerca e sviluppo (lettera a) abbracciano l'innovazione di prodotto, lo sviluppo di modelli interni, la digitalizzazione della rete distributiva. Azioni proprie e quote dell'impresa controllante (lettera b) sono indicate in valore nominale e in percentuale di capitale, anche se detenute tramite fiduciarie o per interposta persona, in coerenza con l'art. 2428, comma 3, n. 3, c.c. L'evoluzione prevedibile della gestione (lettera c) ha rilievo settoriale: portafoglio assicurativo, andamento dei sinistri, modifiche significative della riassicurazione passiva.

Coordinamento con la disciplina civilistica e prudenziale

La relazione consolidata si integra con il bilancio civilistico (art. 40 d.lgs. 127/1991), con la relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio (art. 2428 c.c.) e con il regolamento IVASS sul bilancio delle imprese di assicurazione. È in questa sede che gli amministratori illustrano i covenants in essere, le politiche di risk appetite a livello di gruppo, l'esito delle scelte di riassicurazione e l'impatto degli scenari di stress più rilevanti per l'esercizio. Sul piano della trasparenza, la relazione è la sede naturale per anticipare al pubblico i contenuti che troveranno una rappresentazione tecnica nel Solvency and Financial Condition Report.

Responsabilità degli amministratori e dei controlli

L'omissione di voci rilevanti, o la presentazione di un quadro non equilibrato, espone gli amministratori a responsabilità ai sensi degli artt. 2392 e seguenti c.c. e, sotto il profilo assicurativo, a misure di intervento IVASS ex art. 188 cod. ass. Il revisore legale (art. 102 cod. ass.) e il collegio sindacale verificano la coerenza della relazione con i dati di bilancio; la non corrispondenza è oggetto di richiamo nella propria relazione e può fondare segnalazioni all'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 190 cod. ass.

Casi pratici

Caso 1: Riassicurazione passiva in cambiamento

Caso 2: Sviluppo di un modello interno parziale

Domande frequenti

Come si distingue la relazione consolidata da quella sul bilancio d'esercizio?

La relazione consolidata descrive il gruppo come unità economica, con specifico riferimento a flussi infragruppo, rischi e prevedibile evoluzione. La relazione sul bilancio d'esercizio illustra invece la singola impresa.

Cosa deve dire la relazione sulle azioni proprie?

Deve indicare numero e valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, con la quota di capitale corrispondente.

L'analisi dei rischi è obbligatoria?

Sì. L'art. 100 richiede una descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposte le imprese del gruppo. È un contenuto necessario, non un elemento opzionale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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