Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 101 D.Lgs. 209/2005 – Libri e registri obbligatori

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica … , ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. 2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare: a) i contratti emessi; b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell' articolo 1924, secondo comma, del codice civile , ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali è stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo 177; c) i contratti scaduti; d) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui all' articolo 1924, secondo comma, del codice civile ; e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione; f) i sinistri denunciati; g) i sinistri pagati; h) i reclami ricevuti.

3. 3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare: a) i contratti emessi; b) i sinistri denunciati; c) i sinistri pagati; d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo; e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio; f) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione; g) i reclami ricevuti.

4. L' IVASS adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile .

5. L' IVASS individua, con regolamento, i libri e i registri per l'attività delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile .

In sintesi

  • Le imprese di assicurazione tengono libri e registri specifici, oltre a quelli civilistici.
  • Le imprese vita registrano contratti emessi, stornati, riscatti, sinistri pagati e reclami.
  • Le imprese danni annotano contratti, sinistri, pagamenti e reclami secondo struttura analoga.
  • IVASS può integrare la disciplina con regolamento, anche per esigenze di vigilanza.
Indice dei contenuti

Una contabilità ausiliaria a servizio del rischio

L'art. 101 cod. ass. impone alle imprese di assicurazione una serie di registri ulteriori rispetto alle scritture civilistiche dell'art. 2214 c.c. La ratio è di vigilanza: la sinistralità, i premi raccolti e i sinistri pagati non sono soltanto voci di bilancio ma anche grandezze tecniche che alimentano il calcolo delle riserve, la determinazione del fabbisogno di capitale e i controlli IVASS. La contabilità ausiliaria è il binario tecnico che corre parallelo a quello civilistico e ne nutre l'attendibilità.

Il registro delle attività a copertura delle riserve tecniche

È comune ai rami vita e danni e rappresenta l'elenco analitico degli attivi destinati a coprire le riserve tecniche (artt. 35 e seguenti cod. ass.). La sua tenuta consente la verifica del vincolo di destinazione e la separazione patrimoniale rispetto agli altri attivi dell'impresa, con effetti rilevanti in caso di liquidazione coatta amministrativa (artt. 245 e seguenti cod. ass.). Il registro fotografa, per ogni attivo, la categoria, il valore e la sua attribuzione a una specifica riserva.

I registri del ramo vita

Per i rami vita la norma elenca otto sezioni: contratti emessi, contratti stornati per risoluzione (art. 1924, comma 2, c.c.) o per mancato perfezionamento o per recesso (art. 177 cod. ass.), contratti scaduti, contratti per cui sia stato esercitato il diritto di riscatto, contratti trasformati, sinistri denunciati, sinistri pagati e reclami ricevuti. È un quadro che ricostruisce l'intero ciclo del contratto: dall'emissione alla cessazione fisiologica o patologica, fino alla gestione dei reclami che intercettano le criticità relazionali con il contraente.

I registri del ramo danni

Anche per i rami danni il registro delle attività a copertura delle riserve è completato da elenchi analitici sui contratti, sui sinistri e sui reclami. La struttura ricalca quella del ramo vita ma riflette la diversa dinamica tecnica: nei rami danni il sinistro genera una riserva sinistri specifica (claims reserves) la cui valutazione è centrale nel bilancio e nelle segnalazioni Solvency II. La tenuta del registro è il presupposto fattuale per le triangolazioni di sviluppo dei sinistri (run-off) utilizzate dagli attuari.

Coordinamento con la vigilanza e le verifiche ispettive

I registri sono il primo punto di interlocuzione nelle ispezioni IVASS (artt. 188 e 189 cod. ass.) e nelle verifiche del revisore legale (art. 102 cod. ass.). Devono essere tenuti senza spazi in bianco, abrasioni o cancellature, con sistemi che ne garantiscano integrità e tracciabilità, anche elettronici. Le omissioni o le irregolarità nella tenuta sono sanzionate amministrativamente ai sensi degli artt. 310 e seguenti cod. ass., oltre a esporre l'impresa alle conseguenze penali di cui all'art. 2621 c.c. quando configurino occultamenti o falsità.

Aspetti pratici di tenuta

Sul piano operativo, le imprese utilizzano sistemi gestionali integrati che generano automaticamente le voci dei registri a partire dai sinistri trattati e dai contratti in vita. La separazione fra rami danni e rami vita è gestita a livello di modulo del software, in coerenza con la separazione patrimoniale richiesta dall'art. 348 cod. ass. La funzione di internal audit verifica periodicamente la corrispondenza fra i dati dei sistemi e quelli del bilancio, segnalando eventuali disallineamenti al collegio sindacale e alla funzione di compliance.

Casi pratici

Caso 1: Ispezione sui registri vita

Caso 2: Reclami non tracciati

Domande frequenti

Quale registro è comune ai rami vita e danni?

Il registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, che identifica gli attivi vincolati al pagamento delle prestazioni assicurative.

I reclami devono essere registrati anche se non si trasformano in contenzioso?

Sì. L'art. 101 impone l'annotazione di tutti i reclami ricevuti, indipendentemente dall'esito. È parte della contabilità di vigilanza.

I registri possono essere tenuti in forma elettronica?

Sì, in linea con la normativa civilistica e con i regolamenti IVASS, purché siano garantite integrità, tracciabilità e conservazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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