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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la chiusura del bilancio della controllante obbligata.
  • Se la capogruppo è una holding di partecipazione, vale la data delle imprese assicurative controllate.
  • La regola garantisce coerenza temporale fra dati civilistici e dati di vigilanza.
  • Si coordina con gli artt. 95 e seguenti del cod. ass. e con la disciplina IVASS sui gruppi.

Testo dell'articoloVigente

Art. 99 D.Lgs. 209/2005 — Data di riferimento

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.

Commento

La funzione della data di riferimento

L'art. 99 cod. ass. fissa un criterio in apparenza tecnico, ma con conseguenze concrete sulla rappresentazione patrimoniale del gruppo assicurativo. La data di riferimento individua il momento al quale tutte le voci del bilancio consolidato sono ricondotte: attività, passività, riserve tecniche, fondi propri ammissibili. Senza un punto di osservazione condiviso il consolidato perderebbe la propria funzione informativa, perché aggregati riferiti a istanti diversi non sarebbero confrontabili.

Regola generale e ipotesi della holding

Il comma unico segue una logica a cascata. In via ordinaria la data del consolidato coincide con la chiusura dell'esercizio della controllante obbligata: tipicamente il 31 dicembre, salvo statuti che adottino esercizi non solari. Se la capogruppo è invece una società di partecipazione assicurativa o una holding mista ai sensi dell'art. 95, commi 2 o 2-bis, la data si sposta sulla chiusura dell'esercizio delle controllate assicurative. È una scelta che dà rilievo all'attività operativa rispetto al veicolo giuridico di cima.

Coordinamento con la disciplina civilistica

La regola dialoga con l'art. 2364 c.c. sui termini di approvazione del bilancio e con gli artt. 25 e seguenti del d.lgs. 127/1991 sul bilancio consolidato. Il legislatore assicurativo richiama esplicitamente l'ipotesi delle imprese di partecipazione finanziaria mista (gli FHC introdotti dalla direttiva Solvency II), riconoscendo che nei conglomerati le date dei diversi rami possono divergere. Quando l'esercizio delle controllate assicurative non coincide con quello della holding, il consolidato segue il calendario operativo.

Profili pratici di redazione

In sede di chiusura, il gruppo deve assicurare uniformità delle date di chiusura delle società consolidate (art. 26 d.lgs. 127/1991) e procedere ad apposite scritture di rettifica nelle ipotesi di disallineamento. La funzione amministrativa coordina i flussi con le controllate estere, dove possono operare termini diversi. La data di riferimento orienta anche la valutazione delle riserve tecniche al sensi degli artt. 36-bis e seguenti del cod. ass.: le proiezioni attuariali assumono come data di osservazione proprio quella indicata in apertura del consolidato.

Rilievo per la vigilanza prudenziale

Per IVASS la coerenza della data è premessa indispensabile alla valutazione del Solvency Capital Requirement di gruppo (artt. 215-bis e seguenti cod. ass.) e dei flussi del bilancio prudenziale. Le segnalazioni Solvency II richiedono il riferimento a un'unica data, sicché un consolidato che si discosti dall'art. 99 dovrebbe motivare la scelta nella relazione sulla gestione. Sul piano sanzionatorio, l'inosservanza delle regole sul bilancio consolidato è suscettibile di misure di intervento ai sensi dell'art. 188 cod. ass. e di sanzioni amministrative dell'art. 310 cod. ass., qualora la difformità incida sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione di gruppo.

Casi pratici

Caso 1: Gruppo con holding finanziaria mista

Caso 2: Controllante estera con esercizio non solare

Domande frequenti

Quando la data del consolidato coincide con quella della holding?

Coincide quando la controllante obbligata è essa stessa l'impresa che redige il consolidato. Se invece è una holding di partecipazione, prevale la chiusura delle imprese assicurative controllate.

Il consolidato può avere una data diversa da quella civilistica?

In via ordinaria no. L'art. 99 impone l'allineamento alla data di chiusura della controllante obbligata o, nelle holding di partecipazione, delle controllate assicurative.

Cosa succede se le società del gruppo chiudono l'esercizio in date differenti?

Si applicano le regole generali sul bilancio consolidato (art. 26 d.lgs. 127/1991): le società con data diversa redigono una situazione contabile alla data del consolidato e si effettuano le opportune rettifiche.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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