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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 103 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 102 D.Lgs. 209/2005 – Revisione legale del bilancio→Art. 104 D.Lgs. 209/2005 – Accertamenti sulla gestione contabile→Art. 101 D.Lgs. 209/2005 – Libri e registri obbligatori→Art. 105 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato→Art. 100 D.Lgs. 209/2005 – Relazione sulla gestione→Art. 106 D.Lgs. 209/2005 – (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa)→Art. 99 D.Lgs. 209/2005 – Data di riferimento→Art. 107 D.Lgs. 209/2005 – (Ambito di applicazione)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.