- Il titolo IX disciplina accesso ed esercizio della distribuzione in Italia.
- Si applica anche all'attività transfrontaliera di intermediari italiani.
- Disciplina anche gli intermediari esteri che operano in Italia.
- Restano fermi i titoli sulle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 107 D.Lgs. 209/2005 — (Ambito di applicazione)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((
1. Fermo restando quanto previsto dai Titoli II, III e IV per le imprese di assicurazione e V e VI per le imprese di riassicurazione, le disposizioni del presente Titolo disciplinano le condizioni di accesso ed esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica, ivi inclusa l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa a titolo oneroso svolta da persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri, nonché l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa connessa con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione europea, quando è svolta da intermediari registrati in Italia.
2. Le disposizioni del presente titolo disciplinano altresì l'attività di distribuzione assicurativa, anche a titolo accessorio, e riassicurativa da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, svolta nel territorio della Repubblica.
3. 3. Non configurano attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, ai fini di cui al comma 1, le seguenti attività: a) la fornitura di informazioni a titolo accessorio ad un cliente nel contesto di un'altra attività professionale, sempre che il fornitore non intraprenda ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione e l'obiettivo di tale attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione; b) la gestione di sinistri per un'impresa di assicurazione o riassicurazione su base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri; c) la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari assicurativi o riassicurativi, o a imprese di assicurazione o di riassicurazione, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione di un contratto di assicurazione o riassicurazione; d) la mera fornitura a potenziali assicurati di informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi, su un intermediario assicurativo o riassicurativo, su un'impresa di assicurazione o riassicurazione, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione del contratto.
4. 4. È esclusa dalla disciplina del presente Titolo l'attività di distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre: 1) i rischi di perdita, deterioramento, danneggiamento del prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato dal fornitore; o 2) la perdita o il danneggiamento del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore; b) l'importo del premio versato per il contratto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non è superiore a 600 euro; c) in deroga alla lettera b) , qualora l'assicurazione sia complementare rispetto a un servizio di cui alla lettera a) e la durata di tale servizio sia pari o inferiore a tre mesi, l'importo del premio versato per persona non è superiore a 200 euro.
5. 5. Nell'esercizio dell'attività di distribuzione attraverso un intermediario assicurativo a titolo accessorio esentato, di cui al comma 4, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo che se ne avvale garantisce che: a) prima della conclusione del contratto, il contraente riceva informazioni riguardanti rispettivamente gli elementi di cui all'articolo 120, comma 2, lettere a) e c), se agisce su incarico dell'impresa, o di cui all'articolo 120, comma 1, lettere a) e c), se agisce su incarico di altro intermediario; b) siano predisposti rapporti contrattuali adeguati e proporzionati al fine di assicurare la conformità con quanto previsto dagli articoli 119-bis e 120-quinquies e tenere conto delle richieste ed esigenze del contraente prima di proporre il contratto; c) prima della conclusione del contratto, sia fornita al contraente la documentazione informativa relativa al prodotto assicurativo di cui all'articolo 185.
6. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria, le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono sottoposte, limitatamente all'attività di distribuzione assicurativa, alla vigilanza dell'IVASS, che la esercita mediante i poteri previsti dall'articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al Capo III, informando e collaborando con le altre autorità interessate.
7. L'IVASS monitora il mercato, ivi incluso il mercato dei prodotti assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti, a titolo accessorio, nel o dal territorio della Repubblica.))
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Commento
Il perimetro della disciplina della distribuzione
L'art. 107 cod. ass. delimita il campo di applicazione del titolo IX (distribuzione assicurativa). È una norma cardine che lega il sistema italiano al mercato unico europeo: la distribuzione è regolata in modo unitario nell'Unione dalla direttiva IDD, e l'art. 107 individua i casi in cui prevale il diritto interno e quelli in cui scattano le regole della libera prestazione di servizi o dello stabilimento.
L'attività in Italia
Il comma 1 sottopone alla disciplina del titolo IX l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa svolta nel territorio della Repubblica. Vi rientra l'intermediazione a titolo oneroso svolta da persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale in Italia, anche quando operano in libera prestazione o in stabilimento in altri Stati membri. È quanto si chiama in dottrina criterio del Paese di origine: l'intermediario iscritto al RUI italiano resta soggetto alla vigilanza IVASS anche all'estero, fatti salvi i poteri delle Autorità ospitanti.
L'attività extraeuropea
La norma specifica che la disciplina si applica anche alla distribuzione connessa con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione europea, quando svolta da intermediari registrati in Italia. È una scelta importante: l'intermediario italiano che colloca polizze su rischi extra-UE non si sottrae alle regole nazionali. La ratio è di tutela degli assicurati e di leale concorrenza con i canali interni.
L'attività in Italia di intermediari esteri
Il comma 2 estende la disciplina agli intermediari di altri Stati membri che operano in Italia in libera prestazione o in stabilimento, secondo gli artt. 116-quater e 116-quinquies cod. ass. Per costoro vale il principio di home control: la vigilanza prudenziale resta dell'Autorità d'origine, ma le regole di condotta nei rapporti con i clienti italiani sono italiane (good of the consumer). È la traduzione del compromesso europeo fra mobilità degli operatori e tutela dei contraenti.
Coordinamento con la disciplina delle imprese
L'apertura del comma 1 fa salvi i titoli II, III e IV del cod. ass. (imprese di assicurazione) e V e VI (imprese di riassicurazione): la disciplina della distribuzione si aggiunge a quella sull'attività d'impresa, non la sostituisce. Quando l'impresa distribuisce direttamente i propri prodotti, applica entrambi i corpi normativi. Sul piano della vigilanza, IVASS coordina i poteri prudenziali (impresa) e di condotta (distribuzione), assicurando una visione unitaria del rapporto con il cliente. Per i prodotti d'investimento assicurativi (IBIPs), la disciplina IDD si integra con la MiFID II per il tramite degli artt. 121-ter e seguenti cod. ass.
Confronto con la disciplina previgente
Prima della direttiva IDD e della sua attuazione interna, la disciplina italiana parlava di intermediazione assicurativa e riassicurativa in termini più ristretti, con un perimetro che escludeva o trattava in modo incerto i comparatori online, le piattaforme di confronto e le attività accessorie. L'art. 107 nella formulazione attuale recepisce la nozione ampia di distribuzione, riducendo le zone grigie e adottando un criterio di sostanza: ciò che conta è la presenza, in capo all'operatore, di un'attività rivolta al cliente assicurato, indipendentemente dalla qualifica formale assunta. Questa scelta amplia l'ambito della vigilanza e attrae nei controlli figure prima non chiaramente regolate.
Casi pratici
Caso 1: Broker italiano con clientela francese
Caso 2: Polizza CAR per cantiere extra-UE
Domande frequenti
Un intermediario italiano che opera in Spagna è soggetto a quale vigilanza?
Resta soggetto alla vigilanza IVASS per i profili di accesso e organizzazione, mentre le regole di condotta nel Paese ospitante sono dell'Autorità spagnola, in base al principio del good of the consumer.
Un intermediario tedesco può vendere polizze in Italia senza ulteriori formalità?
Deve prima notificare l'attività ai sensi degli artt. 116-quater e 116-quinquies cod. ass. Una volta operativo, applica le regole di condotta italiane.
Le polizze su rischi extra-UE sono escluse dalla disciplina?
No. Se l'intermediario è registrato in Italia, la disciplina italiana si applica anche alla distribuzione connessa a rischi situati fuori dall'Unione.
Vedi anche