In sintesi
- L'attività è consentita anche agli intermediari esteri che operano ex art. 116.
- L'intermediazione è vietata a enti pubblici e società da essi controllate.
- I pubblici dipendenti a tempo pieno o part-time superiore al 50% non possono esercitarla.
- Il divieto presidia indipendenza e trasparenza nei confronti dell'assicurato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 108 D.Lgs. 209/2005 — Attività di distribuzione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
3. È inoltre consentita l'attività agli intermediari assicurativi , anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116 … . 45
4. L'esercizio dell'attività di intermediario di assicurazione , anche a titolo accessorio, e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno. 45
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Commento
La residua disciplina dell'attività di distribuzione
L'art. 108 cod. ass., dopo le riformulazioni introdotte in attuazione della IDD, conserva soltanto i commi 3 e 4. La nozione generale di attività di distribuzione è stata trasferita all'art. 106 e l'individuazione dei soggetti abilitati all'art. 107-bis. Quel che resta dell'art. 108 è una norma di chiusura su due punti specifici: l'apertura agli intermediari esteri e i divieti per pubblici dipendenti ed enti pubblici.
L'apertura agli intermediari esteri
Il comma 3 ribadisce che la distribuzione è consentita agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, che operino secondo l'art. 116 cod. ass. (libera prestazione di servizi o stabilimento). È un coordinamento con il principio di libera circolazione dei servizi sancito dall'art. 56 TFUE e con la direttiva IDD: gli intermediari europei autorizzati nel proprio Paese di origine possono accedere al mercato italiano previa notifica all'Organismo per la registrazione (art. 108-bis) e applicano nei confronti dei clienti italiani le regole di condotta interne.
Il divieto per enti pubblici e società controllate
Il comma 4 vieta l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurazione agli enti pubblici e alle società da essi controllate. La ratio è di evitare commistioni fra funzioni pubbliche e attività imprenditoriale assicurativa, in coerenza con il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) e con la disciplina sulle partecipazioni pubbliche (d.lgs. 175/2016). Un Comune non può, ad esempio, costituire una società di intermediazione assicurativa per offrire polizze ai cittadini: l'attività è riservata al mercato.
Il divieto per pubblici dipendenti
Il divieto si estende ai pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e a quelli con rapporto part-time che superi il 50% dell'orario pieno. È coerente con l'art. 53 d.lgs. 165/2001 sull'incompatibilità degli incarichi nel pubblico impiego e con il principio di esclusività della prestazione lavorativa. La soglia del 50% segna il confine tra incompatibilità assoluta e ammissibilità: il dipendente con part-time inferiore può svolgere l'attività, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
Conseguenze della violazione
La violazione dei divieti si traduce sul piano disciplinare in conseguenze interne al rapporto di pubblico impiego (sanzioni disciplinari, decadenza in casi gravi) e sul piano assicurativo nella cancellazione dal registro ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera d) cod. ass. (perdita dei requisiti per l'iscrizione). L'attività svolta in violazione del divieto configura inoltre ipotesi di esercizio abusivo, con responsabilità amministrativa e, nei casi più gravi, penale (art. 305 cod. ass.). Sul piano civilistico, i contratti conclusi tramite intermediario incompatibile restano in linea di principio validi, salva la responsabilità dell'intermediario verso il contraente ai sensi degli artt. 1218 e 2043 c.c.
Domande frequenti
Un Comune può aprire un'agenzia di intermediazione assicurativa?
No. Il comma 4 dell'art. 108 vieta espressamente l'esercizio dell'intermediazione assicurativa agli enti pubblici e alle società da essi controllate.
Un dipendente pubblico in part-time può iscriversi al RUI?
Solo se il rapporto part-time è inferiore al 50% dell'orario pieno e con l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, secondo l'art. 53 d.lgs. 165/2001.
Un intermediario olandese deve aprire una società italiana per operare in Italia?
No. Può operare in libera prestazione di servizi o in stabilimento secondo l'art. 116 cod. ass., previa notifica all'Organismo competente.
Vedi anche