- La distribuzione assicurativa è riservata a soggetti tipizzati dalla legge.
- Imprese, intermediari iscritti, intermediari a titolo accessorio sono gli operatori abilitati.
- Operano anche intermediari di altri Stati membri in libera prestazione o stabilimento.
- La riserva di legge tutela l'assicurato e la trasparenza del mercato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 107-bis D.Lgs. 209/2005 — (Soggetti abilitati all’esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((1. L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa può essere esercitata dai seguenti soggetti: a) imprese di assicurazione o riassicurazione, di cui all' articolo 1, comma 1, lettere t) e cc ), e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente tale attività; b) intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109; c) intermediari assicurativi a titolo accessorio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies), iscritti alla sezione f) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109; d) intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, con residenza o sede legale in altro Stato membro e abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 116-quater e 116-quinquies.)) ((45))
Commento
Una riserva di legge a tutela del mercato
L'art. 107-bis cod. ass. enuncia il principio di tipicità degli operatori: la distribuzione assicurativa e riassicurativa può essere esercitata solo dai soggetti elencati dalla norma. È una riserva di legge che ricalca il modello dell'art. 18 TUB (riserva di attività bancaria) e dell'art. 18 TUF (riserva di attività di prestazione di servizi di investimento). La ratio è duplice: tutelare il contraente, che deve poter contare su intermediari qualificati e vigilati; assicurare la concorrenza leale, escludendo operatori non autorizzati.
Le imprese di assicurazione e riassicurazione
La lettera a) include imprese di assicurazione e riassicurazione (art. 1, comma 1, lettere t) e cc) cod. ass.) e i relativi dipendenti, quando l'attività di distribuzione è esercitata direttamente. È il canale del bancassurance interno o della vendita in sportello: il dipendente opera nell'organizzazione dell'impresa, è formato da essa e iscritto nella sezione del RUI riservata ai dipendenti (sezione E) ai sensi degli artt. 110 e 111.
Gli intermediari iscritti
La lettera b) richiama gli intermediari iscritti nelle sezioni da a) ad e) del registro di cui all'art. 109, comma 2: agenti (sez. a), broker (sez. b), produttori diretti (sez. c), banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane (sez. d), collaboratori (sez. e). È il nucleo classico dell'intermediazione professionale, che ha trovato nella IDD e nell'art. 107-bis la propria codificazione attuale. La sezione D, in particolare, è quella che intercetta il bancassurance esterno (banche e altri intermediari finanziari).
Gli intermediari a titolo accessorio
La lettera c) introduce una figura recente: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio (art. 1, comma 1, lettera cc-septies, cod. ass.), iscritti alla sezione f) del RUI. Sono soggetti la cui attività principale non è la distribuzione assicurativa, ma che la svolgono in modo accessorio: agenzie di viaggio che vendono polizze annullamento, autonoleggi che propongono garanzie integrative, retailers che offrono estensioni di garanzia su prodotti tecnologici. La disciplina è semplificata (art. 109-bis cod. ass.), in ragione della natura accessoria.
Gli intermediari esteri
La lettera d) abilita gli intermediari con residenza o sede in altri Stati membri, autorizzati in libera prestazione o stabilimento ai sensi degli artt. 116-quater e 116-quinquies. È l'applicazione del mercato unico europeo: l'iscrizione nel registro dello Stato membro di origine vale come abilitazione a operare in tutta l'Unione, secondo il principio del passporting. Restano salve le regole di condotta italiane per le operazioni con clienti italiani. La violazione della riserva, mediante esercizio abusivo dell'attività di distribuzione, è sanzionata sul piano amministrativo (art. 305-bis cod. ass.) e nei casi più gravi può integrare il reato di abusivo esercizio dell'attività di intermediazione (art. 305 cod. ass.).
Casi pratici
Caso 1: Autonoleggio con offerta di polizza accessoria
Caso 2: Broker tedesco in Italia
Domande frequenti
Un'agenzia di viaggio può vendere polizze annullamento?
Sì, iscrivendosi alla sezione F del RUI come intermediario assicurativo a titolo accessorio, secondo la disciplina semplificata dell'art. 109-bis cod. ass.
Una banca può collocare polizze vita?
Sì, se iscritta alla sezione D del RUI. Il bancassurance esterno è espressamente abilitato dalla lettera b) dell'art. 107-bis.
Cosa rischia chi svolge distribuzione senza essere iscritto?
Sanzioni amministrative ex art. 305-bis cod. ass. e, nei casi più gravi, conseguenze penali per esercizio abusivo dell'intermediazione (art. 305 cod. ass.).
Vedi anche