Testo dell'articoloVigente
Art. 104 D.Lgs. 209/2005 – Accertamenti sulla gestione contabile
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L' IVASS può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la società di revisione legale utilizzano corrette tecniche attuariali . Le spese sono a carico dell'impresa.
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Vedi anche
→art. 101 ASSICURAZIONI→art. 102 ASSICURAZIONI→art. 106 ASSICURAZIONI→art. 107 ASSICURAZIONI→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 103 cod. ass. – Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale (abrogato)→Art. 105 cod. ass. – Revoca dell’incarico all’attuario revisore (abrogato)→Art. 107-bis D.Lgs. 209/2005 – (Soggetti abilitati all’esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa)→Art. 100 D.Lgs. 209/2005 – Relazione sulla gestione
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Un potere di accertamento mirato
L'art. 104 cod. ass. attribuisce a IVASS la facoltà di richiedere al revisore legale o alla società di revisione una verifica puntuale sui dati di gestione dell'impresa. Non si tratta di una nuova revisione del bilancio, ma di un accertamento tecnico mirato: la coerenza fra i fatti di gestione (premi raccolti, sinistri pagati, movimentazioni degli attivi) e le situazioni periodiche infrannuali che l'impresa trasmette all'Autorità in adempimento degli obblighi di reporting prudenziale.
L'oggetto della verifica
La norma indica due grandezze: lo stato patrimoniale e il conto economico ricavabili dalle situazioni periodiche. È il binario sul quale IVASS costruisce la propria valutazione prospettica della solvibilità (Solvency II, QRT trimestrali). Un disallineamento fra dati gestionali e segnalazioni può fondare interventi successivi più incisivi, fino alle misure dell'art. 188 cod. ass. La verifica, pertanto, è uno strumento preventivo: meglio individuare in corso d'anno una deviazione che attendere il bilancio per scoprire scostamenti significativi.
Il ricorso al revisore
La scelta di affidare l'accertamento al revisore già nominato dall'impresa risponde a due esigenze. La prima è di efficienza: il revisore conosce procedure, controlli interni e sistemi informativi dell'impresa e può svolgere la verifica in tempi rapidi. La seconda è di indipendenza: il revisore opera secondo gli standard internazionali ISA Italia, mantiene l'autonomia rispetto al management e risponde ai principi del d.lgs. 39/2010. Il ruolo, qui, è quello dell'auditor specialistico al servizio della vigilanza.
Le corrette tecniche attuariali
Il rinvio alle corrette tecniche attuariali costituisce il ponte con l'art. 102 cod. ass.: le metodologie validate per il giudizio sulla sufficienza delle riserve si applicano anche all'accertamento sulla gestione. Il revisore può chiedere il supporto dell'attuario o della funzione attuariale interna dell'impresa (art. 30-quinquies cod. ass.), purché ciò non confligga con l'indipendenza richiesta dal d.lgs. 39/2010. Il regolamento IVASS 38/2018 sull'ICT specifica i flussi informativi che alimentano la verifica.
Costi e responsabilità
La spesa è a carico dell'impresa, in coerenza con il principio generale per cui i costi della vigilanza si riversano sui soggetti vigilati (art. 335 cod. ass. sui contributi di vigilanza). L'impresa che ostacoli la verifica si espone alle sanzioni dell'art. 310 cod. ass. e alle conseguenze penali eventualmente connesse all'occultamento di dati (artt. 2621 e 2622 c.c.). Il revisore, dal canto suo, mantiene un dovere di leale collaborazione con l'Autorità ai sensi degli artt. 190 cod. ass. e 9 d.lgs. 39/2010, comprensivo dell'obbligo di segnalazione delle anomalie rilevanti.
Profili pratici di svolgimento
Nella prassi, la verifica si svolge in tempi rapidi (poche settimane) e si concentra su un numero limitato di aree predeterminate da IVASS. Il revisore predispone un piano di lavoro, individua i campioni rappresentativi e formalizza le conclusioni in una relazione separata da quella sul bilancio. L'impresa coopera mettendo a disposizione documentazione e personale di riferimento. Eventuali rilievi sono comunicati all'Autorità e diventano oggetto di follow-up nei mesi successivi, con possibili approfondimenti su altre aree o periodi.
Casi pratici
Caso 1: Disallineamento nei QRT trimestrali
Caso 2: Verifica preventiva su nuova polizza
Domande frequenti
Chi paga la verifica dell'art. 104?
L'impresa di assicurazione interessata. La norma applica il principio generale del costo della vigilanza a carico dei soggetti vigilati.
L'accertamento sostituisce la revisione del bilancio?
No. È una verifica mirata sulle situazioni periodiche e sui fatti di gestione, distinta dalla revisione legale annuale prevista dall'art. 102.
Cosa accade se l'impresa ostacola la verifica?
Si applicano le sanzioni amministrative dell'art. 310 cod. ass. e, nei casi più gravi, possono attivarsi misure di intervento ai sensi dell'art. 188 cod. ass.