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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le compagnie depositano e pubblicano il bilancio ai sensi dell'art. 2435 c.c.
  • Le compagnie sono obbligate alla revisione legale del bilancio.
  • Va depositata anche la relazione della società di revisione.
  • Per il ramo assistenza si allega una relazione su personale e attrezzature.
  • I commi 3 e 5 sono stati abrogati dal D.Lgs. 74/2015 di recepimento di Solvency II.

Testo dell'articoloVigente

Art. 93 D.Lgs. 209/2005 — Deposito e pubblicazione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, … sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell' articolo 2435 del codice civile .

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione … .

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

Commento

Pubblicità del bilancio

L'art. 93 disciplina la pubblicità del bilancio delle compagnie, applicando le regole del deposito presso il registro delle imprese previste dall'art. 2435 c.c. Il bilancio approvato dall'assemblea, con la relazione sulla gestione e la relazione della società di revisione, è depositato presso il registro delle imprese del luogo della sede legale entro trenta giorni dall'approvazione. Il deposito attiva la pubblicità verso terzi: dal momento del deposito i creditori, gli assicurati, le controparti commerciali possono accedere ai documenti tramite Camera di Commercio.

Revisione legale obbligatoria

Il comma 2 impone alle compagnie l'obbligo di revisione legale dei conti. La revisione è affidata a una società di revisione iscritta nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D.Lgs. 39/2010, con incarico conferito dall'assemblea su proposta del collegio sindacale (o equivalente nel sistema dualistico/monistico). L'incarico ha durata triennale, rinnovabile per ulteriori periodi nel rispetto delle regole di rotazione obbligatoria delle società di revisione previste per gli enti di interesse pubblico. Le compagnie sono qualificate come enti di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2010, con applicazione del regime EIP più stringente.

Funzione della revisione

La revisione legale verifica la corretta applicazione dei principi contabili, la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e del risultato d'esercizio, la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Particolare attenzione è dedicata alle riserve tecniche, che rappresentano la voce più significativa del passivo delle compagnie: il revisore valuta l'adeguatezza dei metodi attuariali, la documentazione dei tassi tecnici e delle ipotesi demografiche, la coerenza tra valutazioni civilistiche e Solvency II. Per le compagnie quotate o EIP è obbligatoria la pubblicazione della relazione di trasparenza della società di revisione (art. 16 D.Lgs. 39/2010).

Ramo assistenza

Il comma 4 introduce un obbligo specifico per le compagnie che esercitano il ramo assistenza (rimborso spese mediche, ricoveri, assistenza in viaggio, soccorso stradale e simili). Va allegata al bilancio una relazione sul personale e sulle attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti. La logica è duplice: garantire la capacità operativa di erogare le prestazioni promesse e consentire a IVASS la verifica della congruità degli assetti organizzativi. Una compagnia che vende polizze di assistenza ma non dispone di centrali operative adeguate o di reti di fornitori capillari espone gli assicurati a rischi di mancata erogazione.

Abrogazioni post-Solvency II

I commi 3 e 5 sono stati abrogati dal D.Lgs. 74/2015 di recepimento di Solvency II. Riguardavano specifici obblighi informativi assorbiti dalla nuova disciplina europea (Solvency and Financial Condition Report, Regular Supervisory Report). Le compagnie EIP pubblicano oggi: bilancio civilistico depositato ex art. 2435 c.c.; SFCR per il pubblico secondo art. 47-septies cod. ass.; RSR riservato all'autorità di vigilanza; eventuale dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per gli enti di grandi dimensioni ex D.Lgs. 254/2016. Il quadro informativo è dunque più articolato di quanto risulti dal solo art. 93.

Casi pratici

Caso 1: Revisore con riserva sulle riserve tecniche

Caso 2: Compagnia assistenza inadeguata

Domande frequenti

Le compagnie sono soggette obbligatoriamente a revisione legale?

Sì, l'art. 93 comma 2 impone la revisione e l'incarico va conferito a società iscritta nel registro MEF; le compagnie sono enti di interesse pubblico con regime EIP.

Cosa contiene la relazione del ramo assistenza?

Informazioni su personale e attrezzature di cui l'impresa dispone per erogare le prestazioni, comprese centrali operative e reti di fornitori convenzionati.

Il bilancio è accessibile al pubblico?

Sì, dopo il deposito presso il registro delle imprese il bilancio è pubblico e consultabile da chiunque tramite Camera di Commercio o portali telematici.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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